“Alcuni potrebbero pensare che abbandonare queste aspirazioni [dell’Ucraina di aderire alla Nato, ndr] potrebbe aiutare ad evitare una guerra disastrosa. Questo, tuttavia, non è più solo una questione di volontà politica ma di diritto costituzionale”.
A scriverlo sono Viktoriia Lapa, academic fellow dell’Università Bocconi, e Justin Frosini, professore associato di diritto pubblico comparato del medesimo ateneo privato milanese, in un articolo pubblicato su Verfassungsblog.
Dal 2019, infatti, spiegano, “la prospettiva di entrare nella Nato è inclusa nella Costituzione ucraina e questo vincola legalmente il governo ucraino per quanto riguarda la sua politica estera”.
Inoltre, “si potrebbe sostenere che ritirare la richiesta di adesione alla Nato sarebbe incostituzionale”.
IL RUOLO DI POROSHENKO
La modifica della Costituzione volta a rafforzare “l’impegno dell’Ucraina verso l’adesione all’Unione europea e l’integrazione euro-atlantica ha avuto luogo durante il mandato dell’ex presidente Petro Poroshenko” – ricordano Lapa e Frosini – il quale ne aveva fatto uno dei principali punti della sua campagna presidenziale.
Ovviamente i politici ucraini non erano tutti favorevoli ma il Parlamento ucraino, il 7 febbraio 2019, ha adottato le modifiche alla Costituzione con 335 (su 450) voti a favore.
LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE
Il Parlamento ucraino, si legge nell’articolo, ha modificato il preambolo e diversi articoli della Costituzione riguardanti le competenze di alcuni dei suoi principali organi di governo. In particolare, riferiscono gli autori:
– Nel preambolo dopo le parole “l’armonia civile sul territorio dell’Ucraina” è stato aggiunto il seguente passaggio: “e riaffermando l’identità europea del popolo ucraino e l’irreversibilità del percorso europeo ed euro-atlantico dell’Ucraina”;
– Il paragrafo 5 della prima parte dell’articolo 85 (competenze del Parlamento dell’Ucraina) è ora formulato come segue: “determinazione dei principi di politica interna ed estera, attuazione del corso strategico dello Stato verso la piena adesione dell’Ucraina all’Unione europea e all’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico”;
– L’articolo 102 (il presidente dell’Ucraina) ha ora una terza sezione che afferma quanto segue: “Il presidente dell’Ucraina è il garante dell’attuazione del percorso strategico dello Stato verso la piena adesione dell’Ucraina all’Unione europea e all’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico”.
– L’articolo 116 (il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina) è stato modificato in modo da aggiungere il punto 11 che afferma quanto segue: “assicura l’attuazione della rotta strategica dello Stato per l’acquisizione della piena adesione dell’Ucraina all’Unione Europea e all’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico”.
PERCHÉ QUESTE PAROLE HANNO UN VALORE GIURIDICO
Queste parole, scrivono Lapa e Frosini, per alcuni studiosi sono “ridondanti e prive di qualsiasi valore giuridico” perché la legislazione ucraina esistente mirava già a perseguire l’integrazione euro-atlantica sulla base della legge “sulla sicurezza nazionale”.
Tuttavia, per gli autori, “da un punto di vista giuridico non si può ignorare il fatto che ‘costituzionalizzare’ l’integrazione euro-atlantica potrebbe avere anche conseguenze giuridiche”. Questo perché “prima di tutto, – spiegano gli esperti – è ovvio che il riferimento all’integrazione euro-atlantica in relazione all’esercizio delle funzioni degli organi di governo fornisce meno flessibilità ai futuri governi in termini di definizione delle politiche”.
“Non c’è dubbio – si legge nell’articolo – che il riferimento alla Nato nella Costituzione ha valore legale e qualsiasi inversione dell’integrazione nord-atlantica implicherebbe la modifica della Costituzione ucraina”.
ESEMPIO PRATICO
Gli autori portano poi l’esempio dell’art. 9 della Costituzione ucraina, il quale “dice che entrare in accordi internazionali che sono contrari alla Costituzione è consentito solo dopo aver modificato la Costituzione dell’Ucraina di conseguenza. Infatti, se il presidente ucraino – che ha il diritto di firmare, sospendere e terminare certi accordi a nome del popolo ucraino – decidesse, attraverso un decreto, di mandare all’aria l’accordo con cui l’Ucraina ha stabilito la cooperazione con la Nato nel 1997, allora 45 membri (o più) del Parlamento dell’Ucraina, la Corte Suprema o il Commissario della Verkhovna Rada per i diritti umani potrebbero presentare un reclamo davanti alla Corte Costituzionale contestando la costituzionalità di tale decreto presidenziale”.
Ma questo non vale solo per il Presidente dell’Ucraina, lo stesso discorso si applicherebbe anche alle azioni del Parlamento “se adottasse qualsiasi legge che andasse contro le aspirazioni euro-atlantiche dell’Ucraina”. “Infatti, – prosegue l’articolo – una tale legge potrebbe essere contestata come incostituzionale davanti alla Corte Costituzionale dell’Ucraina dal Presidente dell’Ucraina, dalla Corte Suprema o dal Commissario della Verkhovna Rada per i diritti umani”.
I PASSI DELL’UCRAINA VERSO LA NATO
Lapa e Frosini ricordano poi che prima ancora delle modifiche alla Costituzione, l’Ucraina aveva già iniziato a cooperare con la Nato nel 1997 entrando in una Carta di una partnership distintiva. La richiesta di adesione alla Nato, invece, è arrivata nel 2008 al vertice di Bucarest.
LA DICHIARAZIONE DEL VERTICE DI BUCAREST
Il paragrafo 23 della dichiarazione del vertice di Bucarest, riportano gli autori, recita come segue: “La Nato accoglie con favore le aspirazioni euro-atlantiche dell’Ucraina e della Georgia per l’adesione alla Nato”.
Nel giugno 2020, tuttavia, a distanza di 12 anni, l’Ucraina viene riconosciuta dalla Nato solo come Enhanced Opportunities Partner, un rapporto che permette maggiore cooperazione “tra alleati e partner che hanno dato contributi significativi alle operazioni e alle missioni guidate dalla Nato”.
IL BIVIO DELL’UCRAINA
A breve però, concludono Lapa e Frosini, l’Ucraina potrebbe trovarsi costretta “dalla Russia o anche dai suoi alleati occidentali” di fronte a un bivio: “scegliere tra il pieno rispetto della Costituzione (come modificata nel 2019) e la protezione dell’integrità territoriale dello Stato”.