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Aeroitalia non plagia il marchio Alitalia. Il tribunale boccia Ita Airways

Respinta su tutta la linea la domanda di Ita secondo cui la rivale AeroItalia sfrutterebbe un marchio che rappresenta "una chiara violazione di diritti esclusivi" in capo alla startup nata dalle ceneri della compagnia per trarne "un ingiustificato vantaggio" reputazionale. Che cosa si legge nell'ordinanza del tribunale di Roma

Il Tribunale di Roma dà torto a Italia Trasporto Aereo — la società del ministero dell’Economia nata nel 2020 che gestisce Ita Airways —  nella causa contro AeroItalia, vettore privato decollato nella primavera 2022, sulla presunta identità del marchio di quest’ultima con quello della vecchia Alitalia, acquistato da ciò che resta della vecchia compagnia di bandiera per 90 milioni di euro. Respinta infatti con ordinanza la domanda di inibitoria urgente dell’utilizzazione del marchio AeroItalia che la startup nata dalle ceneri di Alitalia aveva avanzato.

DUE LITIGANTI PER UN MARCHIO?

Per Ita quel marchio incarnerebbe infatti una vera e propria concorrenza sleale da parte della avversaria “in ragione dell’uso di segni distintivi confliggenti con i propri e quindi idonei alla distrazione della clientela”. Insomma, AeroItalia per vendere sfrutterebbe un marchio simile a quello di Alitalia nella speranza di ingenerare nell’utenza la convinzione di volare con l’ormai defunta compagnia di bandiera.

PER AEROITALIA IL MARCHIO ALITALIA È LEGATO SOLO ALLA CRISI

Da parte sua AeroItalia, sottolineava come il marchio – pacificamente – detenuto dalla società ricorrente, oltre a essere stato ceduto per importo nettamente inferiore al suo valore di mercato, non sia mai stato usato (Ita opera infatti sotto diverso marchio) “in quanto simbolo deprezzato e legato alle note vicissitudini della società di bandiera che ha attraversato un periodo di grave crisi per arrivare infine ad una situazione di dissesto che l’ha portata all’amministrazione controllata”.

ALITALIA E AEROITALIA SI SOMIGLIANO TROPPO?

Quanto alla decisione, il Tribunale di Roma dopo aver “preliminarmente precisato che non sussistono dubbi in ordine alla anteriorità dei marchi di titolarità della società ricorrente, rispetto ai marchi in asserita contraffazione, registrati da AeroItalia” e “ulteriormente precisato che esulano dalla presente fase di giudizio le considerazioni sul valore del marchio ceduto, sul suo effettivo uso (atteso che il titolare del marchio può impedire l’uso di segno confliggente anche in prevenzione) e sulla dinamica imprenditoriale delle due compagnie” entra poi nel merito sentenziando: “I due marchi appaiono, ad un primo confronto, dissimili sotto il profilo del numero delle sillabe e dal punto di vista semantico-concettuale.”

E, ancora: “Anche il riferimento concettuale è diverso: nella lingua italiana l’attitudine o la destinazione al volo umano si possono infatti riferire alle “ali”, come nel caso di come nel caso di Alitalia, o agli animali del cielo, come nel caso di “aviazione”, la cui radice è “avis”, che è la traduzione di uccello in latino, oppure all’elemento fisico dell’aria, come nel caso di Aeroitalia.”

“Ancora più marcate – scrive il giudice nell’analisi –  sono le dissonanze dal punto di vista figurativo. Al di là dell’uso degli stessi colori (rosso e verde), riferibili entrambi alla professata “italianità” della società, appaiono differenti sotto il profilo del “font”, dell’impostazione stilistica (inclinato quello di ITA e dritto e rotondeggiante quello della resistente) e dell’importanza della “A” capitale, la quale, nel primo marchio, appare allineata con il restante corpo del marchio mentre nel caso di AeroItalia assume una maggiore evidenza”. Quindi il magistrato conclude: “L’impressione d’insieme è di due segni che non appaiono visivamente confondibili, neppure per l’utente meno avveduto. Analogo discorso deve essere fatto per i marchi-logo.”

“Si tratta – spiega il giudice – di simboli dove la diversità appare ancora più evidente: quello di Ita ha un’inclinazione marcata, a differenza di quello di AeroItalia, e nel primo segno vi è una declinazione dei colori rosso e verde completamente diversa, posto che nel secondo il rosso appare sul lato del logo e non nel centro. Il primo marchio poi richiama immediatamente l’idea di un alettone di un aereo, mentre il secondo ha un richiamo più marcato alla lettera “A”, come iniziale del marchio esteso della resistente. Il taglio centrale della “A” è verde nel secondo logo ed appare invece riconducibile al rosso nel primo”.

Pertanto “L’analisi di insieme esita in un giudizio di non confondibilità. Infine – si legge nelle conclusioni dell’ordinanza -, le vicende che hanno interessato la società di bandiera Alitalia sono note al grande pubblico ed ancor di più a quel settore di pubblico, che costituisce il mercato di riferimento di entrambe le società, costituito dagli utilizzatori del vettore aereo. Si dubita fortemente che per le significative differenze fra i due segni, ed ancor di più per la vasta eco che ha avuto la annosa vicenda Alitalia confluita nella nascita di “Ita” possa ora e qui ipotizzarsi che vi siano ignoti utenti che possano prenotare presso la resistente nella convinzione di stare usufruendo dei servizi della società Alitalia. Non vi è neppure evidente prova, allo stato degli atti, che vi sia, allo stato, concorrenza sleale mediante sottrazione di clientela. Ne è riprova il fatto che entrambe le società si professano in crescita con un trend di mercato ampiamente positivo e soddisfacente”.

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