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Telecom - Tim

Il Tar del Lazio riattacca a Tim

Tim dovrà pagare la multa commiata dall'Antitrust, nessuna sospensione per il Tar del Lazio

 

Il Tar del Lazio chiude il telefono in faccia a Tim, respingendo la richiesta di sospendere la multa Antitrust da 116 milioni di euro, fatta per abuso di posizione dominante nello sviluppo della fibra, ostacolando il cablaggio nelle aree bianche.

I dettagli.

LA DECISIONE DEL TAR

Il Tar del Lazio, secondo quanto scrive Il Sole 24 ore Radiocor, ha respinto la richiesta di Tim di sospendere la multa Antitrust da 116 milioni.

PAGAMENTO (COMUNQUE) SOSPESO CAUSA COVID

Nonostante il rigetto dell’Antitrust, la società guidata da Luigi Gubitosi può avvalersi della sospensione del pagamento, causa Covid, fino ad ottobre. Da ottobre ad aprile, invece, saranno dovuti, sempre secondo quanto si apprende, solo gli interessi legali.

Nel frattempo, scrive Radiocor, il tribunale potrebbe esprimersi nel merito.

I MOTIVI DELLA MULTA

Ricordiamo la vicenda. L’Antitrust ha multato Tim per aver “posto in essere una strategia anticoncorrenziale” per “ostacolare lo sviluppo degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultralarga”. Le aree a cui si fa riferimento sono quelle bianche, a fallimento di mercato.

“Tale comportamento appare particolarmente grave” dal momento che “i ritardi producono i loro effetti in una situazione complessiva che vede il nostro Paese già strutturalmente indietro di ben 18 punti percentuali rispetto alle altre economie europee in termini di copertura della Ftth”.

TIM HA OSTACOLATO INGRESSO CONCORRENTI

Per Agcm, Tim, modificando il proprio piano di copertura della rete nel corso dello svolgimento delle gare indette nell’ambito della Strategia nazionale banda ultra-larga del Governo ha ostacolato “il sostegno agli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga nelle aree più svantaggiate del territorio nazionale (cosiddette aree bianche)”.

LA DECISIONE DEL TAR

l Tar ha ritenuto non esistenti i presupposti di estrema gravità e urgenza per l’adozione delle misure cautelari richieste, considerato che «il pregiudizio dedotto da parte ricorrente non si palesa consistente, visto il rapporto tra l’entità della sanzione e il fatturato riconducibile all’impresa, ferma restando la possibilità di chiedere la rateizzazione dell’importo», nonché «che non si rinviene anche il presupposto per concedere il rilascio di una garanzia o di una cauzione in sostituzione del pagamento della sanzione». Per i giudici amministrativi «la richiamata necessità di destinare le somme di cui alla sanzione allo sviluppo della rete, come pure invocata dalla ricorrente, non è corroborata da elementi oggettivi che inducano a rilevare l’assenza di risorse economiche liquide e alternative per tale destinazione».

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