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Wall Street Journal Vaccinio Moderna

Perché con la riforma fiscale di Trump gli Usa faranno concorrenza all’Europa

Il commento di Enrico Zanetti, già viceministro all'Economia e alle Finanze, sulla riforma fiscale avviata negli Stati Uniti dall'amministrazione Trump

BEAT, GILTI e FDII: sono queste tre sigle, molto più della riduzione dal 35% al 21% dell’aliquota ordinaria della tassa sui redditi delle società, a caratterizzare la rivoluzione fiscale statunitense “made in Trump”, approvata alla fine del 2017 e in vigore a partire da quest’anno.

La BEAT (Base Erosion Antiabuse Tax) è una sorta di minimum tax a carico delle società residenti negli USA che deducono dalla propria base imponibile “pagamenti” a favore di consociate estere per i servizi ricevuti, per l’utilizzo di beni immateriali o per l’acquisto di beni ammortizzabili.
In pratica, anche in totale assenza di condotte elusive, l’imposta Usa sulle società, calcolata nei modi ordinari, non può in ogni caso essere inferiore al 10% del reddito assunto però al lordo di questi “pagamenti”.

La GILTI (Global Intangible Law Tax Income) è un regime di tassazione per trasparenza in capo alla controllante residente negli USA dei redditi attribuibili ai beni immateriali conseguiti dalle proprie partecipate estere nelle quali detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 10%.

IL MECCANISMO DI CALCOLO

Il meccanismo di calcolo implica che il reddito attribuibile ai beni immateriali si consideri pari all’eccedenza del reddito rispetto a quello attribuibile ai beni materiali che viene forfetariamente determinato in misura pari al 10% del costo non ammortizzato dei medesimi. Questo “reddito eccedente” beneficia di una deduzione pari al 50% (37,5% a decorrere dal 2026) e le imposte pagate all’estero su di esso sono riconosciute nel limite dell’80%.

IL REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO

La FDII (Foreign Derived Intangibles Income) è un regime di tassazione agevolata del reddito attribuibile ai beni immateriali che una società residente negli USA consegue dalle vendite di beni e dalle forniture di servizi effettuate all’estero.
Il reddito delle partecipate estere attribuibile ai beni immateriali si calcola con le stesse modalità già accennate per la GILTI.
Questo “reddito eccedente” beneficia di una deduzione pari al 37,5% (22% a decorrere dal 2026) sulla parte di esso derivante da attività di esportazione, a sua volta calcolata sulla base del rapporto tra reddito netto derivante dai beni esportati e dai servizi resi a soggetti esteri e reddito netto totale.

IL SISTEMA DELLE ALIQUOTE

È chiaro che, per effetto delle deduzioni, il reddito nazionale statunitense “da esportazione” che può beneficiare della FDII sconta un’aliquota del 13,125% e il reddito estero delle partecipate statunitensi che viene attratto per effetto della GILTI sconta un’aliquota del 10,5% più il 20% di imposte estere che non è scomputabile.

GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

L’insieme di queste misure si propone, da un lato, di incentivare l’allocazione dei beni immateriali in capo a società residenti in Usa (effetto combinato GILTI e FDII) e, dall’altro, di favorire la produzione negli Usa rispetto alla mera commercializzazione di beni importati (BEAT), nonché l’attività di esportazione di beni e servizi dagli Usa (FDII).

LA CIRCOLARE ASSONIME

Come osservato anche da Assonime (circolare 1° agosto 2018 n. 19, § 3.1.4), con questa impostazione “gli Stati Uniti «sfidano» gli altri Paesi e in particolare l’Unione europea, mettendo un’«ipoteca» su tutto il reddito prodotto dalle multinazionali USA ovunque nel mondo attraverso le proprie consociate e che eccede il 10 per cento del valore dei loro asset strumentali”.

IL CONFRONTO USA-UE

Il livello di aggressività di queste disposizioni fa apparire quasi ridicoli i contorcimenti di armonizzazione fiscale, a livello OCSE e di Unione europea, che accompagnano misure di incentivazione della allocazione di beni immateriali sul territorio nazionale di gran lunga più blande, come il Patent box (si veda “La «pagliuzza» nel Patent box italiano e la «trave» nella riforma Trump” del 30 luglio 2018).

CONCLUSIONE

L’impressione è che non vi sia ancora adeguata consapevolezza del vero e proprio cambiamento di marea già in atto e, da questo punto di vista, non può che suscitare perplessità la sparizione dal dibattito politico dei temi legati alla fiscalità della digital economy che, seppure in modo non sempre appropriato nelle soluzioni proposte, avevano invece caratterizzato il dibattito degli anni scorsi, quando i problemi già esistevano, ma erano meno impellenti di quanto li abbia resi la riforma del Fisco statunitense.

(Estratto di un articolo pubblicato su Eutekne.info)

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