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Monopattini elettrici: norme e slalom

Gli slalom dei monopattini elettrici tra norme, ritardi e multe

Tracce di redenzione per questo Paese. Con molto (moltissimo!) ritardo rispetto ad altri Paesi dell’UEe anche l’Italia ha legiferato in materia di micromobilità elettrica equiparando (finalmente) i monopattini elettrici – fino a pochi mesi fa ritenuti degli autentici fuorilegge – alle biciclette.

Prima di analizzare a fondo tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (prima) e dalla Legge di conversione del Decreto legge Milleproroghe (poi), occorre tornare per un momento a dicembre 2018, ovvero al momento dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019. Già da diversi mesi in molte città, Milano in testa, circolavano liberamente per la strada i vari micro-veicoli quali monopattini elettrici, segway, monowheel, hoverboard e chi più ne ha più ne metta.

Il Codice della strada, ovviamente, presentava lacune in materia e di fatto finiva per penalizzare o proibire l’uso dei predetti veicoli. Si generò il far-west: vigili urbani che giravano la testa dall’altra parte facendo finta di niente, da un lato, e vigili urbani che sanzionavano gli ignari (e – me lo si lasci dire – innocenti) utilizzatori con multe salatissime, dall’altro. Come spesso accade nel nostro Paese, la necessità di stabilire una normativa ad hoc è arrivata a posteriori, dopo l’espansione a macchia d’olio del fenomeno.

La prima norma sulla micromobilità elettrica ha visto dunque la luce con la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 102 della Legge n. 145/2018). La Legge in questione stabilisce che: “Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione”.

Non proprio entro trenta giorni (bensì, invece, 6 mesi dopo) Il Ministero delle Infrastrtutture e dei Trasporti (MIT) ha ottenuto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del (tanto agognato) decreto attuativo. Il Decreto n. 229 del 4 giugno 2019, firmato dall’allora ministro Danilo Toninelli, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 12 luglio dello scorso anno ed è entrato in vigore sabato 27 luglio rappresentando, per così dire, il fischio di inizio ufficiale per i Comuni che volevano avviare la sperimentazione di questi nuovi mezzi di trasporto nel loro territorio. Si prevedeva il via libera dei test su strada esclusivamente in ambito urbano (e limitatamente a determinate infrastrutture stradali) e nel rispetto di determinate condizioni, tra cui: divieto di circolazione al buio e di giorno in caso di scarsa visibilità per i micro veicoli sprovvisti di luci; obbligo, nella circolazione su strada o pista ciclabile, di avere giubbotto o bretelle retro riflettenti ad alta visibilità di sera e notte per il segway e il monopattino elettrico; obbligo, per i dispositivi con velocità superiori ai 20 km/h, di dotazione di acceleratore; obbligo di non superare i 6 km/h nelle aree pedonali; divieto di trasporto di altri passeggeri o di cose e divieto di ogni forma di traino.

Il Decreto Toninelli non riscosse, però, molto successo tra le città italiane (che strano…). Alla sperimentazione aderirono solamente in pochissime (fra le quali Milano, Torino, Rimini, Cattolica, Pesaro e Verona) e questo causò un proliferarsi di multe nelle città in cui la sperimentazione non era partita, che andò di pari passo con la crescita esponenziale della vendita dei monopattini elettrici (i possessori di segway, monowheel e di altri aggeggi, invece, si contano sulle dita di una mano). Vi saresti mai potuti immaginare il cosiddetto “uomo della strada” che, prima di regalare un monopattino al proprio figlio, mettersi a consultare affannosamente il sito del Comune di residenza, per capire se abbia aderito o meno alla sperimentazione?!

Questi mesi (bui) di limbo (ma ricchi per le casse di alcuni Comuni) sono finalmente terminati con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160). Il comma 75 dell’art.1 cosi statuisce: “I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. In sostanza, la disposizione riguarda i monopattini elettrici con potenza massima del motore elettrico di 0,50Kw.

Tali monopattini, per i quali sono previsti nel Decreto ministeriale limiti di velocità di 6 km/h (nelle aree pedonali, come già detto) o di 25 Km/h (in tutte le altre aree), vengono pertanto equiparati ai velocipedi, cioè alle biciclette, che sono definite nell’art. 50 del Codice della strada e tra cui rientrano anche le biciclette a pedalata assistita. Attraverso tale equiparazione, la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici, viene semplificata rispetto a quella richiesta dal (più volte citato) decreto ministeriale del 4 giugno 2019 per i dispositivi di micromobilità elettrica.

Finalmente!, Evviva! – sono le grida di gioia che si sentono in tutte le città dello stivale, da Nord a Sud -, anche l’Italia è come l’Europa: non siamo più fermi all’età della pietra. Peccato che – come tutti sanno – le belle notizie sono sempre accompagnate da quelle brutte. Difatti, questa bella e semplice norma è stata integrata (di recentissimo) dalla Legge di conversione del Decreto legge “Milleproroghe”, entrata in vigore il primo marzo 2020. Sulla G.U. del 29 febbraio scorso è stato pubblicato, infatti, il testo del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

L’art. 33-bis, in breve, stabilisce che il monopattino elettrico può essere usato in tutto il territorio nazionale solo da conduttori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d’età (con obbligo di utilizzo del casco, per i minorenni), è equiparato ai velocipedi e alle biciclette, può circolare sulle strade urbane che prevedono un limite di 50 km/h orari e sulle piste ciclabili (resta fermo il limite di 6 km/h nelle aree pedonali). La norma dispone altresì la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di segway, hoverboard e monowheel (comma 1) e prevede (comma 3) sanzioni amministrative, nonché la confisca
e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali.

Attenzione, però, alle sanzioni che, da un minimo di 50 euro, possono arrivare fino ad un massimo di 800, per le più svariate violazioni. Ad esempio, sarà punito chiunque circoli con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dalla legge oppure i conducenti dei monopattini che non rispettino l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità “da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione”.

Via libera ai monopattini, dunque (seppur con qualche lato oscuro e con molto ritardo). Ormai tutti (ma proprio tutti!) si sono accorti di loro. Persino l’Istat, che ne ha dato la consacrazione definitiva inserendo questo innovativo prodotto nel suo paniere.

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