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Brexit

Banche, assicurazioni, Bei, Bers e Gacs. Tutte le misure nella bozza di decreto Brexit-stabilità finanziaria

Ecco la bozza del decreto legge con le "misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati"

Un passaggio normativo fondamentale per evitare il cortocircuito delle banche e della finanza in genere, in caso di divorzio traumatico tra la Gran Bretagna e l’Unione europea il prossimo 29 marzo.

E’ pronto il decreto studiato ad hoc dal Tesoro per contenere il terremoto Brexit, quello per “garantire la stabilità e integrità del sistema finanziario”.

Si tratta di un passaggio normativo fondamentale per evitare il cortocircuito delle banche e della finanza in genere, in caso di divorzio traumatico tra la Gran Bretagna e l’Unione europea il prossimo 29 marzo.

Di fatto, si dà tempo agli operatori per evitare scossoni con un periodo transitorio che consente alle banche britanniche in Italia e agli operatori italiani della City di continuare a operare.

Ma il testo diventa anche l’occasione per prorogare di 2 anni le Gacs, le garanzie dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, in scadenza a marzo (QUI IL TESTO DELLA BOZZA SULLA GACS).

Ecco di seguito la bozza completa del decreto.

 

DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA E L’INTEGRITÀ DEI MERCATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 50 del Trattato dell’Unione europea;

Visto il decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, e, in particolare, il CAPO II, concernente la Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze (GACS);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2018, n.145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante norme sull’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 13 novembre 2018 concernente la “Preparazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019: un piano di azione di emergenza”;

Considerata l’attuale incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell’accordo per il recesso dall’Unione Europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;

Ritenuto necessario tutelare la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano nonché assicurare l’integrità dei mercati e la tutela degli investitori e della clientela, nel caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’accordo per il recesso dal Trattato sull’Unione Europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare continuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia, nonché di disciplinare la fuoriuscita ordinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l’attività nel territorio della Repubblica;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 3 decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, l’autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari classificati come sofferenze terminerà il 6 marzo 2019;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l’operatività della Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze (GACS) anche oltre il suddetto termine, al fine di consolidare lo sviluppo di un mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche, anche tenendo conto del quadro normativo dell’Unione europea in materia di rettifiche di valore delle esposizioni deteriorate, nonché dell’esigenza di rafforzare il presidio sui rischi garantiti dallo Stato e assicurare l’adeguato monitoraggio dell’andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato;

Ravvisata la necessità di rafforzare la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali;

Ritenuto di dover partecipare all’aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale), per dar seguito alla revisione periodica delle quote detenute dai vari azionisti, al fine di adeguarle alla mutata situazione economica globale, di aumentare la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo e di quelli in transizione, e di assicurare alle Istituzioni le risorse necessarie a far fronte alle aumentate esigenze dell’Agenda di Sviluppo 2030;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti (BEI), mediante sottoscrizione della relativa quota da parte dei rimanenti stati membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto;

Visto l’articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, che disciplina l’impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esistenti sui conti speciali CEE;

Ritenuto opportuno di non vincolare il prelievo di cui al suddetto articolo a un ammontare fisso ma di consentirlo fino a un importo massimo in percentuale della disponibilità dei conti speciali CEE, in costante aumento per la restituzione di prestiti trentennali che vengono a scadenza, e poter riallocare tali risorse in nuovi programmi di sviluppo;

Ritenuto di dover incrementare il contingente di personale con alta e specifica professionalità in servizio presso il Dipartimento del Tesoro al fine di continuare ad assicurare un adeguato presidio dei negoziati europei ed internazionali nonché il corretto svolgimento della Presidenza italiana del G20 che si terrà dal 1 dicembre 2020 e fino al 30 novembre 2021;

Ritenuto necessario, in seguito all’introduzione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 in materia di strumenti finanziari, che sostituisce il previgente principio IAS 39 a partire dall’esercizio finanziario 2018, un adeguamento della normativa nazionale al fine di consentire una ordinata ed uniforme applicazione del nuovo principio contabile ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2018;

Ritenuto opportuno, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdurre norme di coordinamento ai fini di una ordinata ed uniforme applicazione delle modifiche apportate;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del [_];

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri [_] e dell’Economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legge:

CAPO

I MISURE URGENTI IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO IN ASSENZA DI ACCORDO

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente capo reca la disciplina transitoria applicabile ai servizi bancari, finanziari e assicurativi in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea in assenza di accordo. 2. Nel presente capo l’espressione:

a) ‘banche del Regno Unito’ indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

b) ‘imprese di investimento del Regno Unito’ indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

c) ‘imprese di assicurazione del Regno Unito’ indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

d) ‘intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassicurativo del Regno Unito’ indica qualsiasi intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

e) ‘istituti di pagamento del Regno Unito’ indica gli istituti di pagamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

f) ‘istituti di moneta elettronica del Regno Unito’ indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

g) “gestori di fondi del Regno Unito” indica i gestori di OICR aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

h) ‘OICR del Regno Unito’ indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

i) ‘gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito’ indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

l) ‘data di recesso’ indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell’Articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea;

m) ‘periodo transitorio’ indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;

n) ‘autorità competenti’ indica le autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;

o) ‘Testo unico bancario’ indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

p) ‘Testo unico della finanza’ indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

q) ‘Codice delle assicurazioni private’ indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del Testo unico bancario, dall’articolo 1 del Testo unico della finanza e dall’articolo 1 del Codice delle assicurazioni private.

Art. 2. Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso

1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f) del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d’Italia, salvo quanto previsto dal comma

2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l’attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d’Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso, e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonché – esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall’art. 62 del DL 25 giugno 2008 n. 112 e successive modifiche – delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, fino all’adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, e comunque non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti.

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti.

5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodotransitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalità, previa notifica alla Banca d’Italia.

6. La notifica all’autorità competente è effettuata entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell’attività di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4 del presente articolo.

7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.

8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso.

9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.

Art. 3. Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia

1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonché gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l’attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l’attività svolta precedentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione dell’attività.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all’articolo 2, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all’art. 2; b) non abbiano presentato le istanze di cui all’art. 2. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

4. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti: a) per l’ipotesi di mancata notifica ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data; b) per l’ipotesi di non presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 2, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell’istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.

5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell’esercizio dell’attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell’attività non comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi nonché del rimborso del capitale da parte del cliente.

Art. 4. Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.

2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti.

3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorità competenti l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

Art. 5. Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito

1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l’accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l’estensione dell’operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l’accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29 ter o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l’estensione dell’operatività nel territorio della Repubblica e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

Art. 6. Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Le banche di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, e all’articolo 3, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all’articolo 3, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all’articolo 2, comma 5, e all’articolo 3, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’articolo 128-bis del Testo unico bancario.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’articolo 128-bis del Testo unico bancario purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione Europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d’origine.

3. Le banche e le imprese di investimento di cui all’articolo 2, comma 4, nonché i soggetti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 3, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’articolo 32-ter del Testo unico della finanza.

Art. 7. Tutela dei depositanti e degli investitori

1. Le banche di cui all’articolo 2, comma 1 con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L’adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all’articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all’articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l’adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.

2. Il precedente comma si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all’articolo 2, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

3.Le banche di cui al comma 1 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 alla prima occasione utile e, comunque, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

4.In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all’articolo 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data.

5.Le banche e le imprese di investimento di cui all’articolo 2, comma 4 si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall’art. 59 del Testo unico della finanza. L’adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l’adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all’articolo 7 del Decreto del 14 novembre 1997, n. 485 del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Il precedente comma si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che alla data del recesso prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione,  fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), della Legge 24 aprile 1998, n. 128 alla prima occasione utile e, comunque, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

8.I commi 1, 2, 3, 5 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all’articolo 3, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del presente Decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.

Art. 8. Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso

1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abilitate ad esercitare l’attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall’Elenco delle imprese UE di cui all’articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all’IVASS, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L’IVASS può in ogni momento richiedere all’impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l’impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all’IVASS, al più tardi nei 90 giorni antecedenti tale data, presentando istanza di proroga. L’istanza è adeguatamente motivata dall’impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L’IVASS valuta l’istanza, nonché le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l’Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.

3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso.

4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L’IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del Codice.

5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.

Art. 9. Operatività in Italia degli intermediari assicurativi anche a titolo accessorio, o riassicurativi, del Regno Unito dopo la data di recesso

1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall’elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore

3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L’IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del Codice.

Art. 10. Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso

1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l’esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59- quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Art. 11. Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione

1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

Art. 12. Disposizioni fiscali

1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l’esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall’attuazione di direttive e regolamenti dell’Unione europea in materia di IVA e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO II

GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)

Art. 13. Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati “società cedenti”, aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto legge.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori 12 mesi, previa approvazione da parte della Commissione Europea.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui all’articolo 16.

Art. 14. Modifiche al decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole “alla data della cessione” sono abrogate;

b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere: “f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100% per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione; f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l’obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito.”.

2. All’articolo 5 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “all’ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti “a BBB o equivalente”;

b) il comma 2 è abrogato;

3. All’articolo 6, comma 2, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al [90%], gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all’avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100%.”.

4. All’articolo 7, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: “1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al [90%], i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al [20%] dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100%.”.

5. All’articolo 9, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap – CDS ) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody’s, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:

i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;

ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e’ BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,

iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A- /A3/A-/A L.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l’individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell’allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS è aggiornata con decreto del Direttore Generale del Tesoro decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissione Europea.”;

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due mesi”;

2) alla lettera d), punto i), le parole “2,70 volte” sono sostituite dalle seguenti: “2,76 volte”;

3) alla lettera d) punto ii), le parole “8,98 volte” sono sostituite dalle seguenti: “9,23 volte”.

6. L’allegato 1 al decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, è sostituito dal seguente:

“Allegato 1. PANIERI CDS

1)Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB)
UBI BANCA SPA
MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ACEA SPA
ATLANTIA SPA

2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H) MEDIOBANCA SPA
UNICREDIT SPA
INTESA SANPAOLO SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA ACEA SPA
ENI SPA
ATLANTIA SPA

3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L)
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ENEL SPA
ENI SPA

7. All’allegato 2 al decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto (2), lettera b., è sostituto dal seguente: “Il tasso di sconto applicabile è 2.75%.”;

b) al punto (4), lettera a., le parole “2.70 volte” sono sostituite dalle seguenti: “2.76 volte”;

c) al punto (4), lettera b., le parole “8.98 volte” sono sostituite dalle seguenti: “9.23 volte”;

d) al punto (5), le parole “I fattori 2.70 e 8.98” sono sostituite dalle seguenti: “I fattori 2.76 e 9.23”;

e) al punto (11) le parole “un tasso di sconto al 2%” sono sostituite dalle seguenti: “un tasso di sconto al 2.75%” e le formule:

“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2 ) / (7 + 4r) ∗ (CDS5y – CDS3y ) = 2.70 ∗ (CDS5y – CDS3y )

P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 ) / (3+2r) ∗ (CDS7y – CDS5y ) = 8.98 ∗ (CDS7y – CDS5y )”

sono sostituite dalle seguenti:

“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2 ) / (7 + 4r) ∗ (CDS5y – CDS3y ) = 2.76 ∗ (CDS5y – CDS3y )

P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 ) / (3+2r) ∗ (CDS7y – CDS5y ) = 9.23 ∗ (CDS7y – CDS5y )”.

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi3 dell’articolo 3 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49.

Art. 15. Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazioni di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull’evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.

Art. 16. Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 13 e che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI PARTECIPAZIONE ITALIANA A ISTITUZIONI FINANZIARIE E GRUPPI INTERGOVERNATIVI INTERNAZIONALI

 

Art. 17. Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti

1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l’operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata. 2. La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell’Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento. 3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 18. Partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale)

1. È autorizzata la partecipazione italiana all’aumento generale e all’aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all’aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.

3. E’ altresì autorizzata l’approvazione dell’emendamento all’Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d’Amministrazione della Società medesima contestualmente all’aumento di capitale, con il quale è aumentato all’ottantacinque per cento il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all’ammissione di nuovi membri.

4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 19. Supporto all’attività internazionale

1. Per le finalità di cui al comma 586, art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica e in deroga agli articoli 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 nonché all’art.4, comma 3- quinquies del D.L. 101/2013, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Per lo svolgimento delle relative procedure selettive, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM). Agli oneri assunzionali derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l’anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1..

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Art. 20. Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: “di negoziazione” sono inserite le seguenti: “se risultanti dal bilancio”;

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: “in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva”;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all’importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.”;

d) al comma 4, le parole: “2358, terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “2358, sesto comma”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: “agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali” sono sostituite dalle seguenti: “alle attività e passività” e le parole: “in contropartita del patrimonio netto” sono sostituite dalle seguenti: “nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva”.

3. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

“Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell’articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest’ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l’utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

Art. 21. Modifiche alla legge 17 dicembre 2018, n. 136

1. Al comma 3 dell’articolo 20-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: “Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1”.

CAPO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE

 

Art. 22. Ulteriori disposizioni normative

1. All’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “Banca d’Italia” sono inserite le seguenti: “L’autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità”.

2. All’articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: “entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell’anno considerato”.

3. All’articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all’ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all’art. 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013.”.

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