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Iliad, chi e perché ha inviato un esposto ad Antitrust, Agcom e Garante Privacy

Bene l’arrivo di Iliad in Italia, ma le offerte devono essere chiare e trasparenti. E’ il succo dell’iniziativa del sindacato dei consumatori Aeci. Per questo l’associazione ha inviato un esposto a tre autorità per verificare l’operato del gruppo francese di Xavier Niel nel nostro Paese. “Aeci – ha sottolineato l’associazione – ha salutato con favore…

Bene l’arrivo di Iliad in Italia, ma le offerte devono essere chiare e trasparenti. E’ il succo dell’iniziativa del sindacato dei consumatori Aeci. Per questo l’associazione ha inviato un esposto a tre autorità per verificare l’operato del gruppo francese di Xavier Niel nel nostro Paese.

“Aeci – ha sottolineato l’associazione – ha salutato con favore l’ingresso di un nuovo operatore dei telefonia che potesse smuovere il mercato delle tariffe a favore dei consumatori. L’entrata di ILIAD nel mercato della telefonia è, per Aeci, un bene per l’aumento della concorrenza e crediamo che questo nuovo operatore porterà vantaggi economici e servizi migliori per gli utenti della telefonia”.
Dal nostro punto di vista, ha aggiunto l’associazione, “sono necessarie correzioni rispetto proprio alla trasparenza, alla tutela dei diritti dei consumatori, alla piattaforma di attivazione delle SIM. Proprio per questo A.E.C.I. ha deciso di analizzare sito, contratti e brochure ed invitare le Autority di competenza alla verifica di eventuali mancanze da parte del nuovo operatore”.

Ecco di seguito alcuni passaggi dell’esposto inviato ad Agcom, Antitrust e Autorità per Privacy (qui il documento integrale)

MANCANZE D.LGS 206/2005

In particolare la mancata comunicazione avviene in spregio dell’articolo 21 del d.lgs 206/2005 che stabilisce che “E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.” In particolare la mancata comunicazione avviene in spregio dell’articolo 22 del d.lgs 206/2005 che stabilisce che “E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche’ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una
decisione consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.”

TRAFFICO EXTRA SOGLIA NON COFORME DELIBERA AGCOM 326/10/CONS

Dalla lettura della Brochure Prezzi Iliad, in caso di sconfino della soglia di 30 gigabyte/mese, prevede la possibilità di navigare al costo di 9 euro a gigabyte (0,90 euro ogni 100 megabyte). Alla pagina 3 della Brochure si legge infatti “30 GB, terminati i quali si applica la tariffa base, senza rallentamento della velocità di internet”. Tale applicazione avviene in totale spregio della delibera AGCOM 326/10/CONS che stabilisce “Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri pe quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l’utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto”. Appare palese che l’utente non è posto a tutela di eventuale traffico extra soglia inconsapevole. La delibera AGCOM è nata, infatti, per impedire addebiti per un utilizzo non consapevole di connessioni internet.

MANCATA TRASPARENZA PER TARIFFE ROAMING

Dall’analisi della documentazione contrattuale e delle brochure e del sito internet ci pare lacunosa l’informazione relativa al traffico roaming. Se da una parte si rileva che l’offerta preveda, per il traffico dati generato in Europa, 2 gigabyte di allowance aggiuntivi rispetto alla soglia prevista per il territorio nazionale (pari a 32 GB). Nell’ultima riga della presentazione sintetica dell’offerta si legge infatti: “+ 2 GB dedicati in Europa” ogni megabyte di traffico dall’altra (Brochure Prezzi p. 4 del documento) si legge che la tariffa di 0,00732 si applica al superamento dei 2 GB di consumo di traffico.

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