skip to Main Content

Allianz, Generali, Unipol e non solo. Che cosa succederà alle polizze unit linked dopo la Cassazione

Che cosa succederà dopo la sentenza della Cassazione sulle polizze unit linked? Quale impatto avrà la decisione dei magistrati sulle compagnie assicurative e sugli utenti che hanno contratto queste polizze? Sono alcune delle domande che addetti ai lavori, operatori, aziende assicurative come Assicurazioni Generali, Unipol, Allianz e non solo si stanno ponendo in queste ore.…

Che cosa succederà dopo la sentenza della Cassazione sulle polizze unit linked? Quale impatto avrà la decisione dei magistrati sulle compagnie assicurative e sugli utenti che hanno contratto queste polizze? Sono alcune delle domande che addetti ai lavori, operatori, aziende assicurative come Assicurazioni Generali, Unipol, Allianz e non solo si stanno ponendo in queste ore. Ecco l’approfondimento con fatti, commenti, analisi e reazioni.

CHE COSA HA DECISO LA CASSAZIONE

Secondo i giudici della Cassazione le polizze unit linked questi rappresentano investimenti finanziari e non polizze Vita. Con la sentenza 10333/2018 la Cassazione ha stabilito infatti che le polizze Vita sono da considerarsi tali solo se garantiscono la restituzione del capitale investito, altrimenti sono contratti di investimento ordinari. E tali sarebbero i contratti assicurativi del cosiddetto ramo III, sottoscritti da due persone fisiche attraverso una società fiduciaria, di cui si è occupata la Cassazione, che ha confermato una pronuncia della Corte d’Appello di Milano che andava nella stessa direzione.

GLI EFFETTI DELLA SENTENZA

Secondo i giudici della Corte, se viene a mancare la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte degli assicurati e non una polizza assicurativa sulla vita. Il rischio, dunque, deve ricadere sulla compagnia. Se invece ricade sull’assicurato, in base alle performance, non si può più considerare una polizza ma un investimento finanziario. In questo modo, però, tutte le polizze di ramo III (index e unit linked) che sono anche oggetto di distribuzione dei financial advisor verrebbero a essere penalizzate soprattutto dal punto di vista fiscale, perché la tassazione delle plusvalenze per le polizze è differente rispetto ai contratti di investimento. Inoltre le polizze sono esenti da tasse di successione.

IL BUSINESS DEL SETTORE

La pronuncia ha messo in subbuglio il mondo assicurativo, del quale il ramo Vita rappresenta uno dei pilastri del business in Italia: basti pensare che nello scorso febbraio la nuova produzione Vita aveva raggiunto 7,8 miliardi, di cui 5 miliardi relativi a polizze tradizionali e 2,7 miliardi al III, cioè il 35% del giro d’affari del segmento, scrive Mf/Milano Finanza.

LA QUESTIONE FISCALE

Nelle polizze vita unit e index linked, i capitali percepiti per motivi diversi dalla morte dell’assicurato sono tassati sulla differenza tra ammontare incassato e premi versati; l’aliquota da applicare varia dal 12,5% al 26% e dipende dal periodo in cui sono maturati i redditi erogati e dalla presenza o meno di investimenti in titoli di Stato, ricorda il Sole 24 Ore: “La stessa disciplina è prevista per i contratti di capitalizzazione, nei quali l’erogazione della prestazione non è condizionata dal verificarsi di un evento incerto”.

DOSSIER EREDITA’

Nel caso di morte dell’assicurato, invece, l’importo corrisposto dall’assicurazione è, dal 1° gennaio 2015, in parte esente e in parte tassato: “Rimangono esenti – scrive il Sole 24 Ore – solo le somme percepite dai beneficiari a copertura del rischio demografico, mentre sono tassate quelle erogate come rendimenti finanziari, con le stesse modalità di prelievo ricordate in precedenza”.

L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Sotto il profilo dell’imposta di successione, “le somme percepite dai beneficiari in caso di decesso dell’assicurato non concorrono a formare l’asse ereditario, se percepite iure proprio; vi rientrano, invece, se le somme pervengono agli eredi iure successionis”, aggiunge il Sole. Il primo caso si verifica, ad esempio, nelle assicurazioni caso morte, per le somme che i beneficiari percepiscono al momento della morte del contraente. Il secondo caso può verificarsi, ad esempio, per i contratti di capitalizzazione stipulati dal contraente in favore proprio e non di altri beneficiari, per cui questi ultimi, in caso di morte del contraente, divengono eredi del contratto e a loro verrà pagata una somma alla scadenza dello stesso, conclude il quotidiano economico..

IL COMMENTO DEL PROF.

Michele Siri, professore all’Università di Genova e docente di diritto delle assicurazioni e dei mercati finanziari, ha sottolineato che “la sentenza lascia stupiti e perplessi per le affermazioni che vanno oltre il caso specifico e che alimentano un’incertezza sull’intero mercato italiano, che ormai è evoluto su contratti del tutto differenti da quelli di un decennio orsono”.

LA REAZIONE DELL’ANIA

L’Ania con una nota ha cercato di ridimensionare la portata della pronuncia: “La sentenza della Corte di Cassazione non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita ma si riferisce a un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria. Il caso oggetto del giudizio riguarda in particolare errori di trasparenza e di comportamento relativi a un singolo prodotto, commercializzato nel 2006”, spiega l’associazione che rappresenta le compagnie assicurative. “Non si rilevano nella pronuncia della Suprema Corte conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario, che peraltro già allora risultavano soggette a precisi obblighi di trasparenza e regole di condotta. Da sempre, del resto, le normative italiana ed europea identificano come prodotti assicurativi sulla vita polizze con caratteristiche specifiche, indipendentemente dalla garanzia di restituzione del capitale. Le polizze sulla vita sono contraddistinte da garanzie di tipo finanziario e demografico, cioè legate alla vita dell’assicurato (esempio: caso morte e conversione in rendita). Pertanto nessun dubbio può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti”.

Back To Top