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Enac Low Cost Rimborso Volo

Voli cancellati, ecco quando spetta il rimborso

L'Enac richiama le compagnie aeree dopo numerose segnalazioni: per i voli cancellati dopo il 3 giugno, i passeggeri hanno diritto al rimborso. Tutti i dettagli

 

La riapertura delle frontiere non segna la fine dei problemi con i voli. Anzi. Mentre il traffico nei cieli sembra stia lentamente tornando alla normalità, diverse sono le compagnie che continuano a cancellare voli. Ai viaggiatori, spesso, viene rilasciato un voucher da riutilizzare.

Ma l’Enac (autorità di settore) interviene: per i voli cancellati (le cui cause non sono legate al Covid) le compagnie devono rimborsare il costo.

Tutti i dettagli.

ENAC RICHIAMA I VETTORI

“In merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli, l’Enac rende noto di avere richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa”, annuncia l’Enac in una nota.

CANCELLAZIONI NON HANNO A CHE FARE CON COVID

Le cancellazioni di queti giorni, infatti, non sono dovute a cause legate a Covid, spiega l’Ente.

“Dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma a scelte imprenditoriali”, sottolinea nel comunicato Enac.

COMPAGNIE DEVONO DARE RIMBORSO

Cosa significa tutto questo? Che la compagnia che cancella il volo deve, al passeggero che resta a terra, il rimborso del prezzo del biglietto. “Ferma restando la facoltà per i vettori di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta. Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore”, continua la nota Enac, che avvisa le compagnie di monitorare la situazione nelle prossime settimane.

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