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Tutte le novità sui congedi parentali

Il vasto e variegato mondo dei congedi parentali tra lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi. E cosa succede nel caso di figli nati da una coppia omosessuale che la legge riconosce solo al genitore biologico? L’intervento di Alessandra Servidori

 

Si tratta solo dell’ultima modifica intervenuta l’anno scorso sul sistema dei congedi a supporto della genitorialità e tra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 si registra un incremento, nel limite massimo di un mese, dal 30 all’80 per cento sull’indennità per congedo parentale destinata a madri o padri lavoratori dipendenti da fruire in alternativa tra loro entro il sesto anno di vita del figlio.

Chiaro che restano in vigore tutte le novità introdotte dal decreto conciliazione vita-lavoro 105/202. La differenza la fa la tipologia del lavoro.

Per i lavoratori dipendenti nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore ha il diritto di sospendere la prestazione lavorativa con periodi massimi indennizzabili: a ciascuno dei genitori spettano 3 mesi di congedo parentale indennizzabile al 30% della retribuzione media giornaliera non trasferibili reciprocamente, in alternativa tra loro, un periodo ulteriore di 3 mesi di congedo parentale di cui 2 mesi indennizzabile al 30% e 1 mese all’80% della retribuzione media giornaliera per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (anziché 6).

Per la madre: 6 mesi di congedo parentale; per il padre 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).

Entrambi i genitori hanno complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).

Per il genitore solo: 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 10 mesi indennizzabile al 30% e 1 mese all’80% della retribuzione media giornaliera.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione solo quando il genitore richiedente ha un reddito lordo mensile inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2022 = 1.310,87 euro).

Per i lavoratori autonomi la questione cambia: il nuovo decreto riconosce il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita del minore.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata: ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. Il congedo parentale è fruibile entro il dodicesimo anno di vita del bambino.

In merito alla maternità delle lavoratrici autonome, il nuovo decreto legislativo prevede il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici della ASL. L’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

In quanto al congedo di paternità obbligatorio, il padre lavoratore dipendente ha diritto ad astenersi per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa) indennizzati al 100% della retribuzione giornaliera da fruire nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Nel confronto con la Ue i richiedenti uomini del congedo parentale sono solo in 1 su 5.

Nei prossimi mesi è cruciale monitorare l’impatto di queste modifiche in termini di supporto alla genitorialità. E soprattutto l’analisi si deve spostare sulla discussione in atto ora sulla normativa italiana che prevede che il riconoscimento di un minore concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l’art. 4 della legge n. 40/2004.

Tale normativa esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto.

La Corte di Cassazione – sentenza del 22 aprile 2020, n. 8029 – ha nuovamente negato a una coppia omosessuale di riconoscere il figlio nato in Italia mediante il ricorso a tecniche di procreazione assistita all’estero, limitando il riconoscimento al solo genitore biologico del minore.

E dunque sui congedi parentali cosa ci dobbiamo aspettare? Non basta definire genitore 1 genitore 2.

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