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Prodotti Finanziari

Cosa devono fare le banche per i consumatori nella vendita on line di prodotti finanziari

Le banche hanno ricevuto dall'Abi disposizioni dopo una nuova direttiva Ue che mira a tutelare i consumatori che acquistano prodotti finanziari on line tramite gli istituti

In arrivo nuove regole europee sulla vendita di prodotti finanziari con un occhio più attento alle tutele per i risparmiatori. È quanto si desume da una circolare interna inviata dall’Abi presieduta da Antonio Patuelli (nella foto) ai vertici delle banche italiane che fornisce indicazioni sulla direttiva Ue da recepire entro il 19 dicembre 2025.

LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue del 28 novembre scorso è stata pubblicata la direttiva 2023/2673 con cui si è abrogata l’originaria disciplina sulla vendita a distanza di servizi finanziari contenuta nella direttiva 2002/65/CE e, contestualmente, e si sono trasferite alcune disposizioni nell’ambito della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Palazzo Altieri evidenzia che “in questo contesto, considerato che i servizi finanziari offerti ai consumatori si sono evoluti e diversificati, in particolare nell’ambiente online, la Direttiva intende rafforzare la protezione dei consumatori che si avvalgono di servizi finanziari commercializzati a distanza, ‘modernizzando’ le disposizioni originarie ancora pertinenti (ad es., in tema di informazione precontrattuale e diritto di recesso) le quali troveranno applicazione come ‘rete di sicurezza’ in assenza di una disciplina settoriale specifica”.

LE NOVITÀ SULLE INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

All’interno della Direttiva viene introdotto un nuovo Capo III-bis che integra le norme originarie relative ai contratti di servizi finanziari ai consumatori conclusi a distanza e che si incentra sul diritto all’informazione precontrattuale, sul diritto di recesso e sulla protezione supplementare che deve essere garantita ai consumatori quando i contratti di servizi finanziari sono conclusi per via elettronica.

In particolare, l’art. 16-bis prescrive il kit informativo che la società deve fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e su supporto durevole, “prima che sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta”. Tra i principali obblighi informativi ci sono quelli relativi all’identità della società, la descrizione del servizio offerto e del relativo prezzo, l’esistenza o meno del diritto di recesso, la durata minima del contratto in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari, l’eventuale possibilità di estinguere anticipatamente il contratto con le relative penali e la legislazione applicabile.

Nel caso invece di comunicazioni telefoniche, la società deve dichiarare la propria identità e lo scopo commerciale della chiamata e informare il consumatore se la telefonata viene registrata; inoltre deve fornire tutte le altre informazioni su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto a distanza.

IL DIRITTO DI RECESSO

Nella Direttiva l’articolo 16-ter disciplina il diritto di recesso il quale prevede che il consumatore possa recedere dal contratto, senza penali e senza indicare il motivo, entro 14 giorni, che diventano 30 per i contratti che riguardano gli schemi pensionistici individuali, dalla conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore ha ricevuto le condizioni contrattuali. Se invece il consumatore non ha ricevuto la documentazione precontrattuale, il periodo di recesso termina dopo 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Questo diritto non si applica per alcuni servizi finanziari come quelli il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni di mercato mentre va specificato che l’esercizio del diritto di recesso relativo al contratto principale porta con sé anche l’eventuale contratto accessorio, che è privo di costi per il consumatore. Rispetto alle norme originarie la Direttiva introduce una previsione specifica sull’esercizio del diritto di recesso dai contratti a distanza “conclusi mediante un’interfaccia online” (sito web o app).

Infine, si prevede che il consumatore che esercita il diritto di recesso paghi solo l’importo del servizio effettivamente prestato dalla società la quale non può esigere nulla se non può provare che il consumatore sia stato informato dell’importo dovuto.

IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI

La Direttiva offre chiarimenti anche sul ruolo degli intermediari i quali devono fornire spiegazioni adeguate al consumatore per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Il tutto gratis e prima della conclusione del contratto. Prevista pure una protezione supplementare per i consumatori se gli intermediari usano interfacce come software, siti web o app per concludere contratti a distanza. In tal caso, sono i singoli Stati a dover vigilare affinché le società “non progettino, organizzino o gestiscano le loro interfacce online in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate”.

LE SANZIONI

Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, la Direttiva affida agli Stati membri la determinazione delle sanzioni che “devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”.

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