Il salario minimo per legge e il tentativo di modificare l’articolo 39 della Costituzione “più bella del mondo”.
L’ articolo 39 della Costituzione italiana, oltre ad affermare il principio fondamentale della libertà di organizzazione sindacale, attribuisce alle organizzazioni sindacali la personalità giuridica e la potestà di stipulare, rappresentate unitariamente in proporzione ai propri iscritti, contratti collettivi con efficacia obbligatoria (erga omnes) per i lavoratori delle diverse categorie. La condizione è che si registrino presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge e che i loro statuti sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
Nel disinteresse della pubblica opinione, con la con la sostanziale condivisione delle maggiori organizzazioni sindacali e utilizzando la bandiera del “salario minimo”, si delinea un progetto sotterraneo di revisione costituzionale, avviata con un disegno di Legge da parte del Presidente 5Stelle della Commissione Lavoro del Senato, Nunzia Catalfo a cui si accompagna un ddl del senatore PD Tommaso Nannicini che, pur allargando l’orizzonte al tema della partecipazione dei lavoratori ( richiamando l’articolo 46 della Costituzione) ha molti aspetti in comune con quello grillino.
Entrambi hanno l’obiettivo dichiarato di stabilire un “salario minimo” per dare attuazione all’articolo 36 della Costituzione (“ Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”) il cui effetto sarebbe però anche quello, seppur in via indiretta, di “manomettere” l’articolo 39.
Già in passato vi furono analoghi tentativi, come accadde per la Legge 741 del 1958, chiamata “Vigorelli”, dal nome del Ministro del Lavoro del tempo, che abilitava il Governo ad emanare Decreti
Legislativi ricettivi delle norme dei contratti collettivi di diritto comune. Fu abrogata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 106 del 1962 perche “ avrebbe finito per sostituire al sistema costituzionale un altro sistema arbitrariamente costruito dal legislatore e pertanto illegittimo”.
La questione è sostanziale perché, abbandonando il percorso indicato dai Padri Costituenti, l’effetto potrebbe essere quello di attribuire ai soli gruppi dirigenti di Cgil, Cisl , Uil e Confindustria (che oggi legittimamente si autogovernano) la rappresentanza presunta ope legis che li trasformerebbe (in violazione appunto dell’articolo 39) in fonti di produzione giuridica attraverso l’estensione erga omnes dei contratti collettivi da essi sottoscritti. In sostanza si otterrebbe l’applicazione dell’articolo 39 senza rispettarne i presupposti indicati aggirando le condizioni poste dai costituenti ( statuto interno a base democratica e registrazione) per ottenere gli stessi risultati. Naturalmente un peso non indifferente avrebbero la modalità con cui si dovrebbe accertare l’effettiva rappresentanza di iscritti e voti elettorali ricevuti e, soprattutto, le modalità attraverso le quali si esprime la volontà dei lavoratori e delle imprese che, attraverso forme di democrazia delegata o di democrazia diretta, decidono se accettare o respingere i contenuti di un accordo. Non si può certo rappresentare questo progetto come la replica del “Patto di Palazzo Vidoni” del 1925 quando i sindacati fascisti e la Confindustria si auto attribuirono la rappresentanza reciproca ed esclusiva delle forze sociali, ma occorre costruire Non è certo in discussione la rappresentatività oggettiva di CGIL-CISL e UIL ma la necessità di costruire un percorso condiviso per dare effettiva attuazione a norme di trasparenti e rispettare la effettiva volontà dei lavoratori che si ritrovano nelle diverse organizzazioni.
L’intenzione dichiarata di cancellare i “contratti pirata”, che vengono stipulati da organizzazioni poco rappresentative con la sola finalità di abbassare i salari, è giusta ma sono gli strumenti che , se utilizzati in termini equilibrati, riescano di essere inefficaci, se non controproducenti. Da una parte un salario minimo troppo elevato (in Europa si aggira attorno al 60% delle medie retributive di fatto) potrebbe indebolire la contrattazione collettiva e, di riflesso, lo stesso sindacato. Dall’altra, se il salario minimo, che dai 5Stelle viene indicato in misura non inferiore ai 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali, non fosse differenziato per territorio, spingerebbe nel mercato nero del lavoro quote importanti di occupati regolari. Questa preoccupazione non è infondata se, come appare verosimile, sarebbero interessati grosso modo 3.000.000 di persone, molte delle quali residenti nelle realtà economicamente più deboli.
La soluzione più ragionevole applicare l’articolo 39 della Costituzione , che implicitamente risolverebbe in radice anche l’articolo 36 poiché dando un valore erga omnes ai contratti sottoscritti dalla maggioranza di lavoratori e imprese, si risolverebbe anche la questione del “salario minimo” e sarebbe la fine dei “contratti pirata”. Invece si vuol camminare a testa in giù prendendo a pretesto l’applicazione del l’articolo 36 per “abrogare” alcuni paragrafi dell’articolo 39.
Il fatto che si ponga l’esigenza di dare attuazione all’articolo 36 ( per modificare il 39) vuol dire che non bastano le sentenze dei giudici, che del resto prendono di solito come riferimento i minimi dei contratti collettivi. Perché è così difficile seguire la via maestra tracciata dai costituenti?
Si possono capire la perplessità e i timori che hanno sempre frenato in passato l’applicazione del “39” per via della registrazione, dello statuto interno democratico e dell’acquisizione della personalità giuridica da parte dei sindacati. Nel dopoguerra c’era la preoccupazione che governi conservatori o moderati potessero “controllare” il sindacato. Non si deve dimenticare del resto che in quei tempi lo stesso Mario Scelba, autore della Legge oggi (giustamente) )invocata contro i “Neri”, veniva dipinto dalle opposizioni alla stregua di uno squadrista.
La stessa Cisl, allora molto vicina alla DC, non gradiva troppe “intrusioni” potenziali nel sindacato da parte della politica. Ma oggi i tempi sono cambiati e ,soprattutto se le organizzazioni sindacali vogliono assumere una funzione di fatto e di diritto legislativa, debbono accettare regole che garantiscano legittimità e trasparenza e non per questo ledono l’autonomia delle forze sociali. Del resto stiamo parlando delle leggi ordinarie attuative dell’articolo 39 che potrebbero essere concertate con tutte le parti sociali. Oppure tentare la via della modifica costituzionale abrogando alcuni commi dell’articolo 39 per lasciare spazio alla legislazione ordinaria. Ma dopo quanto è accaduto col referendum costituzionale questa via è impervia.
Su questa materia l’approccio sindacale con la Costituzione è sempre stato difficile. Rappresentanza e efficacia generale dei contratti (art.39), regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero (art.40), partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (art. 46) non hanno mai suscitato grandi entusiasmi. Non ci sarebbe da meravigliarsi se anche questo “revival”, che entra a far parte della fase finale di una accesa ma poco “ragionata” campagna elettorale, fosse archiviato come spesso è accaduto.