La riforma Nordio è accusata di spezzare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, allo scopo di sottoporre la magistratura all’arbitrio dei governi (ovvero dell’attuale esecutivo che avrebbe delle mire autoritarie fino alle ambizioni quirinalizie di Giorgia Meloni). Gli argomenti del fronte del No si basano sulla menzogna.
Nella loro propaganda – dove si usa impropriamente il termine “giudici” mentre si tratta di “pm” – i difensori dell’autonomia “pelosa” della magistratura ignorano a bella posta quanto sta scritto, dopo la riforma, nell’articolo 104 Cost. Nella nuova versione è specificato che l’ordine giudiziario è composto da magistrati giudicanti e requirenti, garantendo l’indipendenza di entrambe le carriere e l’autogoverno da parte di due distinti CSM, i cui componenti vengono individuati attraverso il sorteggio per eliminare il mercimonio tra le correnti.
Nella riforma, poi, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura requirente sono ribadite in una norma di rango costituzionale (l’art.104, appunto), mentre nella disciplina vigente l’art. 107 Cost. (ultimo comma) si limita a sancire che “Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” (ovvero da una legge ordinaria).
Quanto all’accusa di profanare l’indipendenza della magistratura, il fronte del No dovrebbe spiegare come sia possibile per il governo e la maggioranza perseguire questo proposito infausto senza che vi sia uno straccio di legge in proposito. Infatti, nei Paesi in cui il pm (non il giudice) è subordinato all’esecutivo, la norma è scritta a chiare lettere.
Francia
L’Ordinanza del 1958 (e successive modifiche) individuava due figure distinte: les magistrats du siège (ovvero la magistratura giudicante di cui all’articolo 4) e les magistrats du parquet (ovvero la magistratura requirente di cui all’articolo 5). Anche nella definizione si vede la diversa considerazione di cui godono le due funzioni: i giudici terzi stanno in alto sul loro seggio; i pm in basso con le altre parti del processo. I primi, senza il loro consenso, sono inamovibili anche in caso di promozione ad incarico più importante; i secondi sono sottoposti alla direzione e al controllo dei loro superiori gerarchici e alla l’autorità del ministro Guardasigilli (della Giustizia). A loro è riconosciuta solo la libertà di parola in udienza.
Germania
La differenza fondamentale delle funzioni tra giudici e P.M. è il fatto che la Procura è strutturata in modo gerarchico, come prescrive il § 146 dell’Ordinamento Giudiziario: “I funzionari della Procura della Repubblica devono attenersi alle indicazioni di ufficio dei loro superiori”. Se tali indicazioni del superiore entrano in conflitto con la visione del diritto e della giustizia del P.M. di grado inferiore, l’Ordinamento Giudiziario prevede due possibilità per superare tale conflitto: il c. d. “diritto di devoluzione” e il “diritto di sostituzione”. Si tratta dunque del diritto del superiore di avocare a sé in ogni momento la questione (diritto di devoluzione) oppure, al contrario, di affidarla a un altro P.M. a lui sottoposto (diritto di sostituzione). Dunque, qualora il superiore abbia l’impressione che il P.M. incaricato agisca sulla base di una visione della pratica diversa dalla sua può senz’altro avocarla a sé o affidarla ad altri. Ma la differenza di funzioni del P.M. rispetto al giudice si evidenzia anche nel fatto che, in ultima analisi, il Ministro della Giustizia ha un potere di indirizzo rispetto alla Procura della Repubblica: rispetto alla Procura della Repubblica Federale presso la Corte di Cassazione tale potere spetta al Ministro federale della Giustizia, altrimenti spetta ai Ministri della Giustizia dei Länder.
Spagna
Venendo alla figura del Pubblico Ministero in Spagna (Ministerio Fiscal), occorre precisare che tale figura non appartiene al potere giudiziario, con la conseguenza che non sarà possibile riconoscergli le prerogative costituzionali riconosciute a giudici e magistrati. Da sottolineare è anche la dipendenza del Ministerio Fiscal dal potere esecutivo. Inoltre è tuttora prevista figura del giudice istruttore che aggiungendosi alla mancata indipendenza della pubblica accusa non rientrano in un sistema maggiormente accusatorio.
Belgio
In Belgio, invece, i membri del Pubblico Ministero sono nominati dal Re su proposta del Ministro della giustizia, sotto la cui autorità esercitano le loro funzioni. Inoltre, è stato fissato, a differenza della Spagna, il principio d’indipendenza del Pubblico Ministero belga, ma il Ministro della giustizia può ordinare l’esercizio dell’azione penale o emanare direttive obbligatorie di politica criminale.
Paesi Bassi
Nel diritto penale olandese, il Pubblico Ministero (Openbaar Ministerie) è un organo nazionale che assicura il rispetto della legge, dirigendo le indagini e perseguendo i reati, con un ruolo centrale nella funzione requirente e di accusa, operando sotto l’egida del Ministro della Giustizia, ma con autonomia nell’azione penale, e i cui rappresentanti (Procuratori) sono tenuti a agire in modo equo e imparziale, raccogliendo prove a favore e contro l’imputato. Sul piano gerarchico il pm risponde al Collegio dei Procuratori Generali (College van Procureurs-generaal) a livello nazionale, mentre politicamente è sottoposto al Ministro della Giustizia.
Da questo breve e parziale excursus emergono alcuni aspetti inconfutabili: a) anche laddove le procure e i pubblici ministeri sono sottoposti a vincoli gerarchici interni all’ordinamento o da parte del governo, in quei Paesi non sono stati sovvertiti né l’ordine democratico né lo Stato di diritto; b) soprattutto sono chiare ed esplicite le norme che dispongono un ruolo dei pm subordinato al governo e sono diverse da quelle la cui modifica, in Italia, viene tacciata di lesa maestà della giustizia.
A dire la verità è sicuramente più onesta la posizione di quanti – da ultimo Goffredo Bettini – hanno deciso di votare No per ostilità verso il governo Meloni, evocando leggende metropolitane inesistenti nella legge Nordio. Costoro si assumono comunque una responsabilità storica: quella di contrastare un obiettivo di libertà dei cittadini da un potere anomalo e deviato (a volte persino golpista) delle procure che, in caso di vittoria del No acquisteranno ancora più potere al pari di una nuova Santa Inquisizione. Vale la pena di mortificare il diritto dei cittadini ad un giusto processo al solo scopo dell’esito delle elezioni del 2027?
Un’ultima osservazione: nel programma elettorale del Pd del 2022 stava scritto: “Proponiamo di istituire con legge di revisione costituzionale un’Alta Corte competente a giudicare le impugnazioni sugli addebiti disciplinari dei magistrati e sulle nomine contestate”.






