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Tim, Vodafone, Wind. Sulle pratiche scorrette vigila l’Antitrust e non l’Agcom

Le pratiche commerciali scorrette sono sanzionabili e di competenza dell'Antitrust anche nei settori regolati. E' questa la vera novità-notizia che si desume da una sentenza della Corte di Giustizia Ue.

Le pratiche commerciali scorrette sono sanzionabili e di competenza dell’Antitrust anche nei settori regolati.

E’ questa la vera novità-notizia che si desume da una sentenza della Corte di Giustizia Ue.

L’interrogativo di fondo, su cui si scervellavano da tempo addetti ai lavori, legali, authority e società del settore, era: le pratiche commerciali scorrette sono una violazione della norme europee sulla concorrenza (e dunque se ne devono occupare le autorità Antitrust nazionali) oppure riguardano le norme sulle tlc (e quindi di competenza delle autorità nazionali sulle Comunicazioni)?

I giudici europei hanno stabilito che le pratiche commerciali scorrette, anche quelle che toccano i mercati regolati, riguardano la concorrenza e dunque devono intervenire le autorità Antitrust dei Paesi.

Tutto nasce dal caso delle sim preimpostate con servizi già preattivati, come era stato il caso di quelle Wind e Vodafone da cui nasce la sentenza della Corte di Giustizia europea.

Il caso, hanno stabilito i giudici Ue il 13 settembre, costituisce una “pratica sleale”, in particolare “aggressiva”, in materia di concorrenza, in quanto costituiscono una “fornitura non richiesta”m ha stabilito la Corte di giustizia Ue.

Alla Corte si era rivolto il Consiglio di Stato per sapere se si trattasse di una violazione delle norme Ue sulla concorrenza o di quelle sulle telecomunicazioni relative al servizio universale.

Secondo i giudici di Lussemburgo, l’autorità responsabile per trattare il caso è il Garante per la concorrenza (Agcm) e non l’Agcom.

Il ragionamento seguito dalla Corte è stato il seguente: quando il consumatore non è stato informato né dei costi dei servizi né tantomeno della loro preimpostazione e previa attivazione sulla carta sim che ha acquistato, “non si può ritenere che abbia liberamente scelto la fornitura di tali servizi”.

E, anche se non c’è contrasto sui diritti degli utenti finali tra la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e quella sul servizio universale tlc, l’autorità nazionale competente è quindi l’Antitrust. Era stata infatti giustamente l’Agcm a multare Vodafone e Wind nel 2012.

La sentenza infatti si riferisce ad un intervento dell’Antitrust di 6 anni fa, al quale gli operatori telefonici si erano già adeguati. Non ha pertanto effetto economico sulle società: le multe comminate da Agcm erano già state pagate, e nemmeno sui consumatori, perché già nel 2012 gli operatori si erano adeguati a quanto prescritto dall’Antitrust.

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