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Noleggio auto, perché l’Antitrust lascia sul parabrezza di Ald una sanzione da 5 milioni

Per l'Autorità Garante della Concorrenza la società specializzata in fleet management e leasing ha fornito ai consumatori "informazioni carenti, ambigue e frammentate" sulle condizioni del servizio accessorio e a pagamento che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 5 milioni di euro la società Ald, azienda francese specializzata in fleet management e leasing posseduta dalla Société Générale, per pratica commerciale scorretta riguardo alla gestione degli addebiti al cliente per i danni al veicolo riportati durante il noleggio.

I RILIEVI MOSSI AD ALD

In particolare, in fase precontrattuale e contrattuale, l’Agcm ritiene che la società abbia fornito ai consumatori informazioni “carenti, ambigue e frammentate sulla natura, le caratteristiche principali e le condizioni del servizio – accessorio e a pagamento – che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo”.

Questo servizio, acquistato da quasi tutti i clienti, dovrebbe consentire ai consumatori di pagare solo la franchigia pattuita, in caso di danni al veicolo noleggiato. “Tuttavia, la società non ha chiarito che i clienti devono segnalare tempestivamente sul portale Ald ogni singolo danno e ciò ha ostacolato la fruizione del servizio acquistato”, viene spiegato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

I MANCATI AVVISI AI CLIENTI

Inoltre, sempre l’Agcm rende noto che è emerso che il consumatore non è stato puntualmente avvisato neppure dei criteri adottati dalla società per valutare quali danni non fossero considerati derivanti da normale usura e fossero quindi a carico del cliente se non denunciati immediatamente al loro insorgere (Ald esclude l’addebito per i soli danni valutati “da normale usura”).

LA POLITICA SUI DANNI NON VISIBILI A OCCHIO NUDO

Infine, l’Autorità ha valutato aggressivo il fatto che ai clienti “venga addebitato il costo di riparazione di danni di cui vengono a conoscenza solo in fase di riconsegna, al termine della perizia tecnica, poiché di lieve entità o non visibili ad occhio nudo”. In relazione a questi danni, non denunciati prima della riconsegna proprio perché non facilmente individuabili, la condotta della società per l’Agcm ha impedito ai consumatori di fruire della limitazione di responsabilità acquistata.

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