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Contributo a fondo perduto, professionisti esclusi e ammessi

Contributo a fondo perduto per i professionisti: fatti, numeri, commenti e polemiche

Da alcuni giorni è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate, da sempre spauracchio per moltissimi artigiani e commercianti, la domanda per ottenere i 1000 o 2000 euro del contributo a fondo perduto statuiti col decreto Rilancio. Una volta tanto, insomma, l’Agenzia delle Entrate non prende, ma dà. Ci voleva forse una pandemia che ha ridisegnato il mondo come noi lo conoscevamo per arrivare a tanto. Ma, celie a parte, si tratta di una misura tanto attesa quanto importante, capace di ridare un po’ di ossigeno a chi ha una attività economica. Non tutti, però, sono stati inclusi: come avevamo già denunciato, seguendo le proteste dei Commercialisti, i professionisti sono stati in gran parte tagliati fuori. Andiamo però con ordine.

COME FUNZIONA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Proponiamo di seguito il vademecum dell’Agenzia delle Entrate. Il contributo a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere la domanda si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

A CHI ASPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il “Decreto Rilancio” precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

I REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

CALCOLARE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Calcolare l’ammontare del contributo non è difficile. Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’IRAP e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

A CHI NON SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Come ribadito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/2020, ci sono specifiche esclusioni connesse alla natura dell’attività svolta, si tratta:

  • degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni (degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR);
  • degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati (soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi);
  • degli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, lettere i) e l).

Inoltre, un ulteriore insieme di soggetti esclusi è rappresentato:

  • da coloro «che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
  • dai lavoratori dipendenti;
  • dagli esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Infine, sono espressamente menzionati come soggetti esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19, con l’intento di non determinare la sovrapposizione delle due agevolazioni:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata (articolo 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);
  • i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

ATTENZIONE AL DISCRIMINE DIPENDENTE – LAVORATORE AUTONOMO

Il comma 2 contiene inoltre una disposizione di chiusura finalizzata a stabilire che il contributo non spetta, tra l’altro, ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di «lavoratore dipendente». Ne consegue che, le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. Ciò vale anche nel caso di soci lavoratori dipendenti. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest’ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, sussistendone gli ulteriori requisiti.

LA QUESTIONE DEGLI AIUTI NEGATI

Archiviata (forse) la questione del bonus da 600 euro, per i professionisti resta ora da combattere per ottenere equità sul fatto che, nelle disposizioni del decreto Rilancio, i loro studi professionali non siano stati equiparati alle piccole imprese e non godranno perciò dei benefici previsti per artigiani e imprenditori. Lo aveva detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri intervenendo alla trasmissione Piazza Pulita. Il titolare del dicastero di via XX Settembre aveva infatti specificato che quelle misure sono state previste per persone giuridiche mentre i professionisti sono “solo persone”. Insomma, dovranno accontentarsi dei 600 euro.

LA REPLICA DEI COMMERCIALISTI

Le parole di Gualtieri non sono andate giù alla categoria dei Commercialisti che, come è noto, già non aveva digerito il differimento dei termini di pagamento delle imposte, dato che è collegato pure alla loro parcella. “Con il Decreto Rilancio viene di fatto negato quanto riconosciuto con il precedente Decreto Liquidità nel quale il riferimento alle attività economiche è nell’ottica della Raccomandazione CE 361/2003 secondo cui impresa è qualsiasi entità impegnata in un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Tale contraddizione è certamente grave ma ancor più grave è che il Ministro con le sue dichiarazioni ha dato prova di non rendersi neppure conto di questo stravolgimento del concetto di impresa”.

ZANETTI: DISCRIMINAZIONE DELIBERATA

Nel dibattito interviene anche Enrico Zanetti, viceministro al ministero dell’Economia e delle finanze nel Governo Renzi, per porre in risalto una ulteriore incongruenza oltre a quella evidenziata dai Commercialisti. Zanetti fa notare come il bonus, non destinato alle persone fisiche, spetti invece alle persone giuridiche. Quindi, se c’è una società tra professionisti, si può accedere al contributo, viceversa bisogna farsi bastare i 600 euro della misura una tantum, peraltro erogati con gran ritardo, in pieno giugno (almeno per chi è iscritto a un Albo, chi fa riferimento alla gestione separata dell’INPS lo ha percepito qualche settimana prima, a metà maggio) nonostante l’assegno si riferisse ad aprile. Dalle pagine di Eutekne Zanetti parla espressamente di “deliberata volontà” di escludere i liberi professionisti dal contributo a fondo perduto.

LIBERI PROFESSIONISTI DURAMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL 2008

Un paradosso che si innesta su di una situazione economica già fragilissima, che non si era mai ripresa dalla precedente crisi economica. Secondo l’Osservatorio del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, infatti, i liberi professionisti sono il comparto economico più colpito dalla crisi economica del 2008 con un calo di produttività di oltre il 20% a fronte di una media nazionale che ha perso 2.384 euro con una flessione della produttività del 3,8%. Che fossero architetti, commercialisti o avvocati, hanno perso in 12 anni oltre 13 mila euro. E una nuova crisi è già alle porte.

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