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La legge sulle Startup innovative cambia. In peggio.

Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012 n.221. Sembra burocratichese, ma per gli Startupper nostrani, i nuovi imprenditori e tutti coloro che alle lamentele preferiscono l'iniziativa, suona decisamente familiare. Si tratta della legge varata dal governo Monti che che tra le varie cose negli artt. 25-32 regolava le agevolazioni per le startup innovative.

 

 

Aveva suscitato qualche entusiasmo ed un accoglienza a dir poco calorosa. Dopo mesi (troppi) passati a lodare l’inziativa del presidente Usa Obama che puntava tutto sulle Start Up, anche in Italia c’era un quadro normativo di agevolazioni a favore della “rain forest” dei nuovi imprendiori innovativi.

 

Una storia a lieto fine dunque? Avrebbe potuto esserlo, ma forse non lo sarà. Perchè i decreti attuativi (lo strumento normativo con il quale una legge è poi declinata in regolamenti, iniziative, strumenti burocratici etc) peggiorano sensibilmente la lette per le Start Up innovative, e se questo non bastasse ci sono anche recenti modifiche che mortificano la legge.

 

Le principali criticità per altro sono una “new entry”, non erano previste dell’impianto originale della legge, come ad esempio il limite soggettivo posto alle agevolazioni fiscali per chi investe in Startup innovative.

 

I decreti attuativi infatti hanno escluso dai sgravi fiscali per chi investe in Startup tutti coloro che della azienda innovativa nella quale investono possiedono più del 30%, con l’unico effetto certo di penalizzare proprio coloro che più sostengono e credono nell’iniziativa, siano essi i fondatori o soggetti investitori istituzionali, finendo così per disincentivare il contributo che tali soggetti possono portare all’innovazione e alla crescita dell’impresa.

 

Inoltre – si legge in una nota del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Aib, Federico Ghidini – il limite complessivo ai conferimenti nella start-up viene fissato a 2,5 milioni di euro l’anno, pena la perdita del beneficio fiscale per tutti gli investitori.

 

La cosa peggiore? Un vecchio vizio della politica italiana (soprattutto in tema di fiscalità): l’incertezza. Un socio che fino a ieri credeva di beneficiare di un incentivo scopre in corso d’anno he così non è perché ha dovuto procedere a nuovo aumento di capitale originariamente imprevisto.

 

Con un’ulteriore complicazione: una start-up che ha bisogno di capitali importanti per consolidare la propria crescita e ha trovato soggetti disposti a investirli, può ritrovarsi bloccata nel suo percorso di sviluppo proprio perché alcuni investitori non vogliono superare il limite dei 2,5 milioni per non perdere il beneficio fiscale (e per non farlo perdere anche agli altri soci).

 

Infine, secondo le ultime disposizioni, per detrarre l’imposta gli investitori devono ricevere e conservare “copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività […], sui relativi prodotti, nonché sull’andamento previsto o attuale delle vendite e dei profitti”. In questo caso il dubbio è interpretativo: cosa significa “piano di investimento” e informazioni “dettagliate”? Il piano è annuale, biennale, quinquennale? Dettagliate a che livello?

 

Come sottolinea Ghidini una start-up innovativa vive per definizione in una condizione di incertezza, se la sua “mission” consiste nell’andare ad aprire il mercato, portando prodotti o soluzioni del tutto ignote ai potenziali clienti sino a quel momento. La forza di una start-up sta poi nella capacità di adattare le proprie soluzioni alle reali esigenze del mercato, piuttosto che nella pianificazione.

 

Il risultato per gli investitori è un potenziale molto alto di contenzioso fiscale data l’incertezza della previsione, con un rischio anche per gli amministratori.

 

 

Insomma, il lieto fine è decisamente rimandato.

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