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Botta e risposta tra Gian Carlo Caselli e Francesco Damato

La lettera di Gian Carlo Caselli a Start Magazine

Gentile direttore,

scrivo con riferimento al “Graffio” di Francesco Damato che Start magazine ha pubblicato il 3 aprile scorso.

Ringrazio Damato, senza infingimenti retorici, per la stima che mi dichiara, a parte la delusione che gli provoca ”l’insistenza” con la quale “tante volete (ho) sostenuto la colpevolezza” di Andreotti per collusione con Cosa nostra fino al 1980. Purtroppo mi tocca deluderlo ancora una volta, perché non è questo ( semmai sono altri…) un caso per il quale io potrei pensare ad “un po’ di rimorso”.

Senza iattanza, ripeto infatti che l’incontrovertibile verità processuale è questa: la Cassazione (28.12.04) ha confermato in via definitiva ed irreversibile la sentenza della Corte d’Appello ( 2.5.03). Si può arzigogolare quanto si vuole, ma quel che fa testo è il dispositivo delle sentenze. E ormai “è cassazione”( come si diceva una volta per indicare una cosa di cui non si può più dubitare) quel che sta scritto nel dispositivo della sentenza di appello, poi confermato – appunto – dal dispositivo della Cassazione. E cioè che fino alla primavera del 1980 l’imputato ha “commesso” (sic) il reato di associazione a delinquere con Cosa nostra . Reato prescritto a causa del tempo decorso dalla sua commissione ma pur sempre “commesso: come dimostrano le prove concrete e sicure elencate in motivazione ( la si può trovare su internet). Soltanto dopo il 1980 si parla di assoluzione ( sia pure in forma di fatto dubitativa), ma prima di questa data neanche un po’. Per cui sostenere che un imputato è stato “assolto per aver commesso il reato” è non solo un errore giuridico: è anche un ossimoro contrario a logica e buon senso. E allora gli ostinati “irriducibili” come me andrebbero quanto meno… capiti.

Tanto più che non esiste in natura un imputato che ricorre in cassazione contro la sentenza che lo dichiara non colpevole. Andreotti invece ha fatto ricorso e la cassazione respingendolo lo ha condannato alle spese. Del resto, dispositivo a parte, la cassazione scrive testualmente: “A conclusione della disamina che precede è appena il caso di aggiungere che, relativamente ai fatti trattati [ fino al 1980], la Corte di Appello ha applicato la prescrizione con la conseguenza non secondaria che, in questa, sede, la sua statuizione potrebbe essere oggetto di annullamento solo ove fosse evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, situazione che quanto sopra precisato, in ogni caso, non consente di affermare”. Giuridichese a parte, vuol dire che fino al 1980 l’imputato è colpevole.

Grazie per l’attenzione

Saluti cordiali

Gian Carlo Caselli

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RISPONDE FRANCESCO DAMATO:

“Francamente non mi aspettavo da Giancarlo Caselli una risposta diversa, per quanto auspicata. Ciascuno rimane della propria opinione, nella speranza da parte mia, da buon cristiano, che la giustizia divina sia migliore di quella terrena”. (f.d.)

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