Il giorno stesso in cui il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio del 2024 – che, tra le altre cose, esclude la proroga della tutela del lavoro agile per i dipendenti pubblici certificati fragili, mentre la rinnova per quelli del settore privato fino al 31 marzo p.v. – la Presidenza del Consiglio – Ministro per la Pubblica Amministrazione, con Direttiva del 29 dicembre 2023 a firma del Sen. Paolo Zangrillo … “allo scopo di sensibilizzare la Dirigenza delle Amministrazioni Pubbliche ad un utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni a rischio per la salute, degli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore – ivi inclusa quella negoziale – già consente, si ritiene necessario evidenziare la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà, pertanto, il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, attraverso specifiche previsioni nell’ambito degli accordi individuali, che vadano nel senso sopra indicato”.
La citata direttiva consente, con grande e avvertita sensibilità – che va oltre la decisione politica del mancato rinnovo per tutti i lavoratori del pubblico e del privato – di avvalersi della tutela dello smartworking, da parte dei soggetti fragili interessati e demanda ai dirigenti della P.A. che integrano la fattispecie del diretto superiore – nonché datore di lavoro – la valutazione delle circostanze riguardanti il diritto di accesso a questa forma di tutela. La direttiva supera dunque l’eventuale critica di una disparità di trattamento dei lavoratori certificati fragili, basata solo sul profilo contrattuale pubblico o privato di lavoro.
Va peraltro evidenziato che le condizioni di salute che finora avevano consentito di avvalersi della provvidenza del lavoro agile erano certificate tali sulla base di due convergenti requisiti: l’inclusione delle patologie che integravano il requisito della fragilità nella cornice del D.M. Salute del 4/2/2022 e la valutazione delle condizioni di salute dei richiedenti da parte del medico competente, previo vaglio della documentazione sanitaria prodotta dai diretti interessati rilasciata da strutture sanitarie specialistiche pubbliche. Non si ha ragione di pensare che queste precondizioni siano state rimosse né che si possano prevedere contesti diversi di accertamento che nulla hanno a che fare es. con la valutazione dei requisiti di fragilità, il cui possesso è peraltro consustanziale ai due premessi livelli di considerazione.
L’iniziativa della Direttiva è dunque lodevole e ne va apprezzata la sensibilità e la volontà di tutelare i soggetti fragili da possibili sovraesposizioni al contagio nei contesti comunitari. È peraltro facilmente intuibile che non può ricadere sui dirigenti cui i dipendenti fanno capo, l’onere dell’accertamento sanitario delle condizioni dei lavoratori fragili che avanzino istanza di lavoro agile ma solo il possesso delle precondizioni di accesso, attraverso la verifica dell’inclusione della patologia nel D.M Salute citato e la valutazione – nella maggior parte dei casi già espressa- da parte del medico competente. Ciò anche al fine di evitare contenziosi nel merito di dinieghi non suffragati da giustificate motivazioni, ove ne possa derivare pregiudizio per la salute dei lavoratori fragili, ciò che par di capire che la ‘Direttiva Zangrillo’ voglia saggiamente evitare.