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Ordinamento Militare

Difesa, ecco cosa prevede il nuovo regolamento sui sindacati militari

Ok preliminare dal Consiglio dei ministri a Regolamento su Codice ordinamento militare. Il provvedimento è da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica. Tutti i dettagli

Via libera al nuovo regolamento sull’ordinamento militare.

Il Consiglio dei ministri del 20 marzo, su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, per l’adeguamento e il coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192.

Lo scorso novembre è avvenuta infatti l’approvazione del decreto delegato di coordinamento legislativo che prevede l’inclusione, nel Codice dell’ordinamento militare, delle norme sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Apcm). Il provvedimento ha incluso, nel Codice dell’ordinamento militare, nel pieno rispetto e in attuazione dei principi indicati della Corte costituzionale, il riconoscimento della libertà sindacale al personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare nonché le relative e peculiari modalità di esercizio.

Inoltre, la legge di bilancio per il 2024-2026 ha previsto la possibilità di concedere ai rappresentanti delle Apcm una licenza speciale per le attività sindacali, fino all’emanazione del decreto che provvederà alla ripartizione dei distacchi e dei permessi retribuiti alle Apcm.

Tutti i dettagli.

LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE PER IL PERSONALE MILITARE

La legge n. 46 del 2022 stabilisce in primo luogo (art.1) che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o interforze. L’adesione a tali associazioni è libera, volontaria e individuale.

Non possono aderirvi i militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, del COM, limitatamente alla categoria degli allievi. Le associazioni curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di competenza, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze cui appartengono e che l’adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali (art. 5).

LE MATERIE DI COMPETENZA

Le materie di competenza sono: a) il rapporto di impiego del personale militare; b) l’assistenza e consulenza fiscale (solo favore dei propri iscritti); c) l’inserimento nell’attività lavorativa esterna di coloro che cessano dal servizio militare; d) le provvidenze per gli infortuni e le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; e) le pari opportunità; f) le prerogative sindacali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; g) gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

In relazione alle richiamate materie le associazioni possono: presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari; chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

È invece esclusa dalle loro competenze la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio. L’articolo 11 della legge attribuisce alle associazioni i poteri negoziali per la contrattazione nazionale di comparto.

COSA PREVEDE IL NUOVO REGOLAMENTO SUL CODICE ORDINAMENTO MILITARE

Quindi l’intervento – spiega la nota di palazzo Chigi al termine del Cdm di ieri – modifica il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (Tuom) in modo da coordinare le norme che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.

In particolare, a seguito delle modifiche all’articolo 1476 (Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare) del Codice dell’ordinamento militare (Com), il quale riconosce il diritto di libera organizzazione sindacale agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e il diritto degli stessi di aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari (Apcsm), si sostituisce nel Tuom la disciplina relativa alla rappresentanza militare con le Apcsm riconosciute rappresentative.

I PROSSIMI STEP

Infine, “nonostante questo passo avanti, mancano ancora alcuni tasselli fondamentali per il pieno esercizio della libertà sindacale da parte dei militari”, sottolinea Infodifesa.

Al momento non è esercitata infatti la delega di cui all’articolo 9, commi 15 e 16, relativa al decreto legislativo riguardante le limitazioni all’esercizio dell’attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa.

Ai fini dell’emanazione di tale decreto legislativo, infatti, è necessario (articolo 9, comma 16) sentire il parere delle associazioni rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13 della legge 46/2022, ma al momento, il competente Ministro per la Pubblica Amministrazione non ha ancora riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale di nessuna delle associazioni iscritte all’albo del Ministero della difesa (per il 2023, l’articolo 12 del D.L. n. 132/2023 ha prorogato di un mese il termine di rilevazione della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, dal 31 dicembre al 1° gennaio 2024).

A tale proposito, è stato approvato il disegno di legge governativo (A.C. 1538, divenuto legge n. 201/2023 ) il cui articolo 1 estende di ulteriori 12 mesi il termine per l’esercizio della delega prevista dall’articolo 9, comma 15, della legge 46/2022, quindi fino al 27 novembre 2024.

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