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Covid-19

Benvenuti nel labirinto del lavoro agile nella Pubblica amministrazione

"Io, onestamente, mi sono perso tra i Dpcm sul lavoro agile nella Pa". Il post del dirigente pubblico Alfredo Ferrante

Si parla molto, finalmente, di lavoro agile (o smart working) per il settore pubblico, che il Governo, a mo’ di leva per contribuire a contrastare l’emergenza coronavirus, ha spinto con decisione attraverso una pluralità di interventi normativi. A bene seguire, tuttavia, il tortuoso svolgersi di decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) e circolari, si smarrisce il filo e si perde traccia di cosa serve a cosa. Cominciamo.

Il Dpcm 11 marzo 2020 prevedeva, fra le misure di contrasto al contagio, che le pubbliche amministrazioni assicurassero lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi, individuano le attività indifferibili da rendere in presenza (art. 1, co. 6), con effetto sino al 25 marzo successivo.

Con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Governo stabiliva (art. 87, co. 1) che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019 […] il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”, dopo aver chiuso, il 2 marzo, la fase sperimentale dello smart working.
Conseguentemente, disponeva il decreto alla successiva lettera a), le PA “limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.
Fino al 31 luglio, dunque, la regola generale stabilita il 17 marzo vuole che i pubblici dipendenti lavorino, di norma, da remoto.

Il successivo decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, otto giorni dopo, all’art. 1, rubricato “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19”, disponeva (co. 1) che “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020”.

Fra queste misure di contrasto al contagio rileva “la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (lettera s) nonché la “predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (lettera ff).
Per quel che riguarda l’attuazione delle misure di contenimento (art. 2), tali misure sono adottate (comma 1) con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei competenti ministri.

In altre parole, posto che sino al 31 luglio i pubblici dipendenti lavoreranno da remoto, possono adottarsi dei Dpcm che stabiliscano, a partire dal 25 marzo e di mese in mese, le misure specifiche sul punto, in particolare circa le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile.

È il successivo Dpcm del 1 aprile a riportare le disposizioni attuative del decreto-legge n. 19 del 25 marzo, nulla disponendo specificamente in materia di lavoro agile dei pubblici dipendenti e prevedendo all’art. 1 che l’efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell’8, 9, 11 e 22 marzo venga prorogata fino al 13 aprile 2020 (Pasquetta). Fra questi, il Dpcm dell’11 marzo prevedeva che le PA assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente con effetto sino al 25 marzo successivo.

Deve dunque ritenersi che il Dpcm del 1 aprile abbia prorogato sino al 13 aprile gli effetti del Dpcm dell’11 marzo (i cui effetti terminavano il 25 marzo) con particolare riferimento al fatto che i dipendenti pubblici lavorino da remoto, già codificato dall’intervenuto decreto-legge del 17 marzo?

Il Dpcm del 10 aprile 2020, al pari del Dpcm del 1 aprile, ha poi disciplinato (art. 1, co. 1) ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e, specificando che rimane fermo “quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici” (lettera gg), all’art. 8, co. 1, precisa che le disposizioni del decreto sono efficaci fino al 3 maggio 2020 e che cessano di produrre effetti i precedenti Dpcm dell’8 marzo, del 9 marzo, dell’11 marzo, del 22 marzo e del 1 aprile.
Ergo: il Dpcm del 10 aprile si richiamerebbe direttamente alle disposizioni generali del decreto-legge del 17 marzo, non disponendo nessuna misura specifica in materia di lavoro agile nella PA, ed estendendo la sua validità sino al 3 maggio.
Deve dunque ritenersi che il Dpcm del 10 aprile estenda sino al 3 maggio le disposizioni del Dpcm 1 aprile in materia di lavoro agile per le PA che, a sua volta, implicitamente richiamava il Dpcm dell’11 marzo che poteva, tuttavia, ritenersi surclassato dalla disposizione relativa ai Dpcm a cadenza mensile del decreto-legge 25 marzo?

Io, onestamente, mi sono perso.

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