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Disabilità

Disabilità, cosa c’è (e non c’è) nella legge delega

L’intervento di Alessandra Servidori, docente di politiche del lavoro, componente il Consiglio d’indirizzo per l’attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica presso la presidenza del Consiglio

 

Nella giornata del 13 dicembre la ministra per la Disabilità Erika Stefani affiancata dal presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato in conferenza stampa il testo sulla legge delega assicurando che alla disabilità in legge finanziaria saranno garantiti le medesime risorse in essere.

Analizzando il testo peraltro composto da tre macro ambiti sorgono legittimi dubbi: anche se in maniera molto limitata, la normativa italiana omologa alla definizione di disabilità, in attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (Crpd), la conseguente riforma dei criteri e delle modalità di riconoscimento di quella condizione in funzione di differenti livelli di prestazioni e servizi, dei diversi livelli di accesso ai diritti e l’istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Il provvedimento del testo è infatti rappresentato dalla riforma degli attuali criteri di accertamento dell’invalidità, dell’handicap e della disabilità, piuttosto che garantire complessivamente i diritti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite.

Quasi a conferma non è previsto un euro in più di spesa corrente, che stabilisce che le risorse dovrebbero essere riposizionate e non aumentate. Il criterio della revisione della spesa è quello di riformulare le griglie di accesso che oggi regolano gli emolumenti quali indennità di accompagnamento e pensione di invalidità, non ad esempio la ricostruzione della spesa basata sulla deistituzionalizzazione, concetto che neanche con la formulazione della segregazione appare mai nel testo di legge. Un principio invece cardine della Crpd e della Strategia dell’Unione Europea 2021-2030.

Neanche accennati interventi su tutti gli altri diritti umani previsti dalla Convenzione Onu e dunque non è certo il Codice della disabilità, né un testo unico come peraltro promesso negli ultimi anni.

Rimangono le commissioni mediche legali e le unità multidisciplinari valutative così come sono, nonostante la Crpd inviti ad un’evoluzione positiva in cui la persona sia messa nella condizione di descrivere sé stessa, le sue necessità e prospettive di vita, e le istituzioni pubbliche siano in grado di riconoscerle. Dunque rimane l’esigenza di una valutazione di terzietà che si sostituisce al libero arbitrio delle persone invocato dalla Crpd, producendo per di più l’effetto di una deresponsabilizzazione rispetto all’utilizzo corretto delle risorse pubbliche e l’incertezza totale di un sostegno al pieno godimento dei diritti umani. Ancora tutto incentrato sulla complessità del nostro sistema di valutazione che è suddiviso in base a diverse norme, ognuna delle quali prevede modalità e indirizzi diversi.

Ricordo che nel Programma d’azione del Governo per l’attuazione della Crpd, ormai bruciato, si era giunti ad un punto di equilibrio molto importante: suddividere tra accesso a diritti di base e al progetto di vita perché  ci sono persone le cui condizioni determinano l’accesso ad una mera agevolazione fiscale o all’erogazione di un singolo emolumento, e persone, numero ben più ridotto, che invece hanno una traiettoria di vita che ha bisogno di sostegni di diversa natura affinché l’inclusione e la partecipazione siano reali. Tra queste ci sono ad esempio i minori con disabilità che secondo la Crpd sono doppiamente discriminati. E lo vediamo soprattutto nell’ambito scolastico. L’assenza di tale definizione, ad esempio per i bambini, produce un’ulteriore forma di discriminazione se messi in lista e in elenco con anziani non autosufficienti.

Sappiamo bene che nei servizi è indispensabile procedere in un percorso di presa in carico non solo e unicamente alla determinazione della soglia di accesso, invece le commissioni mediche e le unità valutative determinano chi può beneficiare di una prestazione o di un servizio: dunque  il riconoscimento della condizione presentata dalla persona con disabilità deve essere accompagnata da un attento processo come garanzia minima che il riconoscimento sia effettivo.

In buona sostanza il Testo va seguito approfondito e soprattutto reso concreto attraverso la collaborazione dei regolamenti attuativi che devono poter influire e modificare la miopia della legge.

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