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Di Maio

Gianluigi Paragone e il vincolo di mandato. Il Bloc Notes di Magno

L'espulsione di Gianluigi Paragone e la vexata quaestio del vincolo di mandato e di come esso venga interpretato e gestito all'interno del Movimento 5 Stelle. Il Bloc Notes di Michele Magno

L’espulsione di Gianluigi Paragone dal M5s, reo di aver criticato il suo gruppo dirigente e di aver votato contro la legge di bilancio della maggioranza, ripropone la vexata quaestio del vincolo di mandato e di come esso, al di là divieti costituzionali, venga interpretato e gestito all’interno del movimento.

Mi sia consentito, allora, di tornare sull’argomento richiamando la tesi di chi è stato il più autorevole teorico novecentesco del mandato imperativo, Hans Kelsen. Strenuo difensore della Repubblica di Weimar (1919-1933) anche quando sembrava imminente il suo collasso, il grande giurista praghese finì col colpire al cuore le stesse fondamenta della democrazia pluralista. Secondo il vate della dottrina pura del diritto, “la moderna democrazia si fonda interamente sui partiti politici, organi della volontà dello Stato e intermediari fra questo e gli individui, con la funzione di selezionare la classe dirigente e rappresentare i bisogni della società” (“Essenza e valore della democrazia”, 1920-1921). Il ruolo del parlamentare viene così declassato da rappresentante della nazione a funzionario di partito.

Il Parlamento kelseniano, in altre parole, è un organo tecnico di composizione della volontà dei partiti politici. Questa visione lo spinge ad avanzare un’ipotesi eversiva: “Ci si potrebbe accostare all’idea di non costringere i partiti a mandare in Parlamento un certo numero, proporzionale alla loro forza di deputati individualmente determinati, che -sempre gli stessi- partecipino alla decisione di ogni più disparata questione, ma di lasciare ad essi la possibilità di delegare, a seconda delle esigenze connesse con la discussione e la deliberazione delle varie leggi, degli esperti scelti nel proprio seno, i quali partecipino di volta in volta alla decisione col numero di voti spettanti al partito secondo la proporzionale” (“Il problema del parlamentarismo”, 1925).

Questa ipotesi ha un inevitabile corollario: poiché la funzione di un deputato è subordinata al suo rapporto fiduciario col partito, ne discende che egli deve decadere quando cessa di appartenere alla lista nella quale si è presentato. Si può dire, in conclusione, che Kelsen aveva visto giusto quando ravvisava nell’allargamento del suffragio e nei partiti di massa le cause principali della trasformazione del sistema parlamentare. Non può dirsi altrettanto, però, quando sacrifica il libero mandato sull’altare della ineluttabile incorporazione dei partiti nella vita statale.

Infatti, può il mediatore (il partito) sostituire il mediato (il rappresentante e, insieme, il rappresentato)? Se la risposta è sì, allora valgono le pagine di Carl Schmitt sul principio d’identità come base di legittimazione dei regimi totalitari, e l’inquietante conclusione cui perviene: “In particolare, una dittatura è possibile solo su un fondamento democratico” (“Dottrina della Costituzione”, 1928). Se invece la risposta è no, perché significherebbe la resa alle forme più estreme di populismo, ogni stravolgimento dell’articolo 67 (“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”) va respinto con estrema fermezza.

Del resto, benché mutuato dall’articolo 41 dello Statuto Albertino (1848), non per questo i suoi estensori erano ignari che la libertà del parlamentare doveva fare i conti con una società solcata da divisioni sociali e fratture territoriali profonde, e che i partiti di massa si erano ormai affermati come i principali collettori del consenso popolare. Nel 1946 (quando fu licenziato dalla seconda Sottocommissione), inoltre, era del tutto chiaro che la disciplina di partito poteva condizionare la condotta del singolo parlamentare, ma non doveva mettere in discussione la sua autonomia. Lo ha ribadito già nel 1964 una memorabile sentenza della Consulta (relativa alla controversa nazionalizzazione dell’energia elettrica), laddove recita: “Il divieto di mandato imperativo comporta che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma [corsivo mio] potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito”.

Nessuna norma: è chiaro?

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