skip to Main Content

Scuole Regioni

Chiusura delle scuole ingiustificata: il Tar del Lazio boccia il governo

Il Tar del Lazio qualche giorno addietro ha ordinato al governo di rivedere i provvedimenti con i quali ha imposto da mesi la chiusura automatica in zona rossa delle scuole di ogni ordine e grado. Il commento dell'avvocato Rocco Todero per Atlantico quotidiano

 

Il Tar del Lazio qualche giorno addietro ha ordinato al governo di rivedere i provvedimenti con i quali ha imposto da mesi la chiusura automatica in zona rossa delle scuole di ogni ordine e grado.

La decisione dell’esecutivo, infatti, sarebbe priva di una istruttoria adeguata in grado di dimostrare la necessità, l’adeguatezza e la proporzionalità di un tale misura.

Non c’è nessun sconfinamento dei poteri della magistratura, non c’è nessuna invasione di campo.

È proprio questa la divisione dei poteri e lo si comprende leggendo l’ordinanza del Tribunale amministrativo.

Un gruppo di genitori di alunni confinati in zona rossa producono davanti ai giudici una mole considerevole di studi e ricerche che dimostrano come non vi sia alcuna correlazione fra l’apertura delle scuole e la diffusione o l’aumento del contagio da Covid-19.

Si tratta, in particolare, di “svariati studi scientifici pubblicati da prestigiose riviste mediche, reports sui dati di contagio in ambito scolastico rilevati in Toscana ed in Sicilia, nonché relazioni scientifiche, (depositate in data 9.3 e 23.3.2021) rilasciate da esperti in epidemiologia, in biomedica e in biostatistica, nelle quali si analizzano funditus i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità: tali relazioni pervengono alla conclusione che non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto (i) che il contagio avvenuto in classe influisca sull’andamento generale del contagio, (ii) che l’aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all’apertura delle scuole, (iii) che la c.d. variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche, (iv) che le diverse varianti circolanti nel Paese siano resistenti ai vaccini in uso in Italia, e affermano che “Le analisi qui condotte non dimostrano una situazione di aumentata pericolosità a livello di aumento di contagi, diffusione di focolai scolastici, trasmissione secondaria in ambito scolastico, aumentato rischio per individui in età scolare di trasmettere la cd variante inglese rispetto alla popolazione. Rappresentano invece un’invidiabile situazione a livello europeo di capacità di tracciamento dei casi e pertanto nella classificazione dello scenario italiano secondo Oms”.

A fronte di tale principio di prova sulla assoluta inefficacia della chiusure delle scuole, il Governo e il Comitato tecnico scientifico non hanno prodotto alcuna evidenza contraria, né alcun principio di prova, scientificamente valido, che la corretta applicazione della regola della precauzione richiedesse la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Servono chiarimenti, dunque, perché la limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali deve reggersi su una base scientifica.

Il Tar del Lazio ha osservato anche come il Cts non abbia richiesto mai, in realtà, la chiusura automatica delle scuole in zona rossa.

C’è da chiedersi, a questo punto, perché da mesi milioni di ragazzi non possono recarsi regolarmente a scuola anche in zona rossa?

Qualcuno si è preso la briga di verificare l’autorevolezza degli studi e delle relazioni citati dal Tribunale amministrativo? La mancanza di correlazione evidenziata dai giudici è vera o falsa? È stato svolto uno studio approfondito sul tema? Come replicherà il Governo alla sollecitazione del Tar di approfondire l’istruttoria e mettere in evidenza l’utilità dell’interruzione del servizio scolastico?

Ciò che emerge ancora dall’ordinanza del Tar Lazio lascia davvero senza parole: “I ricorrenti hanno prodotto pubblicazioni che sembrerebbero comprovare, rispetto all’inizio della pandemia (marzo 2020), un significativo aumento dei ricoveri ospedalieri di adolescenti per gravi disordini alimentari e tentativi di suicidio (cfr. in particolari documenti nn. 131 e 146 di parte ricorrente), quale effetto del progressivo isolamento sociale indotto dalle misure di contenimento del contagio, ragione per cui appare urgente una approfondita valutazione della situazione al fine di ripristinare l’attività didattica ordinaria, cioè in presenza”.

Queste rilevazioni sono vere o false? Sono frutto delle elucubrazioni di pericolosi negazionisti o meritano di essere prese in considerazione per verificarne, come ha richiesto il Tribunale, l’attendibilità? Se risultassero attendibili quali sarebbero le conseguenze rispetto a tutto ciò che è stato imposto sino adesso?

(Estratto di un articolo pubblicato su atlanticoquotidiano.it)

Back To Top