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Golden Power, ecco la bozza del Dpcm

Il testo integrale della schema di Dpcm con le novità sul golden power

 

OGGETTO: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Si trasmette lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, che contiene le proposte ricevute dalle amministrazioni competenti, a cui sono state apportate le modifiche concordate nella riunione dell’8 aprile u.s..

Lo schema sarà sottoposto all’esame del Consiglio dei ministri prima della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per l’acquisizione del prescritto parere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

Visto in particolare l’articolo 2, comma l-ter del precitato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al medesimo articolo 2; Visti gli articoli 63, 65 nonché l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione;

Vista la direttiva n. 2008/114/CE del Consiglio dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari ed il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 recante “Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”, nonché la Direttiva 2011/70/Euratom del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ed il relativo decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 45 di attuazione della direttiva 2011/70/Euratom;

 

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante “Attuazione della direttiva 2008/114/CE recante l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione”;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante “Attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione

all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, recante “Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante “Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56”;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 33671 del 22 dicembre 2017 con il quale sono state approvate “le linee guida per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione in Italia”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del … ;

Ritenuta la sussistenza di peculiari ragioni di urgenza che inducono a non procedere alla richiesta di parere del Consiglio di Stato, ai sensi del citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 21 del 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……..;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

ADOTTA

il seguente decreto:

Articolo 1

(Oggetto) 

1. In attuazione del comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il presente decreto individua beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina del citato articolo 2, comma 1-ter.

Articolo 2

(Definizioni) 

1. Ai fini del presente decreto:

a) per “infrastrutture critiche” si intendono le infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;

b) per “tecnologie critiche” si intendono le tecnologie essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico;

c) per “fattori produttivi critici” si intendono i beni e i rapporti essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della  popolazione;

d) per informazioni critiche” si intendono le informazioni essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;

e) per “rapporti di rilevanza strategica” si intendono le attività economiche essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico.

Articolo 3

(Beni e rapporti nel settore dell’energia) 

1. Nel settore dell’energia, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 sono i seguenti:

a) le infrastrutture critiche presso cui sono collocati o da collocare combustibili, materiali nucleari o rifiuti radioattivi, nonché le tecnologie e le infrastrutture che realizzano il trattamento, la gestione e il trasporto dei medesimi combustibili, materiali e rifiuti;

b) gli immobili fondamentali per l’utilizzo delle infrastrutture critiche di cui al presente articolo;

c) i depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi di capacità uguale o superiore a centomila metri cubi utilizzati per il mercato nazionale, le infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità uguale o superiore a diecimila metri cubi, gli oleodotti per l’approvvigionamento dall’estero, anche con destinazione verso altri Stati, e gli oleodotti per l’approvvigionamento agli aeroporti intercontinentali;

d) le tecnologie critiche, incluse le piattaforme, di gestione dei mercati all’ingrosso del gas naturale e dell’energia elettrica;

e) le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità.

Articolo 4

(Beni e rapporti nel settore dell’acqua) 

1. Nel settore dell’acqua, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 sono i seguenti:

a) le infrastrutture critiche, fisiche o virtuali, che garantiscono la continuità dei servizi di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione e fornitura all’ingrosso di acqua potabile destinata al consumo umano e di acque destinate all’uso irriguo, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

b) le tecnologie critiche impiegate nella gestione delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera che precede, ivi comprese quelle destinate a migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle reti idriche, dell’approvvigionamento e del trattamento idrico e dei processi depurativi;

c) le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità.

Articolo 5

(Beni e rapporti nel settore della salute) 

1. Nel settore della salute, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1, inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, sono i seguenti:

a) le tecnologie critiche digitali funzionali all’erogazione, anche da remoto, di servizi in sanità;

b) le tecnologie critiche che hanno per scopo l’analisi dei dati e l’utilizzo delle conoscenze biologiche per la salute e la diagnostica, la prognostica, la terapia e il relativo follow-up;

c) le tecnologie critiche bioingegneristiche e le nanotecnologie critiche utilizzate nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, in quello della diagnostica, prognostica e terapia, nonché nei settori chimico e agro-alimentare;

d) le attività economiche di rilevanza strategica esercitate nel settore di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’approvvigionamento di medicinali, dispositivi e apparecchiature sanitari e le attività di ricerca e sviluppo ad essi relativi, mediante la gestione, l’utilizzo o il godimento delle infrastrutture e delle tecnologie di cui alle precedenti lettere ovvero esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità.

Articolo 6

(Beni e rapporti nel trattamento, nell’archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili) 

1. Nel trattamento, nell’archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, i beni e rapporti di cui all’articolo 1 sono le seguenti informazioni, qualora critiche ai sensi dell’articolo 2, lettera d):

a) i dati relativi alle infrastrutture critiche di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché alle infrastrutture critiche di cui al presente decreto;

b) i dati relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione;

d) i dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque, nonché i dati raccolti relativi alla composizione biochimica del suolo agricolo;

e) i dati raccolti tramite sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l’utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura;

f) i dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione ed al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, che garantiscono i profili di security e safety, nonché quelle riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci, che attengono al controllo e all’assistenza delle movimentazioni dei mezzi di trasporto, anche di tipo intelligente, per i sistemi di logistica integrata ed intermodale;

g) i dati relativi alle attività di gestione dei mercati all’ingrosso e del mercato finale del gas naturale dell’energia elettrica e degli idrocarburi;

h) i dati raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari.

2. Nel trattamento, nell’archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 sono i dati personali, riferibili a specifiche persone fisiche ovvero enti giuridici, rientranti in una o più delle seguenti categorie:

a) dati sensibili di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

b) dati giudiziari civili e quelli di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) dati raccolti tramite l’utilizzo di una o più delle seguenti infrastrutture e tecnologie e dei relativi sistemi di integrazione e interconnessione tra le stesse:

  1. tecnologie di cui all’articolo 7, 8 e 9 del presente decreto;
  2. tecnologie che consentono la geolocalizzazione e la ricostruzione degli spostamenti;
  3. tecnologie relative a sistemi digitali che consentono telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua (Smart Metering);
  4. tecnologie relative a sistemi digitali per il miglioramento del confort, della sicurezza, dell’esperienza di guida e tecnologie relative a sistemi di guida autonoma (Smart Car);
  5. tecnologie relative a costruzioni ed edifici dotati di funzionalità avanzate e sistemi interconnessi per il monitoraggio e la gestione degli impianti e consumi (Smart Building);
  6. tecnologie digitali per l’ottimizzazione della qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici (Smart City);
  7. tecnologie digitali per il miglioramento del confort e della sicurezza in ambito domestico (Smart Home), incluse le tecnologie digitali per i sistemi di sorveglianza e sicurezza;
  8. tecnologie relative a sistemi che consentono la misurazione e trascrizione di informazioni a distanza (telemetria);
  9. tecnologie nel campo della distribuzione di servizi su richiesta di calcolo (server), archiviazione (database) e analisi (software) configurabili e disponibili da remoto (Cloud Computing);
  10. tecnologie digitali relative all’erogazione di servizi di assistenza sanitaria, prevenzione delle malattie e promozione della salute, anche da remoto, capaci di acquisire elaborare, registrare, trasmettere e decodificare le informazioni e i dati clinici;
  11. tecnologie atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione ed all’assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria, e vie d’acqua, nonché sistemi di logistica integrata ed intermodale.

3. I dati personali elencati al comma 2 del presente articolo hanno rilevanza strategica per l’interesse nazionale qualora il trattamento, l’archiviazione, l’accesso o il controllo abbiano ad oggetto una quantità degli stessi dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. Si considerano in ogni caso essenziali per le finalità di cui al periodo precedente, il trattamento, l’archiviazione, l’accesso o il controllo di dati riferibili almeno a trecentomila persone fisiche o enti.

Articolo 7

(Beni e rapporti nel settore delle infrastrutture elettorali) 

1. Rientra tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL) presso il Ministero dell’interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali, nonché delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.

Articolo 8

(Beni e rapporti nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture dei mercati finanziari) 

1. Nel settore finanziario, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1, sono i seguenti:

a) le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l’offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti;

b) le tecnologie critiche:

1. quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti, funzionali all’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, di cui all’articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

2. digitali relative a sistemi e servizi di pagamento, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di prestito, factoring, trading, gestione di investimenti;

3. digitali applicate in ambito assicurativo (Insurtech);

4. per lo sviluppo di software per la protezione dei dati relativi alla persona, alla negoziazione e allo scambio di dati e prodotti, nonché alla gestione documentale nell’ambito della gestione delle attività finanziarie;

5. “basate su registri distribuiti” (blochchain) di cui all’articolo 8-ter, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, su cui operano “smart contract” come definiti al secondo comma del medesimo articolo;

c) le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità.

 

Articolo 9

(Beni e rapporti nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie)

1. Nel settore dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 sono le seguenti tecnologie, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale:

a) le tecnologie critiche applicate nell’automazione industriale funzionali alla produzione di macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi ciberfisici di fabbrica;

b) le tecnologie critiche per la robotica collaborativa, la tecnologia Machine To Machine Communication (M2M), le tecnologie relative all’apprendimento automatico computerizzato (Machine Learning);

c) le tecnologie critiche applicate alla manifattura avanzata, compresa la manifattura additiva, i nuovi materiali e le nanotecnologie, le tecnologie critiche applicate al settore nucleare e ai servizi di ingegneria industriale e le tecnologie che consentono la prototipazione rapida;

d) le tecnologie critiche per l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, la robotica, le tecnologie critiche afferenti ai semiconduttori, ai microprocessori e ai sistemi computazionali, alla microelettronica, alla sensoristica e agli attuatori;

e) tecnologie critiche derivanti dagli studi e dalle applicazioni della meccanica quantistica, relative ai processi ad elevato impatto computazionale, alle comunicazioni ed alla sensoristica;

f) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per l’analisi di grandi volumi di dati al fine di estrarre informazioni (BigData & Analytics);

g) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per lo sviluppo di software critici o sensibili progettati per simulare conversazioni con esseri umani (Chatbot);

h) le “tecnologie basate su registri distribuiti” di cui al citato articolo 8-ter, del decreto-legge n. 135 del 2018;

i) le tecnologie critiche in ambito biologico, incluse le tecnologie che hanno per scopo la decifrazione e l’utilizzo delle conoscenze biologiche per la produzione di beni e servizi in campo industriale e ambientale;

j) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, ad uso non militare di pilotaggio remoto o autonomo, compresi gli aspetti relativi ai sistemi di missione e sensoristica di bordo;

k) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di navigazione satellitare per la tracciatura dei campi, dei mari e dei bacini idrici, e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; i sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di auto-guida per una lavorazione precisa, con l’utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura;

l) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di sorveglianza del territorio per la mappatura e per la valutazione del rischio idrogeologico, anche mediante tecniche avanzate di interferometria radar satellitare;

m) le tecnologie critiche atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e all’assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d’acqua, nonché sistemi di logistica integrata ed intermodale;

n) le tecnologie critiche atte a consentire la geolocalizzazione, il tracciamento e la ricostruzione degli spostamenti di persone e merci, per quantificare dinamicamente la densità di popolazione a livello locale e ottimizzare le strategie mirate al monitoraggio e al contenimento di epidemie infettive.

Articolo 10

(Beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari)

1. Nel settore delle infrastrutture e delle tecnologie spaziali ed aerospaziali, i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 sono le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali ed aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative.

Articolo 11

(Beni e rapporti in tema di approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare)

1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1:

a) l’approvvigionamento di materie prime di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione dell’elenco delle materie prime essenziali per l’UE e l’attuazione dell’iniziativa “materie prime”, del 13 settembre 2017 COM(2017) 490;

b) l’approvvigionamento di fattori produttivi critici utilizzati in ambito siderurgico;

c) le attività economiche di rilevanza strategica e l’approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera agroalimentare;

d) il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e il sistema dei controlli agroalimentari, anche ai fini della sicurezza alimentare.

Articolo 12

(Prodotti a duplice uso) 

1. Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 i prodotti a duplice uso indicati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009.

Articolo 13

Esclusioni 

1. Fermo restando l’obbligo di notifica di cui all’articolo 2, commi 2-bis e 5, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i poteri medesimo articolo 2, relativi a imprese che detengono uno o più degli attivi individuati ai sensi del presente decreto, si applicano nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, compresa la protezione degli interessi essenziali dello Stato alla tutela della sicurezza e del funzionamento delle reti e degli impianti e della continuità degli approvvigionamenti, non siano adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio.

2. Fermo restando l’obbligo di notifica di cui all’articolo 2, commi 2-bis e 5 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, l’esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo articolo 2 non si applica alle tipologie di atti e operazioni posti in essere all’interno di un medesimo gruppo riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all’Unione europea, i mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell’articolo 2351, comma 3, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o t’assunzione di vincoli che ne condizionano l’impiego, anche in ragione della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Articolo 14

Composizione del gruppo di coordinamento 

1. Il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, è integrato dai rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell’operazione, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, che possono svolgere, su designazione dello stesso gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell’istruttoria e della proposta per l’esercizio dei poteri speciali.

2. I Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Dipartimento per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione comunicano entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per ciascuna amministrazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014.

Articolo 15

Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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