La politica non perde occasione per polemizzare e a proposito della proposta Delrio di un ddl sull’antisemitismo.
Mi domando se il Parlamento conosca lo stato dei fatti e degli tti su questo argomento che sicuramente va affrontato con determinazione ora e non rimandarlo pretestuosamente.
Rappresento il Mur in un tavolo tecnico interministeriale che ha elaborato con tenacia e convinzione per oltre un anno la nuova “Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo” insieme a rappresentanti della presidenza del Consiglio dell’associazionismo ebraico e del mondo accademico; un testo che, nella seduta del 19 febbraio 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato.
La nuova Strategia nazionale incardinata in una prospettiva quinquennale (2025-2029) si sviluppa su cinque linee d’azione: ricerca e raccolta dati e analisi per definire il quadro di situazione e le sue matrici, tenerlo costantemente aggiornato, integrarlo e comunicarlo; formazione nella scuola a tutti i livelli, nelle università e nel mondo dello sport e del lavoro, inclusa la Pubblica Amministrazione in tutte le sue articolazioni; valorizzazione della cultura della memoria, attraverso l’individuazione di percorsi significativi e commemorazioni, promossa dal ministero della Cultura e da enti e associazioni pubblici e privati, nella quale coinvolgere i ministeri interessati e le istituzioni culturali; garanzia della sicurezza delle comunità ebraiche e sviluppo della conoscenza delle loro attività di vita e di culto; attenzione massima alla dimensione digitale, coinvolgendo gli altri Stati, la Commissione europea, i grandi gestori e le Istituzioni che assicurano monitoraggio e formazione nel settore.
La strategia ha comportato la costituzione di gruppi di lavoro per approfondire le azioni concrete e stabilire raccordi e progetti multidisciplinari e il lavoro che abbiamo portato avanti prevede un impegno sistematico e attento alle dinamiche delicate che abbiamo incontrato in questi periodi di contrapposizione politica. Peraltro la difficile fase di ri-esplosione del fenomeno, a livello mondiale e in Europa e in Italia, in seguito agli attentati terroristici di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023 e alla crisi che si è estesa ad altre aree mediorientali, ha reso ancor più necessaria la rielaborazione della strategia da adattare alla situazione di riacutizzazione, anche nella oggettiva constatazione che l’antisemitismo non è stato mai debellato e che si ripropone sempre sotto nuove forme.
Dopo la tragedia della Shoah, l’antisemitismo non era scomparso: s’era solo nascosto nelle pieghe delle contraddizioni sociali, come assopito, ma il tempo trascorso e l’affievolimento del ricordo e della memoria l’hanno fatto uscire dallo stato di latenza e riemergere in modalità e forme diverse. Siamo in presenza di un pregiudizio antisemita strisciante, che si ripropone, soprattutto facendo leva sul difetto di conoscenza di una parte della pubblica opinione, per dare spiegazioni al complicato mondo in cui viviamo e alla complessità delle crisi internazionali: è la lettura grossolana e superficiale della intricata realtà con la lente antisemita.
Voglio ricordare che nel gennaio 2021 il Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo dell’IHRA, nominato con DSG del 16.06.2020, ha pubblicato la Relazione finale contenente la proposta di una Strategia nazionale contro l’antisemitismo, in attuazione di quanto richiesto dal Consiglio dell’Unione europea nella Dichiarazione n. 13637/20 del 2 dicembre 2020. Dunque siamo ancora e più che mai impegnati per lo sviluppo delle complessive “68 azioni” strumentali al conseguimento dei “22 obiettivi” (utili alla concreta attuazione delle “5 linee strategiche”), alcuni dei quali richiedono tempi di sviluppo sul medio/lungo periodo (anche per il necessario ricorso a specifiche forme di finanziamento, governative ed europee), si è ritenuto di dare alla Strategia nazionale una ragionevole prospettiva quinquennale, che richiede da parte del tavolo tecnico di lavoro una continua verifica dello stato di attuazione degli impegni che le amministrazioni si assumono, coadiuvando l’attività del coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo a cui ne spetta la complessiva e periodica verifica a cadenza annuale – della attuazione delle singole linee strategiche perché lo sviluppo sia sistematico e proattivo.
Dunque abbiamo bisogno di tutto il buonsenso della politica che sostenga questo percorso complicato e necessario senza tensioni poiché le norme a tutela esistono già e basterebbe applicarle con coraggio. Gli strumenti normativi di contrasto agli episodi di odio e discriminazione antisemita previsti nell’ordinamento penale vigente sono quelli predisposti:
- dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 – Prevenzione e repressione del delitto di genocidio
- dall’art. 3, lett. a) e b), l. 13 ottobre 1975, n. 654, successivamente modificato dalla legge 16 giugno 2016, n.15, che punisce i reati di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale ed etnico, nonché di istigazione a commettere e di commissione di atti di discriminazione, di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- dall’art. 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con l. 25 giugno 1993, n. 205, che punisce i reati di chi, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti simboli propri o usuali di quei gruppi, organizzazioni, associazioni o movimenti richiamati dall’art. 3, legge 654/1975;
- dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che, codificando le menzionate leggi speciali, ha introdotto nel capo III del libro II (dei delitti contro la libertà individuale) la sezione I-bis dedicata ai delitti contro l’uguaglianza, con la previsione dei reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) e di un’aggravante applicabile a tutti i reati commessi con le medesime finalità di discriminazione (art. 604-ter c.p.);
- dai reati previsti al titolo IV, libro II, c.p., dedicato ai delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.
Nel diverso ambito civilistico, gli artt. 43 e 44 d.lgs. n. 286/1998, come emendato dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (T.U. immigrazione), la disciplina di tutela contro gli atti discriminatori legati alla razza, al colore, all’origine etnica o nazionale, alle convinzioni e pratiche religiose, nei diversi contesti sociali (P.A., pubblici servizi, lavoro, iniziativa economica, ecc.), che abbiano “lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
È ora di proseguire senza altri dubbi e pretesti.






