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Natale, che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Domande e risposte sul decreto Conte

Con l’approvazione del cosiddetto Decreto “Natale" sul portale del governo sono state aggiornate le Faq in tema di spostamenti. Ecco domande e risposte, con le slide di Palazzo Chigi

Con l’approvazione del cosiddetto Decreto “Natale” (Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172) sul portale del governo sono state aggiornate le Faq in tema di spostamenti.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio è possibile tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se ci si trova in un’altra Regione?

Sì, rappresenta un motivo legittimo di spostamento.

È possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?

Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili.

Durante le feste è consentito visitare amici o parenti?

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione ove si vive o si ha la residenza. Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio:

  • Il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio è possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, pure verso altri Comuni, entro la stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone, oltre i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • il 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio è possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, entro il proprio Comune, e anche visitare amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, entro la stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni, e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, è possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Ammessa la visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Cosa si intende per “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

Residenza: il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

Domicilio: il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

Abitazione: ai fini dell’applicazione del dpcm l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza, con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.

È possibile spostarsi nella seconda casa?

Tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione, ma sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

È possibile, per coniugi/partner che vivono in città diverse, trascorrere insieme le feste?

Solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.

Le regole saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area?

Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.

Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni del “decreto Natale”, che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni, e quindi:

  • 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse”;
  • 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni”.

Dopo il trasferimento presso la seconda casa in un’altra regione, è possibile spostarsi e tornare?

No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia: posso andare a trovarli per le feste?

No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo?

Fino al 23 dicembre sì, ma restando all’interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22. Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo entro la stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone, oltre i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Come è regolato lo spostamento per separati/divorziati verso i figli?

Tali spostamenti sono motivati da “necessità”, quindi non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ho dei parenti non autosufficienti, posso andare a far loro visita?

Lo spostamento per fornire assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. E’ possibile spostarsi solo per le persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza.

È consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo?

Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:

  • all’interno dello stesso Comune;
  • dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

Cosa si intende per “motivi di necessità”?

La valutazione della sussistenza di motivi di necessità è rimessa all’Autorità competente indicata dall’art. 4, c. 3, d.l. n. 19 del 2020 (per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm è il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può far pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, in virtù degli artt. 18 e seguenti della Legge. n. 689/1981.

Quali sono le sanzioni?

Ai sensi dell’art. 1, c. 3, del “decreto Natale”, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi è rimessa all’Autorità competente (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge n. 689/1981.

 

 

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