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Uber Ncc

Perché l’Antitrust sculaccia governo e Parlamento sui lacci anti Ncc e anti Uber

Per l'Antitrust sono ingiustificate le discriminazioni verso Ncc e Uber che derivano dalla normativa sulle restrizioni territoriali dei servizi di mobilità non di linea e chiede una nuova riforma del settore

Una nuova riforma della mobilità non di linea che tenga conto anche dell’ampliamento dell’offerta. Degli Ncc e di app come Uber. È questo quello che Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato), chiede a Parlamento e governo. Meglio, richiede, dal momento che tutte le segnalazioni effettuate fino ad oggi sono state ignorate.

Anche il Consiglio di Stato avrebbe ignorato tali segnalazioni: solo qualche settimana fa, infatti, ha deciso che restano in vigore le disposizioni che obbligano gli Ncc ad iniziare e terminare il servizio presso la propria rimessa. Disposizioni contestate da Agcm.

LA DISCIPLINA IN VIGORE

Partiamo dal principio. Dalla normativa in vigore. La circolare del Ministero degli Interni recita: “Il comma 4 dell’art. 11 della legge 21/1992, introdotto dalla legge n. 12/2019, in coerenza con le disposizioni del comma 3 dello stesso art. 11, e fatta salva la deroga prevista dall’art. 11, comma 4-bis, nell’ipotesi di prenotazione di più servizi consecutivi, prevede che l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all’articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. II prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato I’autorizzazione. Per la Sicilia e la Sardegna valgono, inoltre, le deroghe già illustrate che consentono agli operatori di avere pia rimesse nell’ambito della Regione”.

Tale disciplina prevede anche l’obbligo di avere la sede e la rimessa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione; l’obbligo della prenotazione del servizio presso la sede o la rimessa, anche servendosi di strumenti tecnologici; e l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente che svolge il servizio di NCC di un foglio di servizio in formato elettronico, riportante: targa veicolo; nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio.

AGCM: DISCIPLINA NON PERMETTE CONCORRENZA

Le norme, però, non sono gradite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. “La disciplina definitivamente introdotta nella legge n. 21/92 dalla legge n. 12/19 non appare andare nella direzione auspicata dall’Autorità”, spiega Agcm nel bollettino del 21 ottobre 2019.

OFFERTA SI E’ AMPLIATA, SERVE TENER CONTO DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Già nella segnalazione AS1354, del 1° marzo 2017, in realtà, l’Autorità chiedeva che le nuove norme di regolamentazione dei servizi della mobilità non di linea tenessero conto anche dell’ampliamento dell’offerta di mercato.

Infatti Agcm aveva “formulato le proprie proposte per una riforma organica e complessiva dei servizi di mobilità non di linea che tenesse in opportuna considerazione le rilevanti innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute dal lato dell’offerta e facesse fronte alle esigenze di una domanda di servizi in forte crescita, che tende a non distinguere più tra servizi di piazza soggetti ad obblighi di servizio pubblico (taxi) e servizi su prenotazione a libero mercato (NCC), il tutto a beneficio dei consumatori finali. L’evoluzione del settore della mobilità non di linea che si è avuto negli ultimi anni, in particolare a seguito del massiccio ingresso di strumenti tecnologici di intermediazione della domanda e dell’offerta, impone un allargamento della considerazione del concetto di servizio su “piazza”.

NO A DISTINZIONE TRA TAXI ED NCC

Sempre con l’obiettivo di favorire la concorrenza e agevolare il consumatore finale, Agcm ha chiesto la cancellazione della distinzione rigida tra servizio taxi e servizio NCC (servizio in cui rientra anche Uber).

“Non appare giustificato il mantenimento di una rigida distinzione tra i due servizi taxi e NCC che sono ritenuti largamente sostituibili dall’utenza – in forte crescita, specie nelle aree metropolitane – e facilmente usufruibili grazie agli strumenti innovativi introdotti dalla tecnologia”, spiega Agcm, che auspica “la definitiva eliminazione delle discriminazioni territoriali a carico dell’attività degli NCC e una modifica della normativa vigente per tenere conto dell’ingresso di operatori innovativi nel settore dei servizi di mobilità non di linea”.

MINIMIZZARE EFFETTI SUI TASSISTI

L’Autorità, consapevole dell’impatto che le proposte per una nuova regolamentazione dei servizi di mobilità non di linea avrebbero avuto per i tassisti, chiedeva al governo anche “o l’adozione di forme di compensazione in grado di minimizzare gli effetti negativi della riforma su tali soggetti”.

LA RICHIESTA AL GOVERNO: UN DECRETO LEGISLATIVO

La riforma del settore auspicata dal Garante della Concorrenza prevedeva “un decreto legislativo di riordino del settore sulla base di alcuni criteri di delega che avrebbero consentito un riassetto volto all’apertura e all’allargamento dello stesso”. Decreto, però, mai venuto alla luce, nonostante le proposte dell’Autorità siano state ribadite anche in un’audizione parlamentare del Presidente Agcm, il 16 gennaio 2019.

IL GOVERNO IGNORA AGCM SU NCC ED UBER

Di risposta alle proposte, il Governo ha emanato a maggio 2019 una nuova disciplina che “mantiene intatto il vecchio impianto normativo introdotto nel 2008 (sospeso sino al 31 dicembre 2018) e attua solo alcune modifiche circoscritte che appaiono largamente insufficienti a promuovere la concorrenza nel settore in esame”, denuncia l’Autorità, facendo in particolare riferimento al mantenimento dei vincoli territoriali (sebbene leggermente più ampi) all’offerta di servizi NCC.

DISCRIMINAZIONE INGIUSTIFICATA

Per l’Autorità la normativa attua una sorta di discriminazione, tra Taxi ed Ncc, che non è più giustificata. “La norma – spiega Agcm nel bollettino – che consente comunque di utilizzare gli strumenti tecnologici (“anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici”) – quali ad esempio le app utilizzate per l’intermediazione della domanda e dell’offerta – appare privare di ogni giustificazione logica l’obbligo della prenotazione presso la rimessa e l’obbligo per gli autisti NCC di acquisizione del servizio dalla rimessa e del ritorno in rimessa a fine viaggio”.

TAXI “RUBANO” CLIENTI AGLI NCC

“La disciplina legislativa – continua Agcm – in rassegna appare discriminare le imprese di taxi e di NCC a svantaggio degli NCC anche sotto un ulteriore profilo. Se, infatti, come viene riportato, la motivazione addotta per giustificare le norme in commento è quella di garantire la demarcazione tra servizi di piazza da parte di una utenza indifferenziata (taxi) e servizi su chiamata da parte di utenza specifica (NCC) – demarcazione che l’Autorità, come sopra argomentato, ritiene oramai obsoleta -, non si può non notare come questa sia oramai venuta meno anche perché i taxi svolgono servizi che possono essere definiti a tutti gli effetti su chiamata da parte di utenza specifica. In numerosi ambiti urbani i taxi, tramite sia i tradizionali servizi radiotaxi sia tramite app gestite in cooperativa o che offrono convenzionamento ai tassisti, offrono oltre al servizio di piazza, anche servizi con prenotazione di varia tipologia e si sovrappongono così all’attività propria degli NCC. Invece, gli NCC, in ragione dei descritti obblighi di esercizio, non possono rivolgere i propri servizi ad un’utenza indifferenziata, pena la comminazione di elevate sanzioni”, spiega ancora l’Antitrust.

MENO NCC SU STRADA

A causa delle restrizioni territoriali in questione, che il Garante critica, diversi conducenti di servizi NCC non possono più svolgere il servizio a partire dal 14 maggio scorso, pena il rischio di elevate sanzioni, che possono giungere sino alla cancellazione dal ruolo dei conducenti. Tutto questo, insieme alla moratoria al rilascio delle nuove autorizzazioni NCC sull’intero territorio nazionale sino alla realizzazione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese di taxi e di NCC, ha portato ad una flessione del servizio.

IL RISCHIO: UN AUMENTO DEI PREZZI

Più domanda e sempre meno offerta, però, significa aumento dei prezzi, per la legge dell’economia. “Dette restrizioni regolatorie favoriscono un aumento dei prezzi del servizio che, seguendo il richiamato modello OCSE, è stimabile in circa 115 milioni di euro annui per il solo settore del noleggio con conducente”, spiega Agcm, sottolineando che “tale valore, pur essendo indicativo, fornisce una stima attendibile della perdita di benessere dei consumatori attribuibile alle disposizioni introdotte nell’ordinamento”.

LE NUOVE RICHIESTE DI AGCM

L’autorità garante della concorrenza e del mercato chiede, dunque, che il Governo proceda ad una riforma organica e complessiva del settore della mobilità non di linea, “che tenga conto: dell’esigenza di procedere quanto più possibile a un’equiparazione tra i servizi taxi e le altre forme di mobilità non di linea; dell’ingresso nel settore di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico, che hanno modificato radicalmente il paradigma di funzionamento del settore stesso, rendendo obsoleta la legge quadro 21/92; dell’esigenza di introdurre misure a favore degli operatori soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti dell’apertura e dell’allargamento del settore”.

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