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Emissioni

Decreto Pnrr, tutte le novità sull’energia

La bozza di testo del decreto Pnrr, composta da 59 articoli, sarà all’esame del pre-Consiglio dei ministri previsto per mercoledì 15 febbraio, ha una parte dedicata all'energia. Ecco che cosa si legge

Una riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), e istituzione – fino al 31 dicembre 2026 – presso la presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione – “Struttura di missione Pnrr – articolata in quattro direzioni generali per assicurare il supporto del governo all’attuazione del piano, interloquire con la Commissione europea e verificare la coerenza dei risultati. Sono alcune delle novità contenute nel Decreto legge sul Pnrr, della cui redazione si sta occupando il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto la cui bozza di testo, composta da 59 articoli, sarà all’esame del pre-Consiglio dei ministri previsto per domani e all’attenzione del Cdm in programma giovedì.

POTERI SOSTITUTIVI E SUPERAMENTO DEL DISSENSO

La bozza di testo, visionata da ENERGIA OLTRE, prevede tra le altre misure anche disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso “al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi”. Si prevede infatti che nel caso di “mancata adozione di atti”, “ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni”.

“In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società (…) o di altre amministrazioni specificamente indicate, e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti”.

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La bozza di decreto prevede anche disposizioni in materia di monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie – il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato riceve i dati del codice fiscale, della partita iva e con eventuali altri dati personali, necessari per l’identificazione fiscale dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici – e norme per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori e il supporto e assistenza tecnica per i presidi territoriali.

LE NOVITÀ PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

Novità anche per quanto riguarda il settore energia e ambiente: come già aveva anticipato ENERGIA OLTRE lo scorso 1 febbraio è in arrivo un Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici

“È istituito presso il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell’energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico”. È quanto si legge in una bozza del Dl Pnrr visionata da Energia Oltre. Il nuovo Comitato nasce in virtù del fatto che il Ministero dell’interno “svolge compiti in materia di sicurezza tecnica energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, per assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di sicurezza dei beni e dell’ambiente” e, anche “al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Il Comitato, in particolare, svolge e seguenti compiti: “individua i criteri e le linee guida per l’adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti”, “propone e coordina l’effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l’elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale”.

L’organismo, prosegue la bozza “è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero dell’interno, dalle seguenti amministrazioni ed organismi: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’università e della ricerca, ENEA, ISPRA e CNR. In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato”.

SEMPLIFICAZIONI DELLE VIA

Tra le semplificazioni, invece, arrivano ulteriori disposizioni di semplificazioni in materia di VIA in casi eccezionali: “Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento può proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della procedura di esenzione del relativo progetto”. Inoltre viene ammesso “l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica” in alcuni casi.

UN NUOVO RUOLO PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ruolo importante anche per l’Agenzia delle Entrate: “Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, (…) l’Agenzia del demanio individua beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell’ambito delle misure di cui al predetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR”. Sono esclusi “gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l’uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza delle medesima Agenzia ai sensi di legge”.

RISPARMIO ENERGETICO E DECARBONIZZAZIONE

Sempre l’Agenzia delle Entrate “allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico”, individua “i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le Amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Per il conseguimento dei suddetti scopi l’Agenzia del demanio può avviare iniziative di partenariato pubblico–privato per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma”.

Non solo. Per queste finalità “l’Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le Amministrazioni dello Stato (…) nonché con le altre Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell’atto costitutivo della comunità”.

“Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l’efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall’Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l’esecuzione degli interventi per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di Pubbliche Amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente”, si legge ancora nella bozza.

COSA CAMBIA PER LA SOPRINTENDENZA SPECIALE

Sempre nella bozza di dl arrivano disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR: “Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza” “La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l’attività istruttoria”.

IDROGENO VERDE ED EFFICIENZA ENERGETICA

Il governo ha poi inserito nella bozza di decreto legge delle semplificazioni per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile, disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC (“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse … possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi.”)

LE ASTE SULLA CO2

I proventi della aste di CO2 “nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro”, si legge nella bozza, vanno al “supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell’efficace attuazione delle attività” riguardanti la riduzione delle emissioni.

FACILITAZIONE DELLE RINNOVABILI

Mentre per quanto riguarda l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili “sono liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
Se l’intervento (…)ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’installazione dell’impianto è preceduta da apposita segnalazione alla competente soprintendenza”.

La soprintendenza competente, “in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti (…) nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione (…) adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti (…) la soprintendenza competente adotta comunque i provvedimenti previsti (…) in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l’eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine”.

L’AGRIVOLTAICO

“Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo, che in caso contrario possono adire il giudice ordinario ai fini della sua immediata sospensione e della rimozione delle strutture”, si legge ancora nella bozza.

CHI GESTIRÀ IL PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027

Infine, tra le novità è da segnalare l’Istituzione dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura: “Al fine di assicurare continuità all’attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita, presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027”.

QUI IL TESTO COMPLETO DELLA BOZZA DI DL

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