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Terza Dose

Cosa c’è (e cosa manca) nel decreto sull’obbligo vaccinale per medici e infermieri. L’analisi del prof. Pellacani

Decreto Draghi e obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: che cosa c’è, che cosa manca e cosa non è del tutto chiaro. L’intervento del professor Giuseppe Pellacani, ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

 

Il decreto in sintesi

L’art. 4 del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri introduce l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

La vaccinazione è gratuita e costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

L’obbligo non è sine die, ma vale sino alla completa attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini previsto dall’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Sono esentati quei soggetti per i quali, a causa di specifiche e documentate condizioni cliniche, la vaccinazione possa comportare un pericolo per la salute, attestato dal medico di medicina generale. L’esenzione vale sino a quando non venga a cessare la situazione di rischio.

I compiti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali.

Dal punto di vista operativo, l’attuazione del piano è affidata alle regioni e alle province autonome, cui gli ordini professionali e i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario dovranno inviare, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, i nominativi e la residenza degli iscritti o dei dipendenti.

La regione o la provincia autonoma dovrà poi verificare, entro dieci giorni dal ricevimento dei dati, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, lo stato vaccinale degli interessati e segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

L’azienda sanitaria locale inviterà quindi l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, la presentazione della richiesta di vaccinazione, la documentazione attestante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale o, infine, le ragioni che giustificano l’omissione o il differimento della stessa per ragioni di salute.

Alla scadenza del predetto termine l’azienda sanitaria locale dovrà quindi invitare formalmente e senza ritardo l’interessato (per il quale risulti sussistente l’obbligo) a sottoporsi alla somministrazione del vaccino e a trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione il certificato vaccinale, con indicazione delle modalità e dei termini per gli adempimenti.

Decorsi i predetti termini, laddove accerti l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’azienda sanitaria locale competente ne darà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza.

LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA VACCINAZIONE

Poiché, come si è detto, la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, l’Ordine professionale di appartenenza, una volta ricevuta l’informazione del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, è tenuto a comunicare immediatamente la sospensione dalle prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV.

I datori di lavoro dovranno invece adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate, che non implicano contatti interpersonali e non comportino il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV, con il trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate, e quindi con possibile riduzione della retribuzione. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, il lavoratore è sospeso senza retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Come nel più sta il meno, è ragionevole ritenere che sia possibile, ad esempio, anche il ricorso allo smart working, alle ferie o al recupero dei permessi non goduti.

Un ragionevole bilanciamento.

Il decreto recepisce molte delle richieste provenienti dal mondo delle professioni sanitarie e delle indicazioni e suggerimenti degli esperti, realizzando un ragionevole bilanciamento fra l’interesse collettivo alla salute e quello individuale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà, facendo prevalere il primo ma con adeguati temperamenti.

L’obbligo vaccinale è infatti imposto solamente alle categorie di lavoratori maggiormente esposte al rischio di essere contagiati e di diffondere il contagio, è limitato all’arco temporale strettamente indispensabile, è prevista la possibilità di rifiuto in caso di comprovate controindicazione mediche.

Qualcosa però manca…

L’equo ristoro. L’aspetto più critico è rappresentato dalla mancata previsione di un “equo ristoro” a favore del soggetto che per effetto del trattamento obbligatorio dovesse subire un pregiudizio alla salute, previsto in tutti gli altri casi in cui la legge impone la vaccinazione e comunque richiesto dalla Corte costituzionale.

…e qualcosa richiederà dei chiarimenti.

Partiamo dai destinatari. Le categorie di lavoratori destinatari dell’obbligo di vaccinazione vengono individuate in modo piuttosto preciso, sulla base di requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono ricorrere congiuntamente.

Dal punto di vista soggettivo, il decreto si riferisce agli “esercenti le professioni sanitarie” e agli “operatori di interesse sanitario”. Come riporta il Ministero della salute, lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali: Medici chirurghi e Odontoiatri; Veterinari; Farmacisti; Psicologi; Chimici e Fisici; Biologi; Professioni infermieristiche; Ostetriche; Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione; a questi si aggiungono gli operatori di interesse sanitario e gli ausiliari delle professioni sanitarie (massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrico, odontotecnici, ottici, ma anche massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, puericultrici).

L’elenco è dunque molto lungo e i soggetti potenzialmente interessati sono assai numerosi.

Non tutti, però, sono obbligati a vaccinarsi, ma solo coloro che, dal punto di vista oggettivo, lavorano in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

Alla luce della combinazione dei predetti requisiti soggettivi ed oggettivi nessun obbligo è dunque configurabile in capo a chi, pur lavorando nell’ambito di “strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali”, “farmacie, parafarmacie e studi professionali” non appartiene ad una delle categorie interessate (non è un “sanitario”) o a chi, anche se “sanitario”, lavora in contesti diversi da quelli previsti dal decreto.

Inoltre, da una lettura sistematica del testo normativo si ricava che un obbligo di vaccinazione è configurabile solo per gli addetti a prestazioni o mansioni “che implicano contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV”.

Pertanto, per effetto del combinarsi di tutti i predetti requisiti è ragionevole ritenere che sia escluso dall’obbligo di vaccinazione, ad esempio, un impiegato addetto allo sportello di un ospedale, un commesso di una farmacia, un ottico che lavori all’interno di un esercizio commerciale, un odontotecnico che operi solo nel proprio laboratorio senza contatto con i pazienti, se così via.

I CHIARIMENTI NECESSARI

Le situazioni dubbie, che sarebbe bene chiarie, non mancano.

Si pensi, ad esempio, alla posizione dei veterinari: senz’altro rientranti nella previsione legale laddove operino all’interno di uno studio professionale o in una struttura sanitaria veterinaria ma non, a rigore, se prestano la propria attività a favore di un soggetto diverso esterno (ad esempio un’azienda di macellazione carni, un allevamento o a domicilio), per quanto un rischio analogo sia oggettivamente configurabile anche in questi casi.

Oppure agli addetti (non sanitari) ai laboratori in cui il Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo, riguardo ai quali solo un’interpretazione sistematica e ispirata alla ratio della disciplina speciale e generale in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro induce a dare una risposta affermativa.

Manca poi ogni riferimento agli studenti in medicina e di odontoiatria, agli allievi infermieri e a chiunque altro operi negli ambienti considerati dal decreto, svolgendo attività analoghe a quelle dei sanitari, ma senza essere ancora in possesso della qualifica, che, ancora una volta, solo una lettura di buon senso induce  a ritenere equiparabili ai professionisti sanitari ai fini della normativa sulla profilassi vaccinale.

ALTRI “VUOTI” DA COLMARE

Tra i “vuoti” che sarebbe necessario colmare rientra anche quello relativo alla sorte dei lavoratori esclusi dall’obbligo di vaccinazione per ragioni di salute. Alla luce dell’attuale disciplina parrebbe infatti che questi possano continuare a prestare la loro attività come se niente fosse. In presenza di situazioni di rischio per la salute loro o delle persone con cui entrano in contatto è peraltro lecito porsi delle domande. Possono essere sospesi, messi in ferie o spostati a mansioni diverse? Con quale trattamento economico? Per quanto tempo? Fino ad un chiarimento del legislatore i datori di lavoro saranno dunque costretti a “navigare a vista”, affidandosi al buon senso e agli scarni ed incerti riferimenti generali in materia (su cui mi permetto di rinviare a questi due interventi).

Infine, non avrebbe nuociuto una precisazione in ordine alla possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere il certificato vaccinale in ogni momento, e dunque anche in fase assuntiva. Peraltro, alla luce dell’intervento del legislatore, la diversa indicazione del Garante del privacy (di cui si attende  un intervento chiarificatore) può dirsi superata e la predetta possibilità, funzionale alla verifica di un requisito indispensabile per lo svolgimento della prestazione, deve ora ritenersi senz’altro ammessa.

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