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Regioni Sanità

Cosa cambierà su obbligo vaccinale, green pass e smart working

Le novità in materia di obbligo vaccinale, green pass e smart working introdotte dal decreto legge 24/22. L'intervento di Giovanni Costantino, fondatore dello studio legale Costantino & Partners

 

In vista della cessazione, il 31 marzo, dello stato di emergenza, il Governo ha emanato un decreto per mettere a punto varie disposizioni, tra cui quelle riguardanti l’obbligo vaccinale per i lavoratori di alcuni settori e quello di esibizione del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro e lo smart working.

Tali novità possono essere così sintetizzate:

  • l’obbligo vaccinale per il personale del settore sanitario, sociosanitario e socioassistenziale è stato prorogato fino alla fine dell’anno;
  • a partire dal 25 marzo e sino al 30 aprile 2022, per tutti i lavoratori (quale che sia la loro età) sarà sufficiente esibire il Green Pass base per accedere ai luoghi di lavoro, salvo che non lavorino in attività per cui è in vigore l’obbligo vaccinale;
  • sono inoltre state prorogate le disposizioni di cui all’art. 90, co. 3 e 4, d.l. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020), relative all’utilizzo della procedura semplificata di adesione al lavoro agile.

In particolare, l’art. 8 del Decreto appena pubblicato interviene distinguendo l’obbligo vaccinale per il personale della scuola e delle Università e della formazione in generale, del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, etc. da quello previsto per i lavoratori che operano nel settore sanitario.

Infatti, se per i primi la scadenza dell’obbligo vaccinale è stata mantenuta al prossimo 15 giugno, per i lavoratori di tale ultimo settore il nuovo decreto estende l’obbligo fino al 31 dicembre 2022, con la conseguenza che il personale non vaccinato ad oggi sospeso poiché inadempiente a tale obbligo non potrà essere riammesso in servizio fino alla fine dell’anno.

Si ricorda che la verifica circa l’adempimento dell’obbligo in parola da parte del personale sanitario può essere effettuata anche dall’Ordine di appartenenza, mentre per gli altri lavoratori l’accertamento continuerà ad essere di competenza esclusiva del datore di lavoro.

Proprio con riferimento agli Ordini, il nuovo Decreto fa un passo indietro rispetto a quanto affermato dal Ministero della Salute lo scorso 17 febbraio in una risposta alla FNOMCeO, nella quale il Dicastero aveva precisato che la guarigione non potesse essere considerata idonea a revocare la sospensione del sanitario no vax che, pertanto, poteva rientrare solo al completamento del ciclo vaccinale.

La novella legislativa, invece, recependo quasi del tutto le interpretazioni fornite dall’Ordine dei Medici e degli Infermieri, afferma che il lavoratore sanitario no-vax sospeso, ma guarito dal Covid, possa a richiesta rientrare in servizio, ma è comunque tenuto a vaccinarsi non appena possibile e, nello specifico, in un termine immediatamente successivo ai tre mesi dalla contrazione dell’infezione.

Sul punto, è di particolare rilevanza l’estensione di tale disciplina, effettuata dal Governo nella versione definitiva del Decreto (mentre in alcune bozze circolate nei giorni scorsi la possibilità di rientrare in servizio a seguito della guarigione era limitata ai soli sanitari iscritti agli Ordini), a tutti i lavoratori della sanità.

Viene dunque chiarito che per i lavoratori dell’area sanitaria il contagio da Covid-19 costituisce un mero motivo di differimento dell’obbligo vaccinale e, a riprova del disfavore legislativo nei confronti dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, viene espressamente evidenziato che la cessazione della sospensione è solamente «temporanea», per il solo periodo in cui al lavoratore è inibita la vaccinazione dopo la contrazione del virus.

Per i soggetti di altri settori, nell’ottica di un ritorno alla normalità, il nuovo decreto ha previsto la possibilità di accedere ai luoghi di lavoro esibendo il solo Green Pass base, a prescindere dall’età.

I lavoratori che abbiano compiuto 50 anni e non si siano sottoposti a vaccinazione, pertanto, saranno soggetti alle sole sanzioni amministrative previste dalla legge.

Inoltre, fino al prossimo 30 giugno 2022, lo smart working potrà continuare a essere applicato dai datori di lavoro, a ogni rapporto di lavoro subordinato e nel rispetto dei principi dettati dalla l. 81/2017, anche in assenza di accordo individuale con i lavoratori interessati.

Gli obblighi informativi in materia antinfortunistica potranno essere ancora assolti con modalità telematiche, avvalendosi dell’apposita documentazione predisposta dall’INAIL.

Nulla è previsto, invece, in merito alle misure di sostegno a tutela dei lavoratori cosiddetti fragili. E infatti non risultano prorogate né la disposizione che equipara le assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero in caso di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, né quella che consente al lavoratore di eseguire la prestazione in smart-working, anche attraverso l’affidamento ad  altra mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività formative anche da remoto (articolo 26, comma 2-bis del decreto-legge n. 18/2020).

Tali prerogative, pertanto, salvi successivi (e invero auspicabili) interventi legislativi, scadranno quindi il prossimo 31 marzo.

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