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Reinfezioni Covid

Tamponi, test fai-da-te e mascherine sono detraibili? Risponde l’Agenzia delle Entrate

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi su deduzioni e detrazioni circa tamponi, test fai-da-te e mascherine, anche se pagati in contanti. Tutti i dettagli

 

Una circolare del 7 luglio diffusa dall’Agenzia delle Entrate integra la lista delle spese detraibili e spiega nel dettaglio se e come si possono considerare gli acquisti di tamponi, test fai-da-te e mascherine per proteggersi dal Covid.

Ecco cosa si legge nella circolare “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021”.

TAMPONI E TEST COVID PAGATI IN CONTANTI

Le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche.

La circolare, tuttavia, specifica che “l’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al SSN”.

Dunque, “le spese per i tamponi o test eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti, atteso che le farmacie – sia pubbliche sia private – operano in regime di convenzionamento con il SSN”.

COME VIENE INDICATO DALLE FARMACIE SULLO SCONTRINO

Ai fini della detrazione dall’imposta della spesa sostenuta, spiega il documento dell’Agenzia delle Entrate, la certificazione rilasciata dalle farmacie può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata esplicitandola con la dicitura “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”, ovvero l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18), validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

TEST COVID FAI-DA-TE

Vengono fornite indicazioni anche sui tamponi rapidi di autodiagnosi, ovvero i dispositivi destinati a essere utilizzati dal paziente stesso in ambito domestico. Anche questi sono dispositivi medici, detraibili ed esenti da tracciamento.

Non sono però compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute e, pertanto, “ai fini della detraibilità – qualora il documento di spesa non riporti il codice AD che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici – è necessario conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE e la conformità alla normativa europea”.

MASCHERINE CHIRURGICHE, FFP2 E FFP3

Le mascherine chirurgiche, chiarisce la circolare, la cui funzione è evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi “ricadono nell’ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs. n. 46 del 1997 o al regolamento europeo UE/2017/745”, mentre le mascherine Ffp2 e Ffp3, dette anche ‘facciali filtranti’, utilizzate per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni, quali goccioline di saliva, “rientrano nei DPI di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475”.

PER LA DETRAZIONE ATTENZIONE ALLA MARCATURA CE

Ai fini della detrazione IRPEF della spesa sostenuta per l’acquisto delle mascherine chirurgiche e di quelle Ffp2 e Ffp3 – spiega l’Agenzia – “occorre verificare se la singola tipologia di ‘mascherina protettiva’ rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute”.

Questo perché, spiega la circolare, “nell’attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero”. E, dunque, “si ritiene che la spesa per l’acquisto di ‘mascherine protettive’ spetti a condizione che le stesse siano classificate, in base alla tipologia, quali ‘dispositivi medici’ dai provvedimenti del Ministero della salute e rispettino i requisiti di marcatura CE”.

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