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Ddl Export Armamenti

Tutte le novità del ddl export armamenti approvato dal Senato

L'Aula del Senato ha approvato il ddl di iniziativa governativa che detta nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. Ora il provvedimento passa alla Camera. Tutti i dettagli

Via libera dall’Aula del Senato al ddl di modifica della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina la normativa sull’export di armamenti dell’industria della difesa nazionale.

Il disco verde è arrivato con 83 sì, 42 no e nessun astenuto.

Con il provvedimento si introducono “alcuni aggiornamenti” al fine di “rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall’evoluzione del contesto internazionale”. È quanto si legge nella relazione al provvedimento che consta di un solo articolo e che passera quindi all’esame della Camera.

Lo scorso 3 agosto infatti il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, aveva approvato un disegno di legge per introdurre modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Ovvero la legge in base la quale, per esempio, era vietata l’esportazione di bombe e missili verso l’Arabia Saudita così come agli Emirati Arabi Uniti, per impedirne l’utilizzo nel conflitto nello Yemen (embarghi entrambi revocati l’anno scorso).

Tutti i dettagli.

IL RIPRISTINO DEL CISD

Tra le principali novità, il provvedimento ripristina presso la presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (Cisd), composto dal presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai ministri degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. Il fine è quello di “assicurare un coordinamento adeguato al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di armamento”.

IL RUOLO

Il ruolo del Cisd è quello di stabilire indirizzi generali per l’applicazione della legge che regola la materia (la legge 185/1990) e direttive generali per i trasferimenti di armi nonché di definire criteri generali per l’applicazione dei divieti alle cessioni di materiali.

Finora, la struttura che regolava la legge 185 era all’interno del ministero degli Esteri: l’agenzia Uama, ovvero Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento a cui spettava autorizzare o meno il commercio di armamenti. Da tempo l’industria della difesa aveva lanciato un appello al Parlamento affinché modificasse la legge per snellire i processi autorizzativi. Ora il governo ha provveduto.

Sempre il Cisd ha il compito di applicare i divieti stabiliti dalla legge 185/1990 che non derivino da obblighi internazionali.

In particolare il Cisd avrà quindici giorni di tempo per esaminare i divieti proposti dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale “decorso inutilmente il termine (…), la proposta del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale si intende accolta”, si legge nel testo.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

Inoltre, il Ddl punta alla semplificazione degli obblighi per le imprese, ampliando il termine da 180 giorni a 12 mesi per la presentazione della documentazione sulle operazioni di trasferimento; nel contempo si prevede l’inasprimento delle sanzioni in caso di mancata presentazione della documentazione che passano da una forchetta tra i 150 e i 1.500 euro a quella tra i 500 e i 2mila euro. Con il Ddl si precisa che gli obblighi di comunicazione delle transazioni bancarie in materia sono in capo a banche e intermediari finanziari.

LE NOVITÀ PER LE BANCHE

Non solo, abrogato l’obbligo che prevedeva che la relazione al Parlamento contenesse “un capitolo sull’attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge”, sulla base dei dati trasmessi dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Resta ferma, invece, la disposizione che prevede che tutte le transazioni bancarie in materia debbano essere notificate al Mef che deve autorizzarle entro 30 giorni.

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