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Vaccini

La vaccinazione anti Covid-19 può essere obbligatoria?

Obbligo alla vaccinazione anti Covid? Cosa dicono l’articolo 32 e la realtà. La lettera di Luigi Olivieri, pubblicata sul blog Phastidio.net, curato da Mario Seminerio

 

Il tema della presunta libertà di non vaccinarsi o, meglio, del diritto di non vaccinarsi è inspiegabilmente salito alla ribalta di un dibattito pubblico incapace di comprendere i dettati delle norme ed impermeabile alle pronunce della Consulta.

L’interpretazione delle norme viene affidata a chi col diritto ha pochissima confidenza, mentre gli approfondimenti dei costituzionalisti e dei giuristi sono bollati come interventi di “professoroni”, incomprensibili e tendenziosi.

Dell’articolo 32 della Costituzione si è fatto un totem, senza comprenderne il reale significato. La norma è molto semplice:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

Sui social imperversa un commentino sottolineato stile Bignami, sintetico e lacunoso, che lascia apparire agli inesperti di diritto la “libertà di non vaccinarsi” come un diritto inviolabile. Le cose non stanno affatto così.

UNA LEGGE PER L’OBBLIGO

Accedendo a questi link è possibile comprendere, se si ha voglia di approfondire, che è perfettamente possibile obbligare a vaccinarsi. Ma, basta saper leggere, utilizzando semplicissimi strumenti di comprensione del testo, l’articolo 32, per comprendere che è legittimo costituzionalmente prevedere l’obbligo del vaccino.

Infatti, leggendo al contrario il secondo comma dell’articolo 32, esso va così inteso: un determinato trattamento sanitario può essere imposto a ciascun cittadino solo con legge. Ed il terzo comma va letto nel senso che l’imposizione per legge di un trattamento sanitario non deve comportare pregiudizio alla persona umana: il trattamento, quindi, non può essere imposto a rischio e pericolo e senza la previsione di cautele ed eventuali risarcimenti, nel caso di danno da profilassi.

LA CONSULTA HA GIA’ SPIEGATO

Questi concetti sono spiegati perfettamente dalla sentenza della Corte costituzionale 307/1990:

La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.

Infatti, da sempre, molti vaccini e trattamenti sanitari sono obbligatori, per legge.

In rapporto al terzo comma dell’articolo 32 della Costituzione, la stessa sentenza della Consulta 307/1990 aggiunge:

Con riferimento, invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri. 

Un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute – e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell’imposizione del trattamento sanitario-implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe con l’essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito”. 

Non pare sussistano residui dubbi sulla possibilità astratta che il Parlamento legiferi in merito all’obbligatorietà del vaccino anti Covid-19, producendo una legge capace di ottenere il bilanciamento degli interessi evidenziato dalla Consulta.

L’OBBLIGO CONTRATTUALE

Sta di fatto che chi si appella a letture radicali ed erronee dell’articolo 32 della Costituzione, rivendicando libertà e diritti assoluti inesistenti, non si rende conto che comunque l’accesso a servizi e, appunto, a libertà non è regolato solo dallo Stato e dalla legge, ma anche da contratti e prassi commerciali.

È un dato di fatto che le compagnie di trasporto abbiano tutto l’interesse (ad un tempo egoistico sotto il profilo del loro interesse, ma indirettamente generale, per gli effetti che producono le loro cautele) a consentire di viaggiare nei loro mezzi solo chi dimostri di essersi vaccinato: in questo modo, infatti, si assicurano la riduzione degli ingenti costi connessi alle misure di sicurezza necessarie.

Altrettanto possibile è che ogni altro esercente o professionista possa pretendere di intrattenere rapporti negoziali con chi possa ragionevolmente assicurare di non essere un potenziale portatore del virus.

Lettera pubblicata sul blog Phastidio.net.

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