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Giorgetti

Perché sale la febbre politica sulla referendite

I Graffi di Damato

La raccolta anche digitale delle firme per promuovere il referendum abrogativo in tutto o in parte di leggi ordinarie, o atti aventi valore di legge, previsto dall’articolo 75 della Costituzione, ha provocato polemiche a volte persino stucchevoli – giustamente lamentate sul Riformista dall’espertissimo Giovanni Guzzetta – sul pericolo che si finisca così per consentire un uso così facile di questo diritto da indebolire ulteriormente il sistema parlamentare. Che già soffre di suo per molte ragioni, fra le quali spicca la crisi identitaria e organizzativa dei partiti, inevitabilmente proiettata sul Parlamento.

Il pericolo di un indebolimento del sistema parlamentare da un ricorso troppo frequente all’istituto referendario – chiamiamola pure referendite – certamente esiste. Ma dubito che il rimedio migliore sia quello, subito prospettato invece anche da fior di costituzionalisti, oltre che da politici, di vanificare la digitalizzazione delle firme – appena consentita con una legge approvata all’unanimità dalle stesse Camere senza che nessuno se ne accorgesse, come ha fatto notate Guzzetta – chiedendone di più: per esempio, 800 mila contro le 500 mila richieste dalla Costituzione in vigore dal 1948. Né sarebbe il caso di tornare a difendere la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto richiesta per considerare valido il risultato della conta fra i sì e i no all’abrogazione. Questo cosiddetto quorum ha in qualche modo distorto l’astensione, trasformandola in un sostanziale voto contrario.

Esiste un modo più semplice, direi più pulito, di evitare il rischio di trasformare il referendum abrogativo in una continua, defatigante contrapposizione fra le Camere che approvano una legge e gli elettori che gliela bocciano, sconfessando così la maggioranza che essi stessi nelle precedenti elezioni politiche hanno determinato o concorso a determinare, e aumentando così la cosiddetta ingovernabilità del Paese. Cui già ogni tanto il presidente di turno della Repubblica supplisce allestendo dichiaratamente esecutivi estranei alle abituali o normali “formule” politiche, come quelli balneari o di solidarietà nazionale della cosiddetta prima Repubblica, o quelli tecnici della seconda.

Basterebbe, a mio avviso, introdurre una modifica alla legge di disciplina del referendum abrogativo perché non si possa promuovere l’abrogazione parziale o totale di una legge prima che sia trascorso un certo periodo di tempo dalla sua approvazione in Parlamento. Se ne deve cioè consentire l’applicazione sufficiente a verificarne e valutarne gli effetti, a tutela quanto meno del buon senso. Del resto, il caso volle – ma non deve essere solo un caso, magari cercato con espedienti politici come il ricorso ad elezioni anticipate – che il referendum abrogativo disciplinato nel 1970, con 22 anni di ritardo dall’entrata in vigore della Costituzione, per consentire un tentativo di rivalsa ai cattolici, appena sconfitti in Parlamento sul divorzio, fosse indetto già nel 1972 ma rinviato al 1974. Quel tempo servì anche a valutare meglio, più consapevolmente, la legge che fu infatti confermata dagli elettori. Una famosa vignetta spumeggiante di Giorgio Forattini immortalò la sconfitta dell’allora segretario della Dc Amintore Fanfani, che aveva improvvidamente cavalcato quel referendum come una crociata sottovalutando l’evoluzione laica dell’Italia.

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