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Sanzioni

Decreto legge Sicurezza, ecco il testo approvato dal Consiglio dei ministri

Ecco il testo del decreto legge "Sicurezza" voluto da Salvini approvato dal Consiglio dei ministri di oggi

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E
ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA, MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI
ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, NONCHE’ MISURE PER LA
FUNZIONALITA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO”.

QUI IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

QUI LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a
garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al
contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, al miglioramento del circuito
informativo tra le Forze di polizia e l’Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle
infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero
dell’interno;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti finalizzati a
migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso il
rafforzamento della sua organizzazione, nell’intento di potenziare le attività di contrasto alle
organizzazioni criminali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e
alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del….;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico

QUI IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

QUI LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE

EMANA
il seguente decreto-legge

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E
CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA

Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo

Art. 1
(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell’ottemperanza al provvedimento di
allontanamento dalla casa familiare)
1. All’articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo le parole “571,” è
aggiunta la seguente: “572,” e dopo le parole: “612, secondo comma,” è aggiunta la
seguente: “612-bis,”.

Art. 2
(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del
terrorismo)
1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all’articolo l del decreto del
Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, i
dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio
di un autoveicolo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di
noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
2. Il predetto Centro elaborazione dati procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi
del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o
dell’Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi,
dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal
raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma l, il Centro
elaborazione dati provvede ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle
Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo
comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a
sette giorni. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei
collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonché di
conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto può essere comunque emanato.
4. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza provvede all’attuazione delle
disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 2-bis
(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia locale)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, il personale dei Corpi di
polizia locale dei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi
di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando
procede al controllo ed all’identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui
all’articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o
di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono definiti le modalità di collegamento al Centro
elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché il numero degli operatori di
polizia locale che ciascun Comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal
comma 1.
3. All’attuazione della presente disposizione si provvede con gli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche mediante rimodulazione della programmazione della spesa.

Art. 3
(Estensione dell’ambito di applicazione del DASPO per le manifestazioni sportive)
1. All’articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei
soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.».

Art. 3-bis
(Estensione dell’ambito di applicazione del DASPO urbano)
1. All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “su cui insistono” sono aggiunte le seguenti: “presidi sanitari,”;
b) dopo le parole “flussi turistici,” sono aggiunte le seguenti: “aree destinate allo
svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli”.

QUI IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

QUI LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE

Art. 4
(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 27
dicembre 2017, n. 205, destinato al Ministero dell’interno per il potenziamento dei sistemi
informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi
diversi)
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all’espletamento dei
compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , per
l’acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo
internazionale, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e
adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell’Interno la spesa
complessiva di 16 milioni di euro per l’anno 2018, di 50 milioni di euro per l’anno 2019, di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, da destinare:
a) quanto a 11,5 milioni di euro per l’anno 2018, a 37,5 milioni di euro per l’anno 2019, a
37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, alla Polizia di Stato;
b) quanto a 4,5 milioni di euro per l’anno 2018, a 12,5 milioni di euro per l’anno 2019, a
12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, al Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018,
allo scopo utilizzando l’apposito accantonamento relativo al Ministero dell’Interno.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-bis
(Disposizioni in materia di blocco stradale)
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole “in una strada ferrata” sono sostituite dalle seguenti:
“in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada
ordinaria o ferrata, ”;
b) l’articolo 1-bis è abrogato;
2. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole “e
degli articoli 473 e 474 del codice penale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché dall’articolo
1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.”.
Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa

Art. 5
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, primo comma, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
“i) quater) ai soggetti condannati per il reato di cui all’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646.”;
b) all’articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c) le parole “La mancata comunicazione comporta l’inammissibilità della
proposta” sono soppresse;
2) la lettera d) è soppressa.
c) all’articolo 19, comma 4, le parole: “quanto ritenuto utile ai fini delle indagini.” sono
sostituite dalle seguenti: “, con le modalità di cui all’art. 11, commi da 2 a 5, del decretolegge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, oltre ai dati identificativi del rapporto, quelli relativi ai saldi ed ai movimenti
inerenti ai rapporti di cui all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, ogni
informazione, relativa ai suddetti rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché
l’ammontare degli importi delle operazioni. L’Agenzia procede a rilasciare le apposite
credenziali per l’accesso in banca dati entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
provvedimento”.
d) all’articolo 67, al comma 8, dopo le parole: “comma 3-bis, del codice di procedura
penale” sono aggiunte le seguenti: “nonché per il reato di cui all’articolo 640 c.p., comma
2, punto 1, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico e per il reato di cui
all’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n.646”.

QUI IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

QUI LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE

Art. 6
(Sanzioni in materia di subappalti illeciti)
1. All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo le parole: “l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda” sono
sostituite dalle seguenti: “la reclusione da uno a cinque anni e con la multa”;
b) al secondo periodo le parole: “l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda” sono
sostituite dalle seguenti: “la reclusione da uno a cinque anni e con la multa”.

Art. 7
(Monitoraggio dei cantieri)
1. All’art. 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “provinciale del
lavoro” sono aggiunte le seguenti: “nonché al prefetto, che ne dà comunicazione alla direzione
investigativa antimafia e al questore territorialmente competenti.”.

Art. 8
(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa)
1. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «I predetti risultati e informazioni possono essere richiesti,
altresì, dai soggetti menzionali nell’articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre.
2011, n. 159, qualora necessari per proporre l’applicazione di una misura di prevenzione
patrimoniale.».
2. L’articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:
“1. Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l’esercizio del potere di proposta di cui
all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i cancellieri dei
tribunali e delle corti di appello hanno l’obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per
via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore
della provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora. Analogo obbligo sussiste
per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l’ufficio G.I.P. del tribunale
in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi
nell’ambito della rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio.”.

Art. 9
(Modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. All’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. Nell’ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, in
relazione ad uno o più settori amministrativi, situazioni anomale o comunque sintomatiche di
condotte illecite o di eventi criminali tali da determinare un’alterazione delle procedure e da
compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali e
provinciali nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, con decreto del
Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è nominato, per ciascun settore, un
commissario quale organo straordinario di amministrazione da individuarsi fra funzionari
dotati di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa, finanziaria e
tecnica in servizio presso gli uffici centrali o periferici del Ministero dell’interno o di altre
Amministrazioni dello Stato, in quest’ultimo caso di concerto con il Ministro competente.
L’organo straordinario di amministrazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell’ente
locale, ne utilizza il personale ed i mezzi operativi, esercita funzioni di sovraordinazione e di
coordinamento del settore interessato ed emana direttive al fine di adottare ogni atto utile a
far cessare le anomalie o illegalità riscontrate e a ricondurre alla normalità l’attività
amministrativa dell’ente, provvedendo in via sostitutiva all’adozione degli atti in caso di
inerzia degli uffici. L’organo straordinario di amministrazione resta in carica per un periodo
di dodici mesi prorogabili fino ad un massimo di diciotto mesi. I conseguenti oneri sono posti
a carico del bilancio del Ministero dell’interno.”;
b) al comma 11 dopo le parole «non possono essere candidati» sono inserite le seguenti: “alle
elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento
Europeo, nonché” e dopo la parola “circoscrizionali” sono soppresse le seguenti: “che si
svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento”.

QUI IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

QUI LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE

TITOLO I- BIS
DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLE
OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI

Art. 9-bis
(Modifiche all’articolo 633 del Codice penale)
1. All’articolo 633 del Codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: “Nelle ipotesi
di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni
congiuntamente alla multa da 206 a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori
dell’invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati.”
Art. 9-ter
(Modifiche all’articolo 266 del Codice di procedura penale)
1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del Codice di procedura penale, le parole: “516 e 517-
quater del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “516, 517-quater e 633 del codice
penale”.
Art. 9-quater
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è
aggiunta la seguente: “i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 633, terzo
comma, del codice penale.”.
Art. 9-quinquies
(Piano operativo nazionale per il contrasto delle occupazioni arbitrarie di immobili)
1. Fuori dai casi di cui al libro IV, titolo I, capo II, del Codice di procedura civile, il Ministro
dell’interno, al fine di innalzare i livelli della sicurezza urbana, definisce, con proprio decreto, il
piano operativo nazionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle occupazioni
arbitrarie di immobili (“piano operativo nazionale”). Il piano operativo nazionale stabilisce le
modalità per la ricognizione delle situazioni di occupazione arbitraria di immobili esistenti nel
territorio dello Stato e per il suo periodico aggiornamento, con cadenza almeno semestrale.
2. In attuazione degli indirizzi recati dal piano operativo nazionale, il prefetto, entro sessanta
giorni, definisce, con propria direttiva adottata ai sensi dell’articolo 13 delle 1° aprile 1981, n.
121, il programma provinciale per l’esecuzione degli interventi di sgombero (“programma
provinciale”) anche con l’impiego della Forza pubblica, sulla base dei criteri di priorità elaborati
ai sensi del predetto articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 14 del 2017. Ai fini della
definizione del predetto programma, il prefetto acquisisce preventivamente il parere del
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alle sedute del comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica partecipano, per le finalità di cui al presente articolo, un
Magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per
territorio per le eventuali situazioni di occupazione arbitraria per le quali è stato avviato un
procedimento penale, nonché rappresentanti dell’Amministrazione regionale e degli Enti locali,
per la determinazione delle capacità degli stessi Enti di assicurare le misure assistenziali alle
categorie di soggetti in posizione di vulnerabilità, individuate dal piano operativo nazionale. Per
le situazioni di occupazione arbitraria di immobili esistenti nel territorio delle Città
metropolitane, gli elementi di valutazione sulle predette capacità della Regione e degli Enti
locali sono acquisiti nell’ambito di apposite riunioni del Comitato metropolitano di cui
all’articolo 6 del decreto legge n. 14 del 2017.
3. Il prefetto comunica il programma provinciale adottato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell’interno che provvede a monitorarne lo stato di attuazione, riferendone
semestralmente al Ministro dell’interno anche ai fini dell’aggiornamento del piano operativo
nazionale.

QUI IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

QUI LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI NONCHE’
SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEI DI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Capo I
(Disposizioni in materia di beni sequestrati e confiscati)
Art. 10
(Disposizioni in materia di incarichi di gestione aziendale)
1. All’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo,
dopo le parole “comunque non superiore a tre ” sono inserite le seguenti “con esclusione degli
incarichi già in corso quale coadiutore,”.
Art. 11
(Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario)
1. All’articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o confiscata, dalla
data di nomina dell’amministratore giudiziario e sino all’eventuale provvedimento di
dissequestro dell’azienda o di revoca della confisca della stessa, ovvero alla data di destinazione
dell’azienda, disposta ai sensi dell’articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa
documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al
conseguimento dei medesimi effetti.”.
Art. 12
(Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)
1. All’articolo 41-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al primo comma, le
parole “sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali
permanenti” sono sostituite dalle seguenti: “il prefetto può istituire, presso la prefetturaufficio
territoriale del Governo, un tavolo provinciale permanente”.
Capo II
Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Art. 13
(Trasmissione telematica di dati tra Autorità giudiziaria e Agenzia)
1. All’articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2:
1) nel primo periodo, dopo la parola “sequestro” la “e” è sostituita dal segno di interpunzione
“,” e dopo la parola “straordinaria” sono inserite le seguenti: “e i dati, individuati dal
regolamento di attuazione previsto dall’articolo 113, comma 2, lettera c), indispensabili per
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali”;
2) nel secondo periodo le parole “inserendo tutti” sono sostituite dalle seguenti:
“aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado”;
3) il terzo periodo è soppresso.
b) al comma 3, secondo periodo,
1) dopo la parola “coadiutore”, sono aggiunte le seguenti: “, che può essere”;
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Qualora sia diverso dall’amministratore
giudiziario, il coadiutore nominato dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti,
rispettivamente, agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis,”.
Art. 14
(Tariffe applicabili dall’Agenzia in materia di recupero e custodia di beni mobili registrati)
1. All’articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto in fine il seguente
comma:
“5-sexies. Per il recupero e la custodia dei veicoli confiscati, l’Agenzia applica le tariffe
stabilite dal Ministero dell’interno per i provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o
confisca, ai sensi dell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l’Agenzia può avvalersi
di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore.”.
Art. 15
(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate)
1. All’articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
“8. L’Agenzia individua, con delibera del Consiglio direttivo, le aziende confiscate che, per
settore di attività, consistenza patrimoniale o numero degli occupati, siano da ritenersi, anche in
relazione al contesto territoriale in cui operano, di rilevante interesse socio-economico.
Le competenti articolazioni del Ministero dello sviluppo economico assicurano, su motivata
richiesta dell’Agenzia, il necessario supporto al fine di definire specifici piani di valorizzazione,
nonché di individuare gli interventi più opportuni per assicurare la proficuità
dell’amministrazione ed il proseguimento dell’attività delle predette aziende.”
Art. 16
(Rendiconto di gestione)
1. All’articolo 43, comma 5-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “di primo grado” sono sostituite dalle seguenti: “di secondo grado”;
b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
“5-bis. Dopo il conferimento di cui all’articolo 38, comma 3, l’Agenzia provvede al rendiconto
ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva
l’Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull’amministrazione dei beni, esponendo
le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l’indicazione dei limiti
previsti dall’articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all’esito degli eventuali
chiarimenti richiesti, prende atto della relazione.”.
Art. 17
(Gestione dei beni confiscati)
1. All’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel secondo periodo la
parola “anche” è soppressa.
Art. 18
(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati)
1. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera b) le parole “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti
“Ministro dell’interno”;
2) alla lettera c) le parole “al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al
patrimonio della provincia o della regione” sono sostituite dalle seguenti “al patrimonio
indisponibile del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della
provincia, della città metropolitana o della regione ”;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione
ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico
approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui
all’articolo 129 dello stesso d.P.R. Se entro un anno l’ente non ha provveduto alla
destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di
un commissario con poteri sostitutivi.”
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “nonché, per una quota non superiore al
30%, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di
valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento
dell’efficacia ed efficienza dell’azione dell’Agenzia.”.
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile
dell’ente destinatario, nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c),
rientra l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare
l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio
economico e/o sociale anche qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico
a ciò preposto”;
d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
“5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il
trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con
provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. Qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio
del permesso di costruire in sanatoria, l’acquirente dovrà presentare la relativa domanda
entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di vendita. L’avviso di vendita è
pubblicato nel sito internet dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito
internet dell’Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano proposte di
acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita
non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è
effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava
proprietario all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal
proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o
pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice
penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e affini entro il terzo
grado, nonché persone con essi conviventi.
L’Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l’informazione
antimafia, riferita all’acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al
comma precedente, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da
soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità
organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile,
il successivo comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno
parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli
diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi
dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191.”.
“6. Possono esercitare la prelazione all’acquisto:
a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate e/o delle Forze di
polizia;
b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell’investimento
nel settore immobiliare;
c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie
e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico;
d) le fondazioni bancarie;
e) gli enti territoriali.”
“7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’avviso
pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia
ritenuta di interesse.”.
e) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
“7-ter. Per la destinazione dei beni in regime di comunione, oggetto di provvedimento di
confisca, l’Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai
sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari
accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene.
Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere
l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio
dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al è concesso il diritto di prelazione per
l’acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale.
Quando l’assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione si fa luogo alla stessa
in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti,
se questi la chiedano congiuntamente. Se non è chiesta l’assegnazione, il partecipante alla
comunione non esercita il diritto di prelazione, si fa luogo alla vendita a terzi o, in
alternativa, all’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato e gli altri
partecipanti alla comunione d il partecipante hanno diritto alla corresponsione di una somma
equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti
dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello
Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico
Giustizia. Sono fatti salvi i diritti dei creditori iscritti e degli aventi causa. Qualora il
partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di
proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma
dell’articolo 45.”;
f) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e
la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo
versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al
Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella
misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed
il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del
venti per cento all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali.”;
g) dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
“12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e
12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo
non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero
distrutti.”;
h) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
“15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall’avvio
della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento
dell’Agenzia. La relativa gestione è affidata all’Agenzia del demanio”.
Art. 19
(Regime fiscale e degli oneri economici)
1. All’articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole:
“Qualora sussista un interesse di natura generale” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini del
perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.
Art. 20
(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)
1. Dopo l’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
“Art. 51-bis
(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)
1. Il decreto di sequestro di cui all’articolo 20, il decreto di confisca di cui all’articolo 24, i
provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell’amministratore giudiziario ai
sensi dell’articolo 41, il provvedimento di cui all’articolo 45, nonché tutti gli atti giudiziari
pubblici di cui al presente decreto legislativo comunque denominati, relativi ad imprese, a
società o a quote delle stesse, sono iscritti nel registro delle imprese, a cura del cancelliere, nei
termini di cui all’articolo 17 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, in base alle specifiche
tecniche di cui al decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011 e con le modalità individuate
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
ed il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e il
Garante per la protezione dei dati personali, adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
Legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione.”.
Art. 21
(Personalità giuridica e sedi dell’Agenzia)
1. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo è
così sostituito:
“L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di
autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, sedi secondarie in Reggio
Calabria, Milano, Napoli e Palermo ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno”.
Art. 22
(Attribuzioni degli organi dell’Agenzia)
1. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 4, le lettere d), e), h) ed m) sono sostituite dalle seguenti:
“d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all’autorità
giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni
aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore
patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli interventi utili
per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato
liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un’assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo
110, comma 2, lettera b);
e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l’Associazione
bancaria italiana (ABI) e con la Banca d’Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti
bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;”;
“h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;”;
“m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti
locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;”;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Qualora, nei casi previsti dall’ordinamento, le autorità competenti dispongano la
demolizione di un bene nella gestione dell’Agenzia, questa procede con delibera del
Consiglio direttivo, imputando i costi relativi ai fondi disponibili nella gestione e, qualora
incapienti, avvalendosi di apposita apertura di credito disposta, a proprio favore, sui fondi
dello specifico capitolo di cui all’art. 44, comma 1. Nei casi di somma urgenza, l’Agenzia
attinge alle disponibilità di qualunque altra procedura, da reintegrare tramite le aperture di
credito di cui al periodo che precede. Se, dopo la demolizione, la confisca del bene è
revocata, il soggetto in favore del quale è disposta la revoca non ha titolo a richiedere
indennizzi o altre forme di ristoro per l’eventuale differenza di valore.”.
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il Comitato consultivo di indirizzo:
a) può presentare proposte e fornire contributi per migliorare le attività di
amministrazione e destinazione dei beni;
b) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l’utilizzazione dei
beni sequestrati o confiscati, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal
Consiglio direttivo, dal Direttore dell’Agenzia o dall’autorità giudiziaria”.
Art. 23
(Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia)
1. All’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l’Agenzia, per l’assolvimento di taluni
dei suoi compiti e per il potenziamento delle attività istituzionali, può richiedere la
collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese le loro società in house, di
Agenzie fiscali ovvero di enti pubblici”.
Art. 24
(Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia)
1. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “si provvede” sono aggiunte le seguenti: “, nel
limite di cento unità”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica,
il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla
legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per
l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del
personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero
dell’interno collabora con l’Agenzia.”;
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. Nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l’indennità di
amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura non inferiore a
quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della Giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una
aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia può
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è
posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa
generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanta previsto dai rispettivi
ordinamenti con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso
da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al
trattamento accessorio.”.
Art. 25
(Disposizioni finanziarie)
1. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, infine, il seguente
comma:
“3-bis Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all’articolo
5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nonché di cui all’articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.”
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis dell’art. 113 bis, valutate in euro
3.330.333,64 annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2019, si provvede mediante …
Art. 26
(Abrogazioni)
1. All’articolo 117, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole:
“L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 118, comma 1, può avvalersi di
esperti e collaboratori esterni” sono abrogate.

QUI IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

QUI LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE

TITOLO III
Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno

Art. 27
(Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno)
1. Nell’ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi
di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero
dell’interno, calcolata la percentuale del 20 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale
prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera le conseguenti riduzioni:
a) in misura prevalente, dei contingenti del personale di livello dirigenziale generale
dell’Amministrazione civile dell’interno appartenente ai ruoli della carriera prefettizia
collocato a disposizione per specifiche esigenze, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139;
b) in misura residuale, delle strutture di livello dirigenziale generale degli uffici centrali del
Ministero dell’interno, con conseguente riduzione del numero di posti della dotazione
organica, relativa al medesimo personale, vigente al 1 gennaio 2015.
2. Restano ferme, per il personale di livello dirigenziale non generale e per il personale non
dirigenziale, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Alle riduzioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All’articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole “di 17 posti” sono
sostituite dalle parole “di 14 posti”.
5. Il Ministero dell’interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all’articolo 12, comma 1-bis,
primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo
termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b),
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle
riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 28
(Disposizioni urgenti in materia di durata del corso di formazione iniziale della carriera
prefettizia)
1. Al fine di garantire la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo,
ed in particolare di quelle sedi interessate dai fenomeni dell’immigrazione, assicurando la
copertura dei posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, il V corso di formazione per l’accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia del Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed Esami” numero 84, del 26 ottobre 2012, ha, in via straordinaria, una
durata non inferiore a dodici mesi, e si articola in un periodo di formazione teorico-pratica e in
un periodo di tirocinio operativo, quest’ultimo di durata non inferiore a tre mesi, secondo le
modalità di svolgimento stabilite previa intesa tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
politiche del personale per l’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e la
Scuola nazionale dell’amministrazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai vincitori nonché ai concorrenti dichiarati
idonei, nel limite dei posti che le facoltà assunzionali renderanno disponibili, del Concorso per
l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” numero 49, del 30 giugno 2017, in svolgimento, alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota
parte delle risorse delle facoltà assunzionali pari a € 616.972,56 per l’anno 2018, pari a €
308.486,28 per l’anno 2019 e, infine, pari a € 4.221.388,20 per l’anno 2020, per una spesa
complessiva pari a € 5.146.847,04.”
Art. 29
(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera ex art.
17,comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)
Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 17, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, dopo le parole: “presieduta da un prefetto” cancellare le pa
role:”scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286,”.
Art. 30
(Assegno alimentare)
1. L’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si interpreta
nel senso che tra gli impiegati sospesi, destinatari dell’assegno alimentare ivi previsto, sono
ricompresi anche quelli sospesi dalla qualifica ai sensi dell’articolo 98 dello stesso decreto n. 3
del 1957.
Art. 31
(Trattamento economico accessorio del personale in servizio
presso la Direzione Investigativa Antimafia)
1. All’articolo 4, comma 4, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, ultimo periodo, sono
aggiunte le seguenti: “Ai fini dell’incremento del trattamento economico accessorio di cui al
periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l’anno 2018, di euro 1.680.000 per
l’anno 2019 e di euro 2.590.000 a decorrere dall’anno 2020.”
Art. 32
(Disposizioni in materia di tecnologia 5g)
1. All’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “ , avvalendosi
degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259” sono soppresse.
Art. 33
(Norme in materia di pagamento di indennità accessorie delle Forze di polizia).
1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2018, il pagamento delle indennità accessorie per prestazioni di lavoro
straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia di cui all’articolo 16, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, è assicurato anche in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dello stanziamento già esistente in bilancio.
2. Il pagamento delle indennità accessorie di cui al comma 1, nelle more dell’adozione del decreto
di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i
limiti massimi fissati dal decreto applicabile all’anno finanziario precedente.
Art. 34
Incremento richiami personale volontario del CNVVF con ricorso agli accantonamenti in
Tabella A – legge di bilancio 2018
1. Per le finalità di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della
missione “Soccorso civile”, sono incrementati di 1 milione di euro per l’anno 2018 e di 5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
2. L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, nl
139, è disposto nel limite dell’autorizzazione annuale di spesa pari a euro 16.052.678 per
l’anno 2018 e a euro 20.052.678 a decorrere dall’anno 2019.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018,
allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

QUI IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

QUI LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO SICUREZZA-IMMIGRAZIONE

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