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Decreto Rilancio, tutti i misteri del contributo a fondo perduto

Che cosa c'è ancora da chiarire sul contributo a fondo perduto per le piccole aziende previsto dal decreto Rilancio. L'intervento di Marco Salustri, consigliere nazionale Unimpresa

 

Uno dei “misteri” del terzo decreto economico del governo Conte è rappresentato dal contributo a fondo perduto. Vale la pena, quindi, soffermarsi su questa misura, che si presenta molto problematica.

Innanzi tutto,  si rileva una discrasia tra la procedura per ottenere l’agevolazione in questione e le caratteristiche che deve possedere l’impresa per beneficiarne.

Nel merito della procedura, si richiede che la domanda dovrà essere trasmessa attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, tramite anche un intermediario abilitato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della data di avvio della procedura telematica.

Non è stato pubblicato ancora né il modello da utilizzare, né indicati i tempi entro cui si potrà presentare la domanda stessa. Questo fa ritenere che i tempi stessi di erogazione delle somme a fondo perduto saranno molto lunghi.

In merito alle caratteristiche che dovrebbero possedere i richiedenti, si evidenzia quanto segue: per coloro che hanno ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, la percentuale di erogazione sarà del 20%, mentre del 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro (e fino a 1 milione) e, infine, del 10% per ricavi o compensi oltre 1 milione (e fino a 5 milioni).

Vengono espressamente escluse tutte quelle figure cha hanno già beneficiato, a qualsiasi titolo, del  precedente bonus di 600 euro, come previsto dal decreto “Cura Italia”.

Ai fini del calcolo, una volta individuata la percentuale, essa dovrà essere applicata alla differenza che intercorre tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, inferiore ai due terzi rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Si ipotizzi, ad esempio, un’impresa con ricavi annui pari ad euro 250.000 e che presenti, per lo stesso anno, nel mese di aprile, ricavi pari ad euro 60.000, ricavi contratti, ad aprile 2020, ad euro 15.000. In queso caso il fondo perduto ottenibile sarebbe  di 9.000 euro (60.000-15.000= 45.000×20%= 9.000).

Valga un altro esempio: un’impresa con ricavi annui pari 1,5 milioni di euro e che presenti per lo stesso anno, nel  mese di aprile, ricavi pari ad euro 400.000, contratti nell’aprile 2020 ad euro 200.000, il fondo perduto ottenibile sarebbe di 20.000 euro (400.000-200.000= 200.000×10%= 20.000). É prevista, comunque, per tutti i richiedenti il contributo a fondo perduto, un’erogazione di 1.000 euro riservata alle persone fisiche e di 2.000 euro riservata alle società.

Si tratta di un’altra procedura farraginosa che, tuttavia, lascia spazio ad errori e interpretazioni dolose che possono produrre pesanti conseguenze per i beneficiari non meritevoli: la restituzione dell’intera somma e sanzioni dal 100% al 200% dell’importo erroneamente recuperato, oltre gli interessi. Verrebbe applicato anche l’art. 316 ter del codice penale, cioè l’indebita percezione e truffa ai danni dello Stato.

Come in tutti gli altri precedenti decreti, pertanto, si auspica, nel brevissimo periodo, un chiarimento operativo da parte delle competenti autorità fiscali, nonché l’indicazione di una procedura semplificata per l’accesso al contributo a fondo perduto.

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