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Tutte le novità su super green pass, quarantene, tamponi e non solo

Che cosa prevede il decreto approvato dal governo il 29 dicembre

 

Il 29 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con nuove regole sul Super green pass e sulle quarantene, riducendo la capienza degli impianti sportivi al 50% all’aperto e al 35% al chiuso.

Con il decreto il Governo ha esteso il super green pass – che si ottiene con il vaccino o la guarigione – a tutte le attività, tranne che per i lavoratori e gli studenti universitari che potranno ancora ricorrere al tampone.

Dal 10 gennaio per prendere un treno o anche bus o metro, partecipare a fiere e convegni, mangiare all’aperto, andare in hotel o sciare non basterà più il tampone ma servirà il vaccino o la guarigione. Le capienze degli stadi scendono poi al 50%.

Non c’è invece l’atteso obbligo sempre del super pass per il mondo del lavoro, pubblico e privato del quale se ne riparlerà ai primi di gennaio dopo un incontro con le parti sociali. Eccole le principali novità con cui il Governo prova a gestire la nuova fase della pandemia, quella segnata dalla variante Omicron.

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SCHEDA DEL SOLE 24 ORE SUI CONTENUTI DEL DECRETO:

Le grandi novità di ieri come detto sono l’estensione dei super pass anche al trasporto locale e la rimodulazione delle quarantene in caso di contatto con i positivi. Soprattutto la fine dell’isolamento per chi ha già la terza dose o ha fatto l’ultima o è guarito da meno di 4 mesi. Era questa la principale richiesta delle Regioni, alle prese da giorni con l’incremento vertiginoso dei tamponi (siamo ormai oltre 1 milione al giorno) e preoccupate di quanto potrebbe avvenire quando, finite le vacanze natalizie, si tornerà a scuola e a lavoro. Per i non vaccinati invece non cambierà nulla, restano 10 giorni di isolamento; per chi è in possesso del Super Green Pass da oltre 120 giorni (vaccinato o guarito) la quarantena si ridurrà da 7 a 5 giorni, trascorsi i quali si potrà uscire dall’isolamento grazie a un tampone con esito negativo. Quanto all’esclusione dalla quarantena, oltre ai requisiti (vaccinati con terza dose o meno di 4 mesi da ultima vaccinazione o guarigione), la condizione è che si indossi la mascherina Ffp2 per 10 giorni e si faccia un tampone dopo 5 giorni in caso di comparsa di sintomi. In pratica per circa 20 milioni di italiani (18 milioni quelli con il booster) non ci sarà più bisogno dell’isolamento a casa. La misura va anche oltre le valutazioni degli esperti del Cts che ieri nella loro riunione erano stati più cauti: il suggerimento degli scienziati era una mini quarantena di 5 giorni per tutti i vaccinati e l’esclusione solo per i lavoratori dei servizi essenziali.

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ECCO IL COMUNICATO INTEGRALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO:

COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale
  • .Quarantene
  • Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.Capienze

    Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

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