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È lecito licenziare per fare posto all’AI? Cosa dice davvero la sentenza del tribunale di Roma

Una sentenza del tribunale di Roma sembra benedire la possibilità per l'azienda in stato di crisi di licenziare dipendenti da sostituire con l'AI. Il caso e il commento di un avvocato

Pare destinata a far discutere la sentenza datata 19 novembre 2025, n. 9135 del tribunale di Roma, sezione lavoro, additata da molti come prima decisione giudiziaria che ammette il licenziamento per fare posto all’AI in azienda. Se così fosse, benché non costituisca un precedente legalmente vincolante, questa pronuncia pionieristica di fatto agevolerebbe le riorganizzazioni aziendali volte al risparmio. Un risparmio ottenuto sfruttando algoritmi anziché impiegare dipendenti in carne e ossa. Inutile dire che, letta con siffatte lenti, aprirebbe pertanto a un futuro maggiormente incerto in ambito occupazionale in cui, senza interventi ad hoc del legislatore, sarà più facile vedersi sottrarre il posto da infaticabili Intelligenze artificiali. Non a caso l’atto è presto uscito dall’aula giudiziaria per atterrare sui quotidiani in articoli dal titolo urlato: “Legittimo il licenziamento per introdurre la AI in azienda: la sentenza che fa discutere“. Ma è davvero così?

IL FATTO

Anzitutto occorre partire dal fatto: un licenziamento per giustificato motivo oggettivo occorso a una lavoratrice inquadrata nel livello IV del Ccnl Commercio, impiegata come graphic designer all’interno del team creativo e marketing di una società operante nel settore della sicurezza informatica. L’azienda sosteneva che il recesso fosse motivato dalla riorganizzazione aziendale resa necessaria da una grave crisi economico-finanziaria e dalla conseguente soppressione della posizione lavorativa ritenuta non più funzionale al core business dell’impresa.

La lavoratrice rigettava tale visione e sottolineava come le sue mansioni fossero state ricoperte da altre figure e soprattutto non le fosse mai stata prospettata nessuna prospettiva di ricollocazione altrove all’interno dell’azienda (per esempio nel Team Design o come User Experience Design – Grafica web delle applicazioni) anche nell’ambito di mansioni inferiori. Su questo fronte come si dettaglierà in seguito l’azienda ha sempre sostenuto che la lavoratrice non possedesse le competenze per altri impieghi.

LO ZAMPINO DELL’AI

L’aspetto più interessante è però questo passaggio: la società “Dichiara così in comparsa di aver soppresso le mansioni e funzioni di impiegata (…) che per un breve periodo sono state assorbite dalla Sig.ra (…), assunta in epoca antecedente alla (…), in qualità di (…) per essere poi definitivamente acquisite dal team leader (…) che utilizza anche il supporto della intelligenza artificiale”.

Secondo la testimonianza del teste consulente della società resistente dal novembre 2021 e dipendente dal 2022 nel ruolo di Marketing Manager fino a dicembre 2024: “Ho iniziato ad utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale perché è iniziata la decrescita della azienda, anche a seguito degli eventi che sono accaduti in America. Del resto, va detto gli strumenti di intelligenza artificiale non solo garantivano un alto livello di qualità ma permettevano di risparmiare economicamente e di velocizzare i tempi della prestazione lavorativa”.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO

Per il giudice del lavoro “il licenziamento in esame è stato corretto anche stante l’impossibilità del repechage [riallocazione interna in altri ambiti ndR] della ricorrente”. Questo perché, viene sottolineato dal magistrato capitolino, è stato provato che la società ha abbandonato il settore del design per valorizzarne altri nei quali la ricorrente non poteva essere impiegata non avendo le richieste competenze tecniche, che l’organico si è via via impoverito e che tutte le postazioni in cui poteva essere ricollocata risultavano occupate.

Non si fa dunque diretto riferimento all’impiego dell’AI ma a cause di forza maggiore che hanno portato l’azienda a operare tagli e porre in essere persino un cambio di rotta produttivo per sopravvivere. Il giudice, non potendo sindacare le scelte organizzative dell’impresa, si limita a verificare che lo stato di crisi lamentato fosse reale e non pretestuoso per dare pezze d’appoggio al licenziamento.

TANTO RUMORE MEDIATICO PER NULLA?

Resta però da rispondere alla domanda se, così facendo, il magistrato legittimi in situazioni di crisi l’uso dell’Ai al posto dei dipendenti umani. Start Magazine ha in merito sentito Andrea Brunelli, avvocato civilista del Foro di Genova che alla domanda se la sentenza in oggetto affermi che sia lecito licenziare per far posto all’Intelligenza artificiale, risponde: “A mio avviso la Sentenza 9135/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma non statuisce nulla sul punto, dato che, come espressamente evidenziato dal giudice, si limita a verificare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento. Secondo il magistrato la società datrice di lavoro ha dimostrato lo stato di crisi economico-finanziaria in cui versava e che ha reso necessaria la riorganizzazione dell’azienda, su più fronti, per contenere i costi e ottimizzare le risorse: in tale ottica è stata ritenuta legittima la scelta di puntare sui settori costituenti il ‘core business’ dell’impresa e di sopprimere quei settori non indispensabili, come quello di graphic designer o di marketing ove era impiegato il lavoratore licenziato. La questione relativa all’AI, che tanto ha fatto discutere, non è praticamente oggetto della riflessione del Giudice che, correttamente, si sofferma sui presupposti tipici dei casi di licenziamento”.

Anche perché, ricorda l’avvocato Brunelli, “nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivati da scelte di riassetto aziendale, magari derivanti da crisi societarie, il giudice opera un controllo sui presupposti provati dal datore di lavoro. Le scelte imprenditoriali che abbiano comportato la soppressione del reparto o del posto in cui era addetto il lavoratore dipendente non sono sindacabili dal magistrato nei suoi profili di necessità e congruità, a meno che non appaiano del tutto pretestuose. Sul punto vi sono numerose sentenze della Corte di Cassazione”.

Quanto al fatto che altrove, nel commentare tale dispositivo, sia stato scritto che siamo di fronte a una sentenza che “legittima un assetto nel quale la tecnologia diventa fattore determinante nella valutazione di funzionalità di una posizione lavorativa”, per il legale interpellato si tratta di “una forzatura anche perché” viene ricordato dall’avvocato ligure “la tecnologia è da sempre un fattore con il quale fare i conti, per qualsiasi tipologia di mansioni, a partire dalla Rivoluzione Industriale. Non ricordo – aggiunge Brunelli – levate di scudi quando la tecnologia, ad esempio, ha sostanzialmente azzerato posizioni come quella del ‘casellante alle barriere autostradali’. Ma queste sono valutazioni che esulano da quanto statuito dal Tribunale di Roma”.

Quindi questa sentenza rimbalzata su tutti i quotidiani ha qualche valore di rilievo in ambito di come utilizzare l’AI sul luogo di lavoro? “Se parliamo specificatamente di AI, non mi pare. L’AI, in generale, è una grossa sfida per tutto il comparto giustizia, dai magistrati agli avvocati, dai cancellieri agli archivisti e ai GDPO: mettere la testa sotto la sabbia non serve a nulla, dobbiamo cercare di capire come questo strumento può essere utile e come è opportuno regolamentarlo, anche in altri settori, come quello sanitario, forse ancora più impattante per i cittadini”. Ma anche laddove avesse qualche tipo di impatto l’avvocato Brunelli ricorda che “nel nostro ordinamento giuridico le sentenze non sono vincolanti come precedenti per i casi futuri ma sprigionano la loro efficacia solo tra le parti coinvolte nel giudizio, peraltro in via definitiva solo quando passano in giudicato.”

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