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Governo Draghi

Obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, come sarà il decreto?

Obbligo di vaccinazione contro Sars-CoV-2 per gli operatori sanitari: il legislatore è in procinto di fare un passo importante, ma la scala è lunga e la salita è ripida. L’analisi di Giuseppe Pellacani, ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e tre Ministeri (Giustizia, Salute e Lavoro) sono all’opera per confezionare una norma che imporrà la vaccinazione contro il Coronavirus (Sars-CoV-2) in capo agli operatori sanitari che entrano in contatto diretto con i pazienti. E ciò a tutela di entrambe le categorie di soggetti: “Non va bene”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa “che operatori sanitari non vaccinati siano in contatto con malati né che siano messi nelle condizioni di essere in contatto con malati”.

Si tratta senz’altro di una buona notizia, dal momento che finalmente si prova a fare chiarezza su una questione estremamente dibattuta e fonte di gravi incertezze per i datori di lavoro ma, da un lato, la complessità dell’intervento è tale che richiederà una costante opera di monitoraggio e messa a punto (e dunque, probabilmente, più di un “aggiustamento” successivo) e dall’altro, per le ragioni che proverò a spiegare, è auspicabile che si tratti solo di un primo passo, occorrendo che a questo ne seguano altri.

Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto è giusto chiedersi se un provvedimento di questo tipo sia legittimo e domandarsi che cosa il decreto possa o non possa prevedere.

Chiariamo quindi subito che l’orientamento della Corte costituzionale favorevole alla possibilità per il legislatore di imporre un obbligo vaccinale è costante e che i margini entro i quali il Governo può muoversi per realizzare un adeguato bilanciamento fra il complesso di interessi e diritti costituzionali in gioco (della collettività, dei lavoratori e dei terzi) sono piuttosto ampi.

La compressione della libertà di autodeterminazione (ovvero della possibilità di rifiutare un trattamento medico, quale il vaccino) in relazione alla dimensione solidaristica e collettiva del diritto alla salute richiede però che:

– la scelta legislativa sia improntata al rispetto del principio di proporzionalità, cioè al minimo necessario sacrificio, e calibrata in relazione all’evolversi della situazione sanitaria ed epidemiologica e alle risultanze della ricerca e della sperimentazione medica;

– che le conseguenze per la salute dell’obbligato siano temporanee e di scarsa entità, o comunque “normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (il che impone una specifica considerazione di quei soggetti per i quali, a causa di patologie pregresse o di altre ragioni mediche, il vaccino potrebbe risultare sconsigliato);

– sia comunque assicurato “il rimedio di un equo ristoro” del danno subito a favore del soggetto che per effetto del trattamento obbligatorio subisca un pregiudizio alla salute.

Corretta, poi, è la scelta dello strumento – il decreto legge – dal momento che ricorrono senz’altro i presupposti di straordinarietà, di necessità e d’urgenza richiesti dall’art. 77 Cost.. Non sarebbe invece idoneo un d.P.C.M. che, in quanto atto amministrativo, non soddisferebbe la riserva di legge posta dall’art. 32, c. 2 Cost..

Anche la decisione di partire dagli operatori sanitari, e innanzitutto da quelli che hanno una concreta possibilità di entrare in contatto con persone affette da Coronavirus (e che quindi vanno incontro ad un rischio significativo di essere contagiati) o con persone “fragili” (nei confronti delle quali si impongono tutele più intense) è condivisibile, ma è bene non dimenticare che esigenze analoghe sono riscontrabili anche per altre categorie di soggetti.

Si pensi, ad esempio, agli addetti ai laboratori in cui il Coronavirus-2 (Sars-CoV-2) sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo, ma anche a coloro che operano in contesti a rischio, per sé e per gli altri, come gli operatori (anche non sanitari) delle Case residenza o delle Residenze sanitarie per anziani, gli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, il personale scolastico. Dunque è ragionevole (ed auspicabile) ritenere che all’annunciato decreto ne seguiranno altri.

Quanto ai contenuti, pare in ogni consigliabile che il decreto:

– individui con chiarezza le categorie di lavoratori destinatari dell’obbligo di vaccinazione;

– indichi le specifiche e certificate ragioni mediche che rendono la vaccinazione sconsigliata o pericolosa per la salute e che giustificano la scelta di non sottoporvisi, nonché i soggetti pubblici competenti alla verifica della sussistenza delle predette ragioni e al rilascio della relativa certificazione;

– chiarisca (alla luce della diversa opinione espressa dal Garante privacy) che il datore di lavoro può richiedere il certificato vaccinale in ogni momento, e dunque anche in fase assuntiva;

– preveda il licenziamento quale extrema ratiio, ovvero solo laddove non siano possibili soluzioni alternative quali il ricorso al lavoro agile, il ricorso alle ferie (come pare si vada prospettando) e ai permessi nonché, una volta esauriti questi, su richiesta dell’interessato, la sospensione del rapporto per un periodo massimo pari al periodo di comporto per malattia, senza retribuzione in caso di rifiuto ingiustificato e con un trattamento a carico dell’INPS (ad esempio parametrato al trattamento per malattia), in caso di rifiuto giustificato da specifiche e certificate ragioni mediche;

– stabilisca che, una volta esaurite le predette misure alternative, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore per giusta causa (senza preavviso) in caso di rifiuto non sorretto da una valida ragione e per giustificato motivo oggettivo (con preavviso) negli altri casi;

– disponga, infine, un equo ristoro a favore di coloro che, per effetto del trattamento obbligatori, dovessero subito un pregiudizio alla salute.

Comunque, “Fate il primo passo con fiducia. Non è necessario vedere tutta la scala, basta salire il primo gradino” (Martin Luther King)

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