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Invitalia Reithera

Conte e Gualtieri daranno Sogesid a Invitalia di Arcuri

Sogesid diventerà Invitalia Ambiente e andrà sotto il cappello della holding del Mef, Invitalia. Ecco tutti i dettagli che emergono dal ddl Green Deal abbozzato da Palazzo Chigi

“SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. ed è posta sotto il controllo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.)”.

E’ quello che si legge nel ddl Green Deal approntato da Palazzo Chigi.

Prosegue dunque l’ampliamento del perimetro societario e delle funzioni in capo alla holding Invitalia controllata dal ministero dell’Economia e nelle grazie del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha voluto confermare per la quinta volta il mandato di amministratore delegato di Invitalia a Domenico Arcuri.

Ecco la parte della bozza del disegno di legge da cui si evince il progetto di Palazzo Chigi e del ministero dell’Economia sulla società Sogesid (che tra l’altro è quasi dirimpettaia di Invitalia a Roma).

Titolo VII 

Governance ambientale e associazioni di protezioni ambientale 

CAPO I DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SOGESID S.P.A. E LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Articolo (Personale Sogesid) (PD) 

  1. Al fine di rendere la società SOGESID S.P.A. strumentale alle esigenze del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico, la stessa è trasferita mediante conferimento del capitale sociale all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.) con corrispondente aumento di capitale sociale di quest’ultima. All’atto del trasferimento la società SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. 
  2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti. I nuovi organi societari sono nominati da Invitalia Spa nel rispetto della normativa vigente. L’amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Tutte le attività, le passività, i contratti, le convenzioni, il personale attualmente in capo a SOGESID S.P.A. continuano in capo alla società denominata Invitalia Ambiente Spa 

Articolo (Trasformazione di SOGESID S.p.A. in INVITALIA AMBIENTE S.p.A.) (LEU) 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con Ministero dello sviluppo economico, procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della società SOGESID S.P.A., di cui all’art. 1, comma 503 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei quattro Ministeri suddetti. 2. In esito alla trasformazione di cui al comma precedente, SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. ed è posta sotto il controllo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.). L’assetto organizzativo di INVITALIA S.P.A. e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge. 3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L’amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID S.P.A.. Il personale subordinato in servizio all’entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INVITALIA S.P.A., di concerto con le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID S.P.A. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID S.P.A. 

Articolo (Modifica all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349) 1. L’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 è sostituito dal seguente: 

1. Gli enti che perseguono finalità non lucrative, comunque diversi da quelli di cui al titolo V del libro V del codice civile, che operano nel campo della tutela e della valorizzazione dell’ambiente e costituiti da almeno tre anni, ove ne facciano richiesta, sono individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, purché siano in possesso dei seguenti requisiti: a) la prevalenza della finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente, desumibile sia dallo statuto che dalla concreta attività svolta nel triennio precedente alla richiesta; b) un ordinamento interno avente carattere democratico riscontrabile dalle norme statutarie; c) lo svolgimento di un’attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente, rilevante e continuativa per almeno il triennio precedente la richiesta; d) la presenza in almeno dieci Regioni. 2. Ai fini del comma 1 si ritengono presenti in una Regione gli enti che vantino, nella medesima, almeno una sede effettivamente operante e che abbiano nel territorio regionale una attività continua e rilevante. 3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere all’individuazione, quand’anche non sia presente il requisito di cui alla lettera d), ove ritenga che gli enti di cui al comma 1 siano caratterizzati da un interesse nazionale, in ragione di una attività volta a preservare risorse, appartenenti al capitale naturale, che siano di particolare rilievo, o a preservare o incrementare i servizi ecosistemici che le medesime sono in grado di offrire, ovvero a monitorare i fenomeni di dissesto idrogeologico e il degrado ambientale, o a promuovere significativamente la prevenzione dell’inquinamento, la tutela della biodiversità, il miglioramento della qualità dell’ambiente e lo sviluppo di sistemi di produzione e consumo sostenibili. 4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad effettuare, d’ufficio, controlli a campione. Inoltre, procede, periodicamente, alla verifica della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata compiuta l’individuazione, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove i requisiti non siano più ritenuti sussistenti. 5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere dettate norme specificative che presiedono all’individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché norme volte a disciplinare le modalità procedimentali della stessa individuazione. 6. In sede di prima applicazione, a seguito dell’adozione del decreto di cui al comma 5 ed entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia una verifica della sussistenza dei requisiti, come specificati dal decreto menzionato, in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti”. 

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ECOSISTEMICI 

Articolo (Accordi di cooperazione) 1. Sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per la regolazione, l’organizzazione e l’esecuzione di servizi pubblici locali di loro competenza. Tali accordi costituiscono una forma di cooperazione tra soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con lo scopo di trasferire o condividere competenze, conoscenze e modelli gestionali virtuosi fra soggetti pubblici di territori diversi. 2. Tali accordi di cooperazione possono prevedere la partecipazione anche delle società in-house providing delle amministrazioni pubbliche stipulanti: in tale ipotesi dette società possono dare supporto, oltre che all’amministrazione socia, anche ad uno o più soggetti cooperanti mediante la sottoscrizione di specifici accordi attuativi aventi i medesimi obiettivi dell’accordi di cooperazione di riferimento. 

 

  1. Gli accordi di cooperazione possono anche essere utilizzati per favorire ed accelerare il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti, di riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, di recupero di materia e di diffusione della tariffa puntuale. 4. Gli accordi di cooperazione, ed i relativi accordi attuativi, possono prevedere i seguenti 

strumenti: 

  1. il comando, il distacco od altra forma di condivisione delle risorse umane appartenenti ai soggetti cooperanti anche per sopperire a esigenze specifiche di personale specializzato per la progettazione di sistemi e modelli di gestione, per commissioni aggiudicatrici di gare, per lo svolgimento di attività di comunicazione, per la formazione di personale, per i procedimenti amministrativi e legali, per il trasferimento di know-how e l’affiancamento di nuovi uffici nel periodo di start-up; b. l’utilizzo di risorse, mezzi, impianti di trattamento di rifiuti, software e attrezzature informatiche, prodotti ed altri materiali in uso a una o più delle amministrazioni stipulanti; c. la costituzione di uffici comuni, per gli acquisti ed i relativi bandi, per le comunicazioni e per l’educazione ambientale, per la progettazione e programmazione della gestione; d. la compensazione dei costi sostenuti dalle parti, anche attraverso lo scambio di risorse e conoscenze, l’utilizzo di strutture di una delle parti, lo svolgimento di reciproci servizi immateriali, nonché mediante compensazioni economiche, purchè riferite ai meri costi supportati e rendicontati dalle parti, comprensivi dei costi accessori e generali collegati 5. le eventuali compensazioni economiche dei contributi e degli apporti forniti da ciascun soggetto cooperante sono determinate esclusivamente sulla base dei costi sostenuti e quelle spettanti alle società in-house provinding cooperanti, in quanto riconosciute alle stesse in qualità di soggetti serventi l’interesse pubblico sotteso all’accordo di cooperazione di riferimento, non concorrono al computo dei ricavi ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Articolo (Delega al Governo per l’introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE). 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l’eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario; b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni; c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento; 

 

  1. d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell’esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali; e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità; f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia; g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione; h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all’adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l’onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione; i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell’Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell’azione amministrativa; l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell’attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefìci derivanti dalla loro utilizzazione; m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall’articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest’ultimo è prorogato di tre mesi. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3. CAPO III MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 DICEMBRE 2010, N. 205 

Articolo (Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) (M5S) 1. L’art. 25 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 è sostituito dal seguente: “Articolo 25 (Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

  1. All’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all’Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere deliberante ed e’ composto da quindici membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente; c) uno dal Ministro della salute; d) uno dal Ministro dell’economia e delle finanze; e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; f) uno dal Ministro dell’interno; g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) uno dall’Unione italiana delle camere di commercio; i) due scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate; l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori; 2-bis. Il presidente del Comitato nazionale è scelto tra laureati che abbiano svolto o svolgano funzioni dirigenziali o direttive in istituzioni pubbliche che abbiano ad oggetto temi ambientali. Il presidente dura in carica lo stesso periodo del Comitato nazionale e può essere riconfermato una sola volta, qualora sia dipendente pubblico viene collocato in comando, in aspettativa senza assegni, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. 3. Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo sono istituite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte: a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all’uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente; c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall’Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma; d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo apposito interpello pubblico; b) i commi da 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: 7. Gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. 8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità , ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e l’impresa e’ tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il giorno precedente l’entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. c) il comma 9 è abrogato; d) il comma 10 è sostituito con il seguente: 10. L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, per l’attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dai decreti precedentemente in vigore. e) il comma 12 è sostituito con il seguente: 12. Sono iscritti all’Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e’ delegato dall’armatore o noleggiatore che effettuano il trasporto. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non e’ subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. f) il comma 15 è sostituito con il seguente: 15. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione. Fino all’adozione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti decreti, le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: a) individuazione di requisiti per l’iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; b) coordinamento con la vigente normativa sull’autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalita’ di cui alla lettera a); c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; d) ridefinizione dei diritti annuali d’iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali; e) interconnessione e interoperabilita’ con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell’Albo e delle cause di cancellazione dell’iscrizione coordinandolo, tra l’altro, con gli obblighi di documentazione antimafia di cui agli artt. 67-84-91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159; g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico che non escludano quelle del titolare dell’impresa iscritta. g) il comma 17 è sostituito con il seguente: 17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino all’adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni già vigenti. Le somme di cui all’articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell’entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. h) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti commi: 18-bis. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell’impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, la ragione sociale dell’impresa autorizzata, l’attività per la quale viene rilasciata l’autorizzazione, i rifiuti oggetto dell’attività di gestione, la scadenza dell’autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell’autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell’Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, l’impresa interessata può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l’inserimento nei registri. 18-ter. Le imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell’articolo 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo. 18-quater. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 21 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo. 3. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell’Albo decadono al momento di entrata in vigore del presente decreto. Essi rimangono in carica solo fino alla loro sostituzione da parte dei nuovi designati. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE AMBIENTALE 

Articolo (Unita’ di misura arboricola negli appalti) (PD) «1. Dopo l’articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è inserito il seguente: “Art. 6-bis 

 

(Istituzione dell’unità di misura arboricola) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo 3, su proposta congiunta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta con propria delibera una tabella comparativa di assorbimento dell’anidride carbonica, relativa a un paniere di quindici specie autoctone, da utilizzare ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e al contenimento dell’anidride carbonica, utilizzando come misura ai fini del computo e dell’indicazione della quantità di anidride carbonica risparmiata il numero di alberi necessario per assorbire tale quantità, nell’ambito dell’aggiudicazione degli appalti pubblici. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Comitato». 2. Allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l’unità di misura arboricola di cui al comma 1 è utilizzata nel sito internet di ciascuna stazione appaltante per indicare la quantità di anidride carbonica risparmiata nella aggiudicazione degli appalti. La misura arboricola è calcolata in sede progettuale e definita nel progetto esecutivo messo a base di gara al fine di garantire il rispetto da parte dell’aggiudicatario delle quote di rimboschimento ivi previste. 3. Ferma restando la realizzazione su base volontaria del bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l’unità di misura di cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell’indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel bilancio stesso, se effettivamente adottato.” 

Articolo (Mercato volontario forestale del carbonio) (PD) 1. Al fine di promuovere interventi di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici, ed aumentare resistenza e resilienza degli ecosistemi forestali ai mutamenti climatici, nelle more dell’attuazione della delega legislativa prevista dall’articolo 70 del decreto legislativo 28 dicembre 2015, n. 221, le Regioni promuovono sistemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalla gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali sulle superfici definite bosco ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e secondo i principi e la disciplina di cui al comma 8, 9 e 10, articolo 7, del medesimo articolo. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione: 

  1. a) dei principi e dei criteri minimi nazionali per lo sviluppo di sistemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) in ambito forestale, nel rispetto della: 1) volontarietà dell’accordo che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del 

servizio; 2) addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei 

servizi; 3) permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell’accordo; b) dei criteri di individuazione delle pratiche selvicolturali minime, condotte nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali, assoggettabili ad impegni silvo-ambientali; c) i parametri per la valorizzazione dei PES nei sistemi del verde 

“non forestale” di ambito urbano e periurbano (infrastrutture verdi); 

 

  1. d) di una procedura standardizzata a livello nazionale per la commercializzazione, certificazione e accreditamento dei servizi generati da impegni silvo-ambientali in coerenza con le politiche forestali nazionali e regionali di gestione forestale sostenibile; e) di una piattaforma nazionale implementata dalle regioni, di monitoraggio georiferito degli scambi. 3. Le Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell’adozione delle disposizioni minime del presente articolo, possono adottare criteri integrativi e più restrittivi con cui procedere all’implementazione dei sistemi PES. 4. Il decreto di cui al comma 2 deve comunque prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate.” 

Articolo (Acquisto di velivoli appositamente concepiti per la lotta antincendio) (PD) 1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è stanziata la somma di 2 milioni di euro in favore della Protezione civile da destinare all’acquisto di velivoli appositamente concepiti per la lotta antincendio.>> 

Articolo (Relazione di informazione non finanziaria) (PD) (1^ versione) 

  1. All’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, sostituire la parola “cinquecento” con la parola “duecentocinquanta”. 

(2^ versione) 1. Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 è sostituito dal seguente: “1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a duecentocinquanta e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro. 

Articolo (Commissari straordinari e amministrazioni di tutela) (LEU) 1. All’articolo 4, comma 2, secondo periodo del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 le parole da “, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale…” sino alle parole “….detti atti si intendono rilasciati.” sono abrogate e sostituite con le seguenti parole: “…, fatta eccezione per quelli rilasciati dalle amministrazione preposte alla tutela ambientale, dei beni culturali e paesaggistici il cui parere, visto o nulla osta viene rilasciato nel termine i 90 giorni.” 

Articolo (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia) (LEU) 1. All’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, le lettere b), e) e q) sono abrogate. 

 

Articolo (Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale) (LEU) 1. All’articolo 25 del decreto legge del 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, il comma 3 è abrogato Articolo 

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357) (LEU) 1. Al fine di garantire il rispetto dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, di recepimento dell’articolo 6 della Direttiva comunitaria 92/43/CE, con riguardo alla corretta applicazione della valutazione di incidenza: a) l’articolo 57 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 è abrogato; b) il comma 363 del’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato. 

Articolo (Tributo sulla posta non indirizzata) (M5S) 1. E’ istituito, in attuazione del principio “chi inquina, paga”, il tributo sulla posta cartacea non indirizzata, finalizzato a trasferire i costi di gestione dei rifiuti derivanti dall’ invio di posta cartacea pubblicitaria sulla committenza dei prodotti dai quali originano i rifiuti e prevenirne la produzione. Il Tributo fissato nella misura minima di 5 centesimi di euro per ogni copia stampata è dovuto dai committenti del materiale pubblicitario cartaceo ai Comuni nei quali viene effettuata la distribuzione. L’ utilizzo del tributo, per finalità di prevenzione dei rifiuti, è disciplinato dai comuni con apposito regolamento che può prevedere un incremento fino ad un totale di 20 centesimi a copia. 2. Il comma 1 non si applica alle comunicazioni di natura politica ed elettorale. 

Articolo (Divulgazione delle informazioni sull’ utilizzo dei fondi gestiti dal Ministero dell’Ambiente) (M5S) 1. Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e di migliorare la pubblicità delle informazioni circa l’utilizzo dei fondi pubblici, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare pubblica sul proprio sito internet con cadenza annuale un resoconto di sintesi sull’ utilizzo dei fondi di cui allo stato di previsione, indicando per ciascuno dei fondi e dei capitoli di spesa la cifra totale stanziata, la somma utilizzata e l’eventuale residuo ancora disponibile. 

Articolo (Misure in materia di trasparenza dei dati detenuti da gestori di pubblico servizio) (M5S) 1. All’ articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 195/2005, la lettera a) è così riformulata: a) garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e dalle imprese e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio. 2. All’ articolo 2 comma 1 del citato D.Lgs 195/2005 è aggiunta in fine la lettera f) “impresa”: attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Ovunque nel D.Lgs 195/2005 ricorrano le parole “L’ autorità pubblica” sono sostituite dalle parole “il soggetto detentore”, con l’esclusione dell’art. 8 comma 1, dell’ articolo 10 comma 1 e dell’ articolo 11. 3. Dopo il comma 4 dell’ Art. 8 del D.Lgs. 195/2005 sono aggiunti i seguenti: 4 -bis. I soggetti vincitori di gare d’appalto indette dalla Pubblica Amministrazione nel settore ambientale e segnatamente nei settori del servizio idrico, della gestione dell’ igiene ambientale, dell’ energia e dei trasporti, pubblicano sul proprio sito internet la propria visura camerale storica entro tre mesi dall’ approvazione del presente provvedimento e la aggiornano ogni anno da allora. 4 – ter. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero della Giustizia, sentito il Ministero dell’Ambiente, dispone con apposito decreto le modalità di pubblicazione e diffusione delle informazioni riguardanti il finanziamento a partiti o movimenti politici, fondazioni o altre associazioni senza fini di lucro da parte dei soggetti di cui al comma 4-bis. 4 – quater. In caso di omessa pubblicazione è comminata una sanzione di Euro 5000 (cinquemila) per il primo mese di ritardo e di Euro 5000 (cinquemila) per ognuno dei mesi successivi, fino all’avvenuta pubblicazione. Dette somme affluiscono in apposito capitolo di spesa del Ministero dell’ Ambiente che le utilizza per finalità di informazione del pubblico. 

Articolo (Disposizioni per il trasferimento di funzioni e per la conseguente riorganizzazione dei Ministeri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) (M5S) 1.Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite le funzioni esercitate in materia di foreste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole e alimentari» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, quella di: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali». 

Articolo (Istituzione corsi universitari ambientali in aree SIN) (M5S) 1. Nei territori provinciali ove siano presenti un Sito d’ Interesse Nazionale e una sede universitaria autonoma, le università, nel caso manchi un corso ad indirizzo ambientale, provvedono ad elaborare un progetto formativo e a sottoporlo al MIUR per quanto di competenza. I progetti possono essere finanziati con il tributo di cui all’ articolo 3, comma 24 della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549. 

Articolo (Ecosostenibilità turistica) (M5S) 1.Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi gli alberghi diffusi, introducendo specifici criteri per una maggiore eco-sostenibilità turistica. 2. I criteri di eco-sostenibilità, di cui al precedente comma, sono definiti tenendo conto, tra l’altro, della quota percentuale di raccolta differenziata realizzata; dell’utilizzo di apparecchiature di compostaggio, di impianti di naturizzazione dell’acqua; dell’installazione di impianti di energia da fonte rinnovabile; della riduzione di prodotti monodose. 3. I criteri di eco-sostenibilità si applicano all’apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti, avendo riguardo delle specifiche capacita’ ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali.  

Articolo (Criteri per il calcolo dell’impatto cumulativo e sinergico di più fattori di pressione ambientale sullo stesso territorio) (M5S) 1. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro un anno dall’ approvazione del presente provvedimento, sono stabiliti criteri nazionali per il calcolo degli impatti ambientali cumulativi e sinergici di più fattori di pressione ambientale, sia puntuali che diffusi, su un ambito territoriale noto. 2. I criteri di cui al comma 1 dovranno tener conto almeno dei seguenti aspetti: a) orografia del territorio; b) caratteristiche dei venti; c) eventualità e frequenza dei fenomeni di inversione termica; d) peculiarità specifiche delle sostanze emesse, quali ad esempio temperatura e pressione di emissione, composizione chimica e possibilità di interazione fra le varie sostanze; e) caratteristiche dei recettori ambientali; f) una scala di valori di riferimento per valutare il grado di saturazione ambientale di un territorio; g) una proposta per l’adozione di valori limite, sia per quanto riguarda almeno le combinazioni di sostanze più impattanti, sia per quanto riguarda l’effetto sommatorio dello stesso inquinante proveniente da più fonti di emissione; h) effetti dell’ interazione delle varie mappe di ricaduta delle emissioni da molteplici fonti puntuali presenti in un territorio dato. 

Articolo (Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353) (M5S) 1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All’articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: “2-bis. Gli interventi colturali di cui all’articolo 4, comma 2, e all’articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di gestione dei combustibili mediante tecniche selvicolturali compresa la tecnica del fuoco prescritto, intesa come applicazione esperta del fuoco su superfici pianificate, impiegando personale appositamente addestrato all’uso del fuoco, adottando prescrizioni e procedure operative definite in un progetto o piano.” b) All’articolo 7, comma 1, dopo la parola “con”, sono aggiunte le seguenti: “attrezzature manuali, controfuoco,”. c) All’articolo 10, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La superficie percorsa dal controfuoco rientra nel perimetro finale dell’incendio e non costituisce nuovo incendio.” 

Articolo istituire piattaforma per lo studio della formazione di microplastiche e della prevenzione (M5S) 

Articolo (M5S) Ampliamento dell’utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione sisma in Lombardia, Emilia e altre realtà in emergenza sismica (concessi per esempio ai sensi dell’articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”), utilizzo di fondi destinati a ricostruzione privata nel settore pubblico o viceversa 

CAPO V  

Modifiche alla Legge 3 agosto 2007, n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica” 

Al Capo I: 

All’art. 1, dopo il comma 3-bis inserire il successivo comma: 

“3-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione degli asset strategici ambientali nazionali nell’ambito delle politiche di transizione energetica, sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici.” 

Al comma 3 dell’art. 4, dopo la lettera d-bis) inserire la successiva lettera: 

“d-ter) sulla base delle direttive di cui all’articolo 1, comma 3-ter, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione delle risorse naturali e la salvaguardia del territorio e garantire la sostenibilità ambientale nell’ambito della politica economica nazionale;” 

Al comma 3 dell’art. 5, sostituire le parole: 

“e dal Ministro dello sviluppo economico.” con le seguenti: “, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.” 

Testo integrato comma 3, art. 5: 

“3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.” 

Al comma 2 dell’art. 7, sostituire le parole: 

“e industriali dell’Italia.” con le seguenti: “, industriali e ambientali dell’Italia.” 

Testo integrato comma 2, art. 7: 

“2. Spettano all’AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali e ambientali dell’Italia.” 

 

IL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA DEL DDL GREEN NEW DEAL

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