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Anziani Non Autosufficienti

Perché l’idea di una separazione coatta degli anziani è un’aberrazione

L’idea di prevedere l’isolamento o comunque la separazione coatta degli anziani è profondamente sbagliata sia sul piano pratico, sia sul piano costituzionale. Il commento di Alessandra Servidori

L’idea di prevedere l’isolamento o comunque la separazione coatta degli anziani è profondamente sbagliata sia sul piano pratico, sia sul piano costituzionale. Come prevede la nostra Carta Costituzionale: “Gli individui sono uguali senza distinzioni di «condizioni personali e sociali»” (art. 3 Cost.), quindi anche di età.

Non tutti gli anziani sono fragili e non tutti i fragili sono anziani. Questi al governo hanno già più volte massacrato la nostra Costituzione e servirebbe comunque una legge per limitare la libertà di circolazione «per motivi di sanità» (art. 16 Cost.), così come per imporre un trattamento sanitario preventivo – l’isolamento – a fini di tutela della salute (art. 32 Cost.).

Le statistiche hanno una vitalità breve e mutevole se vero è che secondo l’Iss il Covid circola ovunque anche se con entità diverse tra regione e regione, poi secondo i vari virologi e presunti esperti presenti in tv e su tutti i giornali, varia quotidianamente.

La mortalità è dell’11,8% ma si basa sui positivi di cui abbiamo certezza, sono maggiormente uomini, anziani con patologie gravi pregresse e tra le vittime, le donne sono solo il 30% (e questo Pietro lo considero un punto a favore della mia tendenza a misurare le differenze di genere). Si registrano meno decessi tra i 20 e i 29 anni ma stanno aumentando anche nei 50enni.

Questa in sommaria sintesi l’analisi sulla situazione del virus in Italia che si modifica continuamente sia da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, sia da altre fonti istituzionali con bollettini inquietanti.

E – caro Pietro Ichino – inoltre ravviso ampiamente principi antidiscriminatori violati sulla base proprio della nostra Costituzione e delle direttive internazionali recepite. Assistiamo in vero ad una involuzione del discorso politico, quindi tanto più bisogna stare molto attenti a non dare per scontati i traguardi che tanti di noi avevano dato per acquisiti in materia antidiscriminatoria, che rende possibile la tutela della singola persona contro la discriminazione e che contemporaneamente dà messaggio sulla plausibilità, sulla possibilità di intervenire in varie situazioni ed è proprio in momenti come questi e in materia di tutela della salute che è necessario non essere discrezionali.

I responsabili delle discriminazioni possono essere privati ma capita che siano anche enti pubblici, pubbliche amministrazioni e questo è ancora più grave per certi aspetti: l’ente pubblico dovrebbe garantire accoglienza e supporto e invece a volte determina una discriminazione. È un punto delicato perché in un periodo come questo, cioè in un periodo di crisi, è forte la tentazione di alcuni ad evidenziare le contrapposizioni o comunque le lotte tra bisogni e le lotte tra risposte a questi bisogni.

In un periodo in cui una risposta per tutti i bisogni forse non c’è, tocca a tutti fare delle scelte. Scelte che toccano tutti: gli enti locali, le imprese, il terzo settore, le famiglie, che sono le quattro componenti prioritarie di un territorio.

Quando le risorse sono scarse e non riescono a dare risposte a tutti i bisogni, il contrasto alle discriminazioni — così come la valorizzazione delle pari opportunità, del pari accesso, in base alle normative vigenti ma anche in base alle risposte che ci sono nei vari territori — diventa un punto cruciale dell’azione di governo dell’ente locale. Azione di governo che deve mirare a garantire parità di accesso e giustizia, affiancando a questo un’attenta azione di tipo culturale.

L’informazione e la sensibilizzazione della società è uno strumento fondamentale per un contrasto efficace alle discriminazioni, e solo citando le principali normative, per far riflettere chi condivide la tesi dell’isolamento per italiani over 65. A cominciare dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (1950), in quanto la Convenzione é vincolante per gli stati ed é possibile per il privato attivare le tutele previste contro il proprio stato (art. 14). Proseguendo troviamo: il trattato di Amsterdam (1997) Art. 13; la carta di Nizza del 2000 (Carta fondamentale dei diritti) Art. 21; Trattato di Lisbona del 2007 (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) Art. 10.

E ancora in merito all’effettività della tutela, il divieto di discriminazione è sancito dall’articolo 13 della Cedu che garantisce la parità di trattamento nel godimento dei diritti riconosciuti nella Convenzione compresa l’età.

Per non parlare che una simile decisione può dare origine addirittura ad una class action, essendoci poi una nuova legge sull’azione di classe in Italia prevista dal Ddl n. 844 recante “Disposizioni in materia di azione di classe”, approvato definitivamente dal Parlamento nell’aprile 2019, introduce una disciplina organica dell’azione di classe nel Libro IV, nuovo Titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies) del Codice di Procedura Civile (Cpc).

L’acquisto di valore giuridico vincolante e di rango di diritto primario della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che contiene un titolo appositamente dedicato all’uguaglianza, ha consentito di rafforzare l’azione dell’Unione nella lotta contro le discriminazioni riconducendone il nucleo essenziale nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. D’altro lato, l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, introdotta dal Trattato di Lisbona, oltre a porre delicate questioni sul piano giuridico-istituzionale, è in grado di influire sull’azione anti-discriminatoria dell’Unione e del Consiglio d’Europa.

Organismi insieme alla Corte di Giustizia ai quali non mi parrebbe dignitoso né utile dover ricorrere in caso di assunzioni governative di provvedimenti discriminatori verso le e gli anziani italiani.

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