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Migranti, Lamorgese

Tutte le piroette di Lamorgese sui controlli del Green pass

Confusione e oscillamenti del ministero dell'Interno retto da Luciana Lamorgese sui controlli del Green pass, ecco i dettagli

 

“I gestori dei locali pubblici sono obbligati a chiedere il green pass ai clienti, ma non il documento di identità. Possono però farlo in caso di palese violazione». Dopo giorni di dubbi e proteste da parte dei ristoratori il Viminale chiarisce le modalità per gli ingressi.

Ma non si possono non rimarcare oscillamenti e confusioni del ministero dell’Interno.

Il governo con la ministra dell’Interno Lamorgese prima ha fatto sapere, intervistata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini nel format “Trenta minuti al Massimo”, che «i ristoratori non devono chiedere i documenti ma il Green Pass», mentre il Garante della privacy invece, che gli esercenti di ristoranti e bar possono verificare l’identità dei loro avventori chiedendo di esibire il Green pass dove richiesto.

Poi arriva il documento firmato in serata dal capo di gabinetto della ministra Luciana Lamorgese, il prefetto Bruno Frattasi, dopo consultazioni e verifiche incrociate tra il ministero dell’Interno, quello della Salute e Palazzo Chigi. Il Dpcm firmato il 17 giugno dal presidente del Consiglio Mario Draghi inseriva infatti «i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi» nell’elenco dei «soggetti deputati a svolgere la verifica delle certificazioni verdi e di conoscere le generalità dell’intestatario» e questo aveva provocato la rivolta dei gestori dei locali pubblici «perché non siamo poliziotti, i controlli non spettano a noi».

Il decreto individua due fasi: «La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte di chi intende accedere alle attività. La seconda nella dimostrazione della propria identità mediante un documento che ha come scopo contrastare i casi di abuso o di elusione». Frattasi chiarisce che la seconda «non ricorre indefettibilmente» perché è «a richiesta dei verificatori» e quindi «dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni». Per i gestori rimane «la natura discrezionale sulla verifica dell’identità della persona che esibisce la certificazione», che diventa però «necessaria quando appaia la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella stessa certificazione».

Una linea – sottolinea il Corriere della Sera – confermata dal Garante della Privacy in risposta a un quesito della Regione Piemonte. L’Authority concede il via libera alla «possibilità» per i gestori di controllare i documenti di identità, ma senza prevedere obbligo: «Le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono indicate nell’articolo 13 del Dpcm del 17 giugno 2021 e quindi anche i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi».

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