skip to Main Content

Pnrr

Dpcm Golden Power, bozza aggiornata e relazione illustrativa

Bozza e relazione illustrativa del Dpcm Golden Power

 

Ventuno pagine, compresa la relazione illustrativa, e 15 articoli.

Così si compone la bozza di Dpcm sul Golden Power, che Start Magazine è in grado di svelare, messa nero su bianco dal premier Giuseppe Conte e inviata al Consiglio di Stato per un parere.

Il Dpcm è adottato su proposta del Mef, del Mise e del Mit di concerto con i ministri dell’Interno, della Difesa, degli Esteri e della Giustizia.

Il Golden Power è di fatto una sorta di “scudo” che lo Stato prevede su beni e infrastrutture strategiche contro il rischio di scorrerie estere, come indica il sito del governo.

Il provvedimento rafforza le attuali regole, come spiegato in questo articolo di Start Magazine pubblicato ieri.

Il Dpcm regola, nello specifico, i settori dell’energia, dell’acqua, della salute, di accesso e controllo di dati e informazioni sensibili, del settore finanziario, compreso quello creditizio a assicurativo, intelligenza artificiale e robotica, infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari,, approvvigionamento di fattori produttivi nel settore agroalimentare.

+++

Relazione illustrativa

Il regolamento 2019/452/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2019, istituendo un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, prevede, già al considerando n. 3) che, conformemente agli impegni internazionali assunti, l’Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni. L’articolo 4 del medesimo regolamento, rubricato “Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione”, prevede che, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali su vari fattori elencati nelle lettere da a) ad e).

Il legislatore interno ha dato attuazione alla previsione regolamentare introducendo all’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma l-ter, in base al quale “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all’articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni”. Il decreto è quindi diretto a individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge. Il riferimento al carattere ulteriore implica che, nel caso in cui un bene o un rapporto rientri nell’ambito applicativo di due regolamenti, quello adottato ai sensi del citato comma 1-ter sarà cedevole, con la conseguente applicabilità della procedura e dei presupposti di cui, alternativamente, all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Gli atti e le operazioni oggetto di notifica che interessano i beni e i rapporti in questione, in seguito all’adozione dei decreti, sono poi descritte ai commi 2-bis e 5 del citato articolo 2. În particolare, il comma 2-bis prevede che deve essere notificata: qualsiasi delibera, atto od operazione adottato da un’impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, o che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all’Unione europea, comprese le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all’UE; qualsiasi delibera atto od operazione adottato da un’impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, o che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica delle clausole statutarie eventualmente adottate ex articolo 2351, terzo comma, del codice civile, o introdotte dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. In base al comma 5 del medesimo articolo deve inoltre essere notificato l’acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nelle more dell’adozione del decreto e al fine di non lasciare prive di regolamentazione giuridica le operazioni descritte dai citati commi dell’articolo 2, se relative ai fattori di cui al citato regolamento UE, con l’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è stato previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori descritti alle lettere a) e b) del regolamento 2019/452/UE e, quindi: “a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture”; “b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie”. Inoltre, nella prospettiva della durata limitata della fase transitoria, erano state comprese nel regime in oggetto solo alcune delle operazioni che, a regime, dovrebbero interessare i beni e i rapporti cui fa riferimento il comma 1-ter e, in particolare, le sole operazioni descritte all’attuale comma 5 del decreto-legge n. 21 del 2012 (“l’acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all’Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58′), con esclusione quindi delle operazioni descritte nel comma 2-bis.

Con l’articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il legislatore è intervenuto sul citato articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019, prevedendo, nelle more dell’entrata in vigore del presente decreto, una estensione dell’ambito di applicazione della disciplina transitoria – e, quindi, dell’obbligo di notifica – anche alle ulteriori lettere del regolamento 2019/452/UE e quindi: “c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media”. Nella disposizione si precisa ancora, al fine di chiarire il relativo dubbio ermeneutico, che tra i settori oggetto di intervento, è incluso quello finanziario, compreso il settore creditizio e assicurativo. La disposizione è destinata a non avere più efficacia dal momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, con la medesima norma, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in atto e al fine di contenerne gli effetti negativi, si introduce al comma 3 dell’articolo 4 bis del decreto-legge n. 105 del 2019, una disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2020, ai sensi della quale l’ambito applicativo dell’obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nel comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, e riguardanti i settori dell’articolo 4 del Reg. IDE. In particolare, sono soggette all’obbligo di notifica anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione. La presenza della disgiuntiva chiarisce che l’ambito applicativo, con l’entrata in vigore del decreto, sarà limitato ai beni individuati con il decreto stesso. Inoltre, si precisa alla successiva lettera che sono soggetti all’obbligo di notifica di cui al comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell’articolo 2, nonché ai settori indicati al periodo precedente ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento. Con l’entrata in vigore del presente decreto pertanto, ferme le ulteriori condizioni prescritte dalla legge, si avrà una sostituzione dei beni e rapporti indicati nel regolamento IDE con quelli descritti nello stesso decreto.

L’articolo 1 del decreto contiene la descrizione dell’oggetto dell’intervento, richiamando quanto previsto dal citato comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e quindi individuando, anche ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, i beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a

quelli individuati nei decreti di cui all’articolo 1, comma 1, e al comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina del citato articolo 2, comma 1-ter.

L’articolo 2 definisce le nozioni di “infrastrutture critiche”, “tecnologie critiche”, “fattori produttivi critici”, “informazioni critiche” e “rapporti di rilevanza strategica”, utilizzati nel medesimo decreto, riprendendo i concetti di criticità e rilevanza strategica di cui al citato regolamento IDE e in attuazione dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012. La specificazione di tali nozioni e, in particolare, dei caratteri della criticità e della rilevanza strategica consente di limitare il campo di applicazione della disciplina in questione ai soli beni e rapporti ricadenti nelle categorie definite, come ulteriormente dettagliate nei restanti articoli. In tal modo, si esclude che siano sottoposti all’obbligo di notifica beni e rapporti che, pur astrattamente riconducibili alle categorie generali indicate nel decreto, siano tuttavia sprovvisti dei citati requisiti di criticità e strategicità, con evidente riduzione dei costi e degli oneri, economici e amministrativi, a carico delle imprese e dei cittadini. Inoltre, ciò consente all’amministrazione di concentrare la sua attività su questioni di effettivo rilievo al fine della normativa in esame, senza dover introdurre un procedimento amministrativo, con dispendio di risorse e tempo, per attività inidonee a incidere sugli interessi che la normativa in tema di poteri speciali intende proteggere. Il riferimento alla criticità, d’altro canto, tutela il cittadino anche dall’esercizio da parte della pubblica amministrazione dei poteri in casi non previsti, in quanto si traduce in una valutazione astratta e preliminare sulla rilevanza del bene o del rapporto per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione che si aggiunge alla valutazione concreta richiesta dalle prescrizioni del decreto legge n. 21 del 2012. Giova precisare che, con il citato decreto-legge n. 23 del 2020 è stata espressamente prevista la possibilità di attivare d’ufficio il procedimento diretto all’esercizio dei poteri e la limitazione in oggetto vincola anche la stessa amministrazione, che non potrà attivare il procedimento per beni e rapporti non critici o per attività prive di rilevanza strategica. Al tempo stesso, tuttavia, il potere di attivare d’ufficio il procedimento consente di fornire adeguata tutela agli interessi sottesi all’esercizio dei poteri speciali, anche nel caso in cui i privati siano inadempienti all’obbligo di notifica. La previsione di una clausola elastica quale quella in oggetto consente, al contrario, di valutare le specificità della situazioni che vengono in rilievo, sia ai fini dell’esercizio dei poteri d’ufficio, sia per quanto concerne la posizione dei consociati, senza in realtà creare particolari incertezze applicative, posto che la soglia di rilevanza, come emerge dalle definizioni utilizzate, è posta ad un livello piuttosto elevato e eventuali dubbi interpretativi potranno essere risolti mediante interlocuzioni con gli uffici competenti, che nelle fattispecie di non applicabilità della legge adottano procedure semplificate e ulteriormente accelerate. Per quanto concerne le definizioni, ai fini del presente decreto: per infrastrutture critiche si intendono le infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione; per tecnologie critiche si intendono le tecnologie essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico; per fattori produttivi critici si intendono i beni e i rapporti essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione; per informazioni critiche si intendono le informazioni essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione; per rapporti di rilevanza strategica si intendono le attività economiche essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico.

L’articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore dell’energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del medesimo decreto-legge. Sono in particolare compresi in tale ambito applicativo: le infrastrutture critiche presso cui sono collocati o da collocare combustibili, materiali nucleari o rifiuti radioattivi, nonché le tecnologie e le infrastrutture che realizzano il trattamento, la gestione e il trasporto dei medesimi combustibili, materiali e rifiuti; gli immobili fondamentali per l’utilizzo delle infrastrutture critiche di cui al presente articolo; i depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi di capacità uguale o superiore a centomila metri cubi utilizzati per il mercato nazionale, le infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità uguale o superiore a diecimila metri cubi, gli oleodotti per l’approvvigionamento dall’estero, anche con destinazione verso altri Stati, e gli oleodotti per l’approvvigionamento agli aeroporti intercontinentali; le tecnologie critiche, incluse le piattaforme, di gestione dei mercati all’ingrosso del gas naturale e dell’energia elettrica; le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità. I parametri dimensionali adottati dal decreto alla lettera e) dell’articolo in esame (nonché agli articoli 4, comma 1, lettera c), 5, comma 1, lettera d), 8, comma 1, lettera c)] sono stati determinati tenendo anche conto di quelli indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 luglio 2014, mediante il quale sono stati individuati i requisiti delle società di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 5, coma 8-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003. La lettera in esame comprende, in combinato disposto con il successivo articolo 4, anche le dighe nelle ipotesi in cui siano funzionali all’utilizzo di infrastrutture critiche descritte nell’articolo in esame.

L’articolo 4 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma 1 ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore dell’acqua. Sono in particolare comprese in tale ambito applicativo: le infrastrutture critiche, fisiche o virtuali, che garantiscono la continuità dei servizi di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione e fornitura all’ingrosso di acqua potabile destinata al consumo umano e di acque destinate all’uso irriguo, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue (comprese, quindi, le dighe); le tecnologie critiche impiegate nella gestione delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera che precede, ivi comprese quelle destinate a migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle reti idriche, dell’approvvigionamento e del trattamento idrico e dei processi depurativi; le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità.

L’articolo 5 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma l-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore della salute, precisando che in essi sono compresi anche i relativi diritti di proprietà intellettuale. Sono in particolare comprese in tale ambito applicativo: le tecnologie critiche digitali funzionali all’erogazione, anche da remoto, di servizi in sanità (la norma comprende pertanto anche i servizi, prodromici o successivi, all’erogazione dell’assistenza sanitaria, come ad esempio quelli di prenotazione delle prestazioni); le tecnologie critiche che hanno per scopo l’analisi dei dati e l’utilizzo delle conoscenze biologiche per la salute e la diagnostica, la prognostica, la terapia e il relativo follow-up; le tecnologie critiche bioingegneristiche e le nanotecnologie critiche utilizzate nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, in quello della diagnostica, prognostica e terapia, nonché nei settori chimico e agro-alimentare; le attività economiche di rilevanza strategica esercitate nel settore di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’approvvigionamento di medicinali, dispositivi e apparecchiature sanitari e le attività di ricerca e sviluppo ad essi relativi, mediante la gestione, l’utilizzo o il godimento delle infrastrutture e delle tecnologie di cui alle precedenti lettere ovvero esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità.

L’articolo 6 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012. In particolare, il primo comma individua nel trattamento, nell’archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, un elenco di informazioni rientranti nell’ambito applicativo di cui al predetto articolo 2, comma 1-ter, e in particolare: i dati relativi alle infrastrutture critiche di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché alle infrastrutture critiche indicate nello stesso decreto; i dati relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; i dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque, nonché i dati raccolti relativi alla composizione biochimica del suolo agricolo; i dati raccolti tramite sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l’utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura; i dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione ed al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, che garantiscono i profili di security e safety, nonché quelle riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci, che attengono al controllo e all’assistenza delle movimentazioni dei mezzi di trasporto, anche di tipo intelligente, per i sistemi di logistica integrata ed intermodale; i dati relativi alle attività di gestione dei mercati all’ingrosso e del mercato finale del gas naturale dell’energia elettrica e degli idrocarburi; i dati raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari. Il secondo comma, nel trattamento, nell’archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, specifica che sono rilevanti, ai fini del citato articolo 2, comma 1-ter, i dati personali, riferibili a specifiche persone fisiche o enti giuridici, rientranti in una o più delle seguenti categorie: dati sensibili di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; dati giudiziari civili e quelli di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; dati raccolti tramite l’utilizzo di una o più delle infrastrutture e tecnologie e dei relativi sistemi di integrazione e interconnessione tra le stesse indicati nel medesimo comma ai numeri da 1 a 11 della lettera c). In particolare, rilevano le seguenti infrastrutture e tecnologie: tecnologie di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto; tecnologie che consentono la geolocalizzazione e la ricostruzione degli spostamenti; tecnologie relative a sistemi digitali che consentono telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua (Smart Metering); tecnologie relative a sistemi digitali per il miglioramento del confort, della sicurezza, dell’esperienza di guida e tecnologie relative a sistemi di guida autonoma (Smart Car); tecnologie relative a costruzioni ed edifici dotati di funzionalità avanzate e sistemi interconnessi per il monitoraggio e la gestione degli impianti e consumi (Smart Building); tecnologie digitali per l’ottimizzazione della qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici (Smart City); tecnologie digitali per il miglioramento del confort e della sicurezza in ambito domestico (Smart Home), incluse le tecnologie digitali per i sistemi di sorveglianza e sicurezza; tecnologie relative a sistemi che consentono la misurazione e trascrizione di informazioni a distanza (telemetria); tecnologie nel campo della distribuzione di servizi su richiesta di calcolo (server), archiviazione (software) configurabili e disponibili da remoto (Cloud Computing); tecnologie digitali relative all’erogazione di servizi di assistenza sanitaria, prevenzione delle malattie e promozione della salute, anche da remoto capaci di acquisire elaborare, registrare, trasmettere e decodificare le informazioni e i dati clinici; tecnologie atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione ed all’assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria, e vie d’acqua, nonché sistemi di logistica integrata ed intermodale. Nel terzo comma, riferibile ai dati di cui al secondo comma, si precisa quindi che i dati personali hanno rilevanza strategica per l’interesse nazionale, qualora il trattamento, l’archiviazione, l’accesso o il controllo abbiano ad oggetto una quantità degli stessi dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. L’ultimo periodo introduce quindi una presunzione di essenzialità precisando che si considerano in ogni caso essenziali, per le finalità di cui al periodo precedente, il trattamento, l’archiviazione, l’accesso o il controllo di dati riferibili almeno a trecentomila persone fisiche o enti. Ne discende l’obbligo di notifica nel caso in cui vi sia il superamento della indicata soglia.

L’articolo 7 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma l-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore delle infrastrutture elettorali, precisando che in esso è compresa la piattaforma Sistema Informativo Elettorale (SIEL) presso il Ministero dell’interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle Regioni e degli enti locali, nonché delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.

L’articolo 8 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture e dei mercati finanziari. Nella disposizione si precisa quindi che, nel settore finanziario, i beni ei rapporti di cui all’articolo 1 sono le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l’offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti. Sono inoltre comprese le tecnologie critiche: quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti, funzionali all’innovazione di servizi e di prodotti nei setto creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, di cui all’articolo 36, comma 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58; digitali relative a sistemi e servizi di pagamento, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di prestito, factoring, trading, gestione di investimenti; digitali applicate in ambito assicurativo (Insurtech); per lo sviluppo di software per la protezione dei dati relativi alla persona, alla negoziazione e allo scambio di dati e prodotti, nonché alla gestione documentale nell’ambito della gestione delle attività finanziarie; “basate su registri distribuiti” (blochchain) di cui all’articolo 8-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, su cui operano “smart contract” come definiti al secondo comma del medesimo articolo. Rientrano ancora nell’ambito di applicabilità della disposizione le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità.

L’articolo 9 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, precisando che in essi sono compresi anche i relativi diritti di proprietà intellettuale. Sono in particolare compresi nel relativo ambito applicativo: le tecnologie critiche applicate nell’automazione industriale funzionali alla produzione di macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi ciberfisici di fabbrica; le tecnologie critiche per la robotica collaborativa, la tecnologia Machine To Machine Communication (M2M), le tecnologie relative all’apprendimento automatico computerizzato (Machine Learning); le tecnologie critiche applicate alla manifattura avanzata, compresa la manifattura additiva, i nuovi materiali e le nanotecnologie, le tecnologie critiche applicate al settore nucleare e ai servizi di ingegneria industriale e le tecnologie che consentono la prototipazione rapida; le tecnologie critiche per l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, la robotica, le tecnologie critiche afferenti ai semiconduttori, ai microprocessori e ai sistemi computazionali, alla microelettronica, alla sensoristica e agli attuatori; tecnologie critiche derivanti dagli studi e dalle applicazioni della meccanica quantistica, relative ai processi ad elevato impatto computazionale, alle comunicazioni ed alla sensoristica; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per l’analisi di grandi volumi di dati al fine di estrarre informazioni (BigData & Analytics); le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per lo sviluppo di software critici o sensibili progettati per simulare conversazioni con esseri umani (Chatbot); le “tecnologie basate su registri distribuiti” di cui al citato articolo 8-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135; le tecnologie critiche in ambito biologico, incluse le tecnologie che hanno per scopo la decifrazione e l’utilizzo delle conoscenze biologiche per la produzione di beni e servizi in campo industriale e ambientale; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, ad uso non militare di pilotaggio remoto o autonomo compresi gli aspetti relativi ai sistemi di missione e sensoristica di bordo; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di navigazione satellitare per la tracciatura dei campi, dei mari e dei bacini idrici, e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; i sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l’utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di sorveglianza del territorio per la mappatura e per la valutazione del rischio idrogeologico, anche mediante tecniche avanzate di interferometria radar satellitare; le tecnologie critiche atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e all’assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d’acqua, nonché sistemi di logistica integrata ed intermodale; le tecnologie critiche atte a consentire la geolocalizzazione, il mento e la ricostruzione degli spostamenti di persone e merci, per quantificare dinamicamente la densità di popolazione a livello locale e ottimizzare le strategie mirate al monitoraggio e al contenimento di epidemie infettive.

L’articolo 10 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari, precisando che nel relativo ambito applicativo rientrano le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali ed aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative.

L’articolo 11 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. Sono in particolare compresi in tale disposizione: l’approvvigionamento di materie prime di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione dell’elenco delle materie prime essenziali per l’UE e l’attuazione dell’iniziativa “materie prime”, del 13 settembre 2017 COM(2017) 490; l’approvvigionamento di fattori produttivi critici utilizzati in ambito siderurgico; le attività economiche di rilevanza strategica e l’approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera agroalimentare (con riferimento alle nozioni di criticità e strategicità di cui all’articolo 2 del presente decreto); il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e il sistema dei controlli agroalimentari, anche ai fini della sicurezza alimentare. L’approvvigionamento di fattori produttivi utilizzati nella filiera agroalimentare si configura come strategico anche in quanto necessario ad assicurare le produzioni che costituiscono il patrimonio agroalimentare nazionale, inteso quest’ultimo come l’insieme delle produzioni agroalimentari che per tipicità, qualità, tradizione, entità del consumo interno e internazionale si palesano come di particolare rilevanza economica, sociale e culturale. Sulla scia della legislazione europea, in particolare del regolamento UE n. 1151/12, che al primo dei “considerando” identifica i prodotti agroalimentari di qualità (le indicazioni geografiche facenti parte del patrimonio culturale europeo, e come tali inseriti nel pilastro dell’articolo 3, comma 3, del Trattato UE tra le missioni fondanti dell’Unione stessa), la legislazione nazionale ha sancito più volte il ruolo di “patrimonio della Nazione” di tali produzioni (come l’articolo 1 della legge n. 238 del 2016 in tema di vino) che vanno pertanto considerate come rientranti tra i valori che l’ordinamento con la norma in esame intende tutelare. Analogamente risulta rilevante ai fini dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, il concetto di “sicurezza alimentare”, intesa come necessità di verificare che nell’ambito dell’intera filiera agroalimentare non siano presenti sostanze, prodotti o lavorazioni pregiudizievoli per il consumo, con la conseguente individuazione anche del SIAN e del sistema dei controlli alimentari.

L’articolo 12 indica tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche i prodotti a duplice uso indicati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009. L’articolo 3, paragrafo 1, precisa che l’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato 1 è subordinata ad autorizzazione. Pertanto, i beni e i rapporti individuati dall’articolo 12 sono quelli compresi nel citato allegato 1 al regolamento. L’articolo 2, paragrafo 1, n. 1, del citato regolamento (CE) n. 428/2009, precisa che prodotti a duplice uso “sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari”.

L’articolo 13, riprendendo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2014, n. 85 – nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108 – nei settori della difesa e sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge – e in conformità a quanto previsto dal citato articolo 2, comma l-ter, individua alcune esclusioni dall’ambito di operatività della normativa in tema di poteri speciali e, in particolare: presenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio; operazione infragruppo. Nel dettaglio, il primo comma prevede che, fermo l’obbligo di notifica, i poteri speciali si applicano nella misura in cui le esigenze sottese al relativo esercizio non siano adeguatamente garantite dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio. Il secondo comma prevede che, fermo l’obbligo di notifica, l’esercizio dei poteri speciali non si applica ad alcune operazioni infragruppo riguardanti: fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all’Unione europea, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell’articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionano l’impiego, anche in ragione della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali.

Le esclusioni relative alle operazioni infragruppo descritte al secondo comma, tuttavia, non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.

L’articolo 14 contiene alcune disposizioni dirette a disciplinare il procedimento amministrativo dei poteri speciali alla luce delle modifiche apportate. Si prevede, in particolare, che il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, è integrato dai rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell’operazione, che possono svolgere, su designazione dello stesso gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell’istruttoria e della proposta per l’esercizio dei poteri speciali. Si precisa, nel medesimo comma, che ai rappresentanti dei Ministeri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il secondo comma precisa ancora che i Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Dipartimento per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione comunicano entro 15 quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per ciascuna amministrazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014.

L’articolo 15, rubricato clausola di invarianza finanziaria, precisa che dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Relazione tecnica

Le disposizioni del decreto non necessitano di copertura finanziaria in quanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’incremento del numero dei componenti del gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2014, non comporta l’assunzione di nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto, a questi, come a tutti i membri del gruppo di coordinamento, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre, le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ECCO IL DOCUMENTO INTEGRALE CON LA BOZZA DEL DPCM

Back To Top