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Un Contratto di rete europeo nel 28° regime: la proposta italiana

Le imprese europee restano troppo piccole rispetto ai concorrenti americani e cinesi. La risposta può arrivare dal modello italiano del Contratto di rete, da integrare nel nuovo quadro giuridico europeo del 28° regime. L'intervento di Giuseppe Capuano

Lo scorso 18 marzo 2026 la Commissione europea ha approvato un nuovo modello societario armonizzato denominato EU Inc. Una forma societaria che consente la costituzione di un’impresa valida in tutta l’Unione in sole 48 ore, completamente online, con costi inferiori ai 100 euro, senza obbligo di conto bancario e senza requisiti minimi di capitale.

La nuova forma societaria è una applicazione concreta del “28° regime”, un quadro giuridico europeo che si aggiunge ai 27 ordinamenti nazionali con 60 modelli societari nazionali senza sostituirli, offrendo alle imprese una modalità alternativa e semplificata per operare su scala europea.

La variegata numerosità dei sistemi giuridici crea ostacoli significativi, rallenta la nascita di nuove imprese, ne limita lo sviluppo e rende più complessa l’internazionalizzazione, soprattutto per le PMI prive di strutture legali e economico-finanziarie adeguate. La nuova forma societaria nasce proprio per superare queste barriere all’entrata, in linea con le indicazioni emerse dal Rapporto Draghi sulla competitività europea e dal Rapporto Letta sul futuro del mercato unico.

La Commissione Ue persegue un obiettivo particolarmente sfidante: raggiungere un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio entro la fine del 2026. In caso di esito positivo, le prime EU Inc. potrebbero diventare operative già nel 2027. Per l’Italia ciò comporterà principalmente adeguamenti di natura tecnica, in particolare per quanto riguarda i sistemi amministrativi e il Registro delle Imprese. Non saranno invece necessarie modifiche alle normative esistenti su startup e PMI innovative, che continueranno a rappresentare strumenti validi per le imprese attive prevalentemente sul mercato nazionale.

Il sistema amministrativo sarà strutturato in due fasi. In una prima fase, le imprese comunicheranno i propri dati attraverso un’interfaccia digitale unica a livello europeo, collegata ai registri nazionali, eliminando la necessità di registrazioni multiple nei diversi Paesi. Successivamente, la Commissione prevede la creazione di un registro centrale europeo autonomo, che fungerà da piattaforma comune per tutte le EU Inc., rendendo le informazioni societarie facilmente accessibili e uniformi in tutta l’Unione.

Al tal proposito, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha partecipato attivamente alla definizione dell’iniziativa comunitaria, ed è stato costantemente in ascolto e a confronto con le associazioni di categoria, da ultimo affrontando l’argomento del 28° regime nel Tavolo PMI svoltosi lo scorso 17 marzo al Ministero.

LA PROPOSTA ITALIANA PER IL 28° REGIME

In questo contesto, al fine si superare i limiti dimensionali che caratterizzano non solo le imprese italiane ma anche europee se comparate ai principali competitors mondiali, si inserisce la nostra proposta: istituire il “Contratto di rete europeo” inserendolo nel “28° regime” seguendo il modello di aggregazione italiano quale il Contratto di rete.

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI RETE

Il Contratto di rete operante a favore delle imprese italiane (ad aprile 2026 abbiamo circa 11mila contratti che interessano circa 54mila imprese. Fonte: Infocamere) è un innovativo modello di collaborazione tra imprese, introdotto nell’ordinamento italiano nel 2009, che consente alle aziende aggregate di realizzare progetti ed obiettivi condivisi nell’ottica di incrementare la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato, pur mantenendo ciascuna di esse indipendenza, autonomia e specialità.

Il Contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter e ss. del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 (convertito nella Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e smi), come successivamente modificato e integrato da diversi interventi legislativi.

Può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative a forma giuridica, dimensione, numero di imprese, luogo e attività. A proposito del luogo possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia. La normativa, inoltre, prevede due forme contrattuali: rete contratto e rete soggetto.

DALL’ITALIA ALL’EUROPA

La prima, più snella, non prevede organi comuni e può essere formalizzata anche con scrittura privata. Le imprese collaborano per perseguire obiettivi comuni, ma non danno vita a una nuova entità giuridica. I rapporti con i terzi e le responsabilità ricadono direttamente sulle singole imprese partecipanti.

La seconda, ha una sua personalità giuridica con una sua Partita IVA, un fondo patrimoniale autonomo e un organo comune, oltre a un suo statuto nel quale sono indicati i soggetti fondatori, le modalità di ingresso/recesso, l’obiettivo del progetto, etc.

In una prospettiva europea, la legge italiana sul Contratto di rete offre una disciplina di riferimento applicabile alle reti di impresa europee mediante la possibilità di scelta fornita dalla legge attraverso accordi stipulati tra operatori appartenenti a diversi Paesi come espressione del “principio di illimitata libertà di scelta”.

Principio previsto nella disciplina internazionalprivatistica convenzionale ed europea ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, anche richiamato

  • dall’art. 57 della nostra legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
  • e dall’art. 3 del Regolamento CE n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali “Roma I” mediante la tecnica definitiva in dottrina di c,d. localizzazione del contratto.

In particolare il legislatore europeo potrebbe dare origine a un “Contratto di rete europeo” mediante la scelta del modello offerto della legge italiana, ossia dell’art.3 comma 4-ter della Legge 9 aprile 2009, n.33 e successive modifiche, come legge regolatrice del contratto ossia come lex causae secondo la terminologia internazionalprivatistica , compiendo una scelta di libertà negoziale attraverso la loro “autonomia contrattuale in senso internazionale” e non potendo richiamare altra legge straniera in considerazione della mancanza in altre ordinamenti di una disciplina come quella interna[1].

Da qui la proposta che il nostro Contratto di rete e il suo impianto normativo ormai collaudato in più di tre lustri di vita potrebbe essere il modello contrattuale di riferimento per l’istituzione di un “Contratto di rete europeo” inserito nel veicolo giuridico del “28° regime”.

LA SFIDA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DELLA CRESCITA DIMENSIONALE

La dimensione aggregata è un interessante approccio per superare una delle principali criticità delle imprese europee la cui dimensione media rispetto a quelle di USA e Cina è evidentemente più piccola. Una dimensione aggregata che diventa essenziale per le PMI europee che difficilmente potranno accedere individualmente alle opportunità offerte dall’utilizzo dell’IA. Non è un caso che nel 2025 nell’Ue il 55% delle grandi imprese già utilizza l’IA (53,1% in Italia) contro il 17% delle PMI (15,7% in Italia) (Fonte: Commissione Ue, Istat). Un divario importante che dovrà essere necessariamente ridotto in tempi non eccessivamente lunghi.

L’esigenza delle imprese di crescere dimensionalmente in una ottica aggregata pur rimanendo singolarmente piccole è dettata dalle trasformazioni tecnologiche, economiche e geopolitiche conosciute negli ultimi anni, dove le economie di scala realizzate dalle imprese rappresentano un fattore strategico insieme all’aumento della produttività e dell’innovazione, strettamente correlate tra loro.

In conclusione, il veicolo giuridico migliore per realizzare una nuova strategia economico-aziendale secondo il “modello di aggregazione di impresa” è l’istituzione di un “Contratto di rete europeo” inserito nel “28° regime” secondo il modello italiano del Contratto di rete, dando la possibilità a vecchie e nuove imprese europee di aggregarsi tra loro, cooperare, internazionalizzarsi e affrontare le nuove sfide e opportunità rappresentate dall’IA.

[1] Per un approfondimento sul tema: A. Tunisini, G. Capuano, T. Arrigo, Contratto di rete per il Made in Italy (2024), FrancoAngeli, Milano.

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