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Ddl Concorrenza, tutte le novità sui porti

Che cosa prevede il ddl Concorrenza sui porti

 

Tra le proposte della segnalazione inviata a marzo dall’Antitrust a governo e Parlamento in vista del ddl Concorrenza, c’era anche la richiesta di eliminare per i grandi porti il divieto di cumulo di più di una concessione per la medesima attività all’interno dello stesso scalo. Sono esclusi dal cambiamento i porti minori.

Ecco cosa cambia e quali sono state le reazioni.

LA PRECEDENTE REGOLAMENTAZIONE

Il comma 7 dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 stabiliva che un’impresa titolare di una concessione all’interno di un porto italiano, non poteva essere concessionario di un’altra area nello stesso porto in cui si svolgesse la stessa attività.

Una situazione che, di fatto era già superata dalla realtà ma che ora viene regolamentata.

L’ART. 3 DEL DDL CONCORRENZA

La misura, entrata nel ddl Concorrenza all’articolo 3, sostituisce l’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84:

1. L’Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.

È, altresì, sottoposta a concessione da parte dell’Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall’autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch’essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.

Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche ad istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

Gli avvisi devono definire in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all’oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni.

Gli avvisi devono, altresì, indicare gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

4. Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

5. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

7. In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

8. L’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale”.

COSA PENSA L’ANTITRUST

L’Antitrust, nella sua segnalazione, scrive Il Sole24Ore, ha spiegato come “il divieto di cumulo, nato in un contesto in cui ciascun porto rappresentava un distinto mercato rilevante, non rispecchi più l’evoluzione del settore portuale che – in particolare per alcune attività che si svolgono negli scali di maggiore dimensione, come ad esempio i servizi di terminal container – ha ridisegnato il perimetro competitivo e i rapporti di forza con operatori stranieri”.

A CHI NON PIACE IL PARERE DELL’ANTITRUST

Start, già qualche giorno fa, prevedeva che il robusto capitolo sui porti si sarebbe prestato a discussioni. L’abolizione del divieto di cumulo delle concessioni per la medesima attività nei casi di porti di rilevanza economica internazionale e nazionale è stata ritenuta infatti una mossa non proprio pro-competitivà da alcuni sindacati e dall’Unione Nazionale Imprese Portuali (Uniport) che ha giudicato la disposizione “un favore agli oligopoli”.

COSA HA DETTO UNIPORT

Le norme sui porti inserite nel ddl Concorrenza “hanno l’effetto di favorire i monopoli e non certo la concorrenza” permettendo “le fusioni” negli scali giudicati di rilevanza internazionale. Lo ha affermato all’Ansa il presidente di Uniport Federico Barbera, il quale ha anticipato che l’Associazione farà sentire la sua voce in fase di conversione del provvedimento per cercare di correggerlo.

Per Barbera, prosegue l’agenzia di stampa, la norma “contraddice quanto detto negli scorsi anni dalla stessa Autorità della Concorrenza che aveva sanzionato i cartelli fra terminalisti” e dalla Ue che aveva “chiesto di permettere la concorrenza nei servizi e non certo di favorire dei monopoli”.

Uno degli effetti della norma, infatti, secondo Barbera, è quello di concedere un monopolio de facto “sugli ormeggi, che sono per loro natura limitatati, in grado di ricevere le navi sempre più grandi del futuro. […] Avrebbero fatto meglio a chiamarlo decreto sviluppo e dire chiaramente che puntavano sulle fusioni per creare grandi operatori strategici”.

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