skip to Main Content

Ecco perché l’Antitrust scruterà Tim e Fastweb su FiberCop

Che cosa emerge dall'avvio di un'istruttoria Agcm su FiberCop, la società di Tim in cui confluirà la rete secondaria di Telecom Italia. Focus anche sul ruolo di Fastweb

 

L’Antitrust indaga su FiberCop per verificare se il progetto di Tim e Fastweb sulla rete a banda larga fa aumentare o diminuire la concorrenza nel settore. Ecco tutti i dettagli.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vuole capire se con la nascita di FiberCop possono derivare problemi di concorrenza nel mercato delle reti di telecomunicazione in fibra il cui sviluppo è “obiettivo cruciale per il Paese”. Per questo ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti delle società Telecom Italia, Fastweb, Teemo Bidco, FiberCop, Tiscali e KKR riguardo ai contratti che regolano la costituzione e il funzionamento della società e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali.

COS’E’ FIBERCOP

FiberCop S.p.A. è una società costituita lo scorso novembre il cui capitale sociale al momento è detenuto al 100% da Tim che farà confluire in essa la sua rete secondaria. Il progetto, nato per realizzare reti secondarie in fibra ottica, prevede che Teemo e Fastweb (già unita a Tim nell’alleanza Flash Fiber) in un secondo momento entrino nel capitale sociale della società che punta a diventare operativa nel primo trimestre del prossimo anno. A settembre la Commissione Europea si è pronunciata su FiberCop: l’operazione – che consiste appunto nel conferimento nella spa della rete secondaria di Tim e del contestuale ingresso del fondo americano Kkr (al 37,5%) e Fastweb (al 4,5%) – non si configura come concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. L’operazione è stata comunicata il 31 agosto 2020 da Tim ed e è costituita da una serie di contratti tra Tim, FiberCop, Teemo e Fastweb di natura reciproca.

IL MERCATO

Entrando nei numeri del mercato, va detto che a giugno 2020 gli accessi al dettaglio a banda larga e ultra-larga sono detenuti per il 42,2% da Tim e per il 15,1% da Fastweb. Vodafone, secondo operatore, vanta una quota del 16,6%. Per quanto riguarda i cosiddetti servizi di accesso centrale a banda larga o ultra-larga all’ingrosso, ancora una volta Tim rappresenta l’operatore che eroga la maggioranza dei servizi di accesso. In particolare, con riferimento all’accesso di tipo locale, la sua quota era superiore al 90% delle linee nel 2018 mentre il 10% rimanente era appannaggio di altri operatori quali Open Fiber e Fastweb. Infine, nel mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso, Tim deteneva – sempre nel 2018 – una quota in volume pari a circa il 50% mentre Fastweb e rispettivamente quote del 11% e 2% circa degli accessi centrali all’ingrosso.

LE POSSIBILI CRITICITA’ DI FIBERCOP

Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria Piazza Verdi ricorda che “secondo quanto affermato da Tim, FiberCop intende stimolare gli investimenti per l’ammodernamento della rete fissa di telecomunicazioni al fine di favorire la transizione alle reti di telecomunicazione ad alta capacità in fibra”. Un obiettivo “altamente apprezzato” dall’Autorità in passato. Per questo, rileva, si vogliono analizzare alcuni elementi critici degli accordi tra le società “che appaiono avere un effetto opposto agli obiettivi di sviluppo e coinvestimento, producendo una riduzione della concorrenza infrastrutturale che è un importante promotore degli investimenti in fibra ottica”. In particolare, secondo l’Authority, “poiché un progetto di sviluppo condiviso delle infrastrutture di rete in fibra ottica appare uno strumento in grado di determinare svariate efficienze, occorre – proprio in un’ottica di promozione della concorrenza dinamica – eliminare le restrizioni alla concorrenza non necessarie all’ottenimento di tali benefici, nonché le restrizioni che potrebbero ostacolare l’infrastrutturazione stessa del Paese, quali quelle che attenuano la concorrenza infrastrutturale o che tendono a privilegiare l’uso della rete rame”. Ad un primo esame degli accordi, si legge ancora nel provvedimento, gli effetti restrittivi della concorrenza si trovano nei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga e nei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

IL CASO FASTWEB IN FIBERCOP

Nel primo caso, segnalano da Piazza Verdi, e con particolare riferimento a Fastweb, “che si è affermato negli anni come importante concorrente nell’offerta di servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, si osserva che il complesso di accordi potrebbe disincentivare l’offerta di tali servizi, riducendo la concorrenza nel mercato all’ingrosso, sia con riferimento agli incentivi a competere che con riguardo ad effetti di coordinamento tra TIM e Fastweb”. La struttura dei prezzi praticati da FiberCop, avvertono, comporta un disincentivo a investire in rete primaria e, pertanto, ad aumentare il numero di linee su cui Fastweb può vendere servizi di accesso all’ingrosso.

Nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga, invece, il contratto tra Tim-FiberCop e Fastweb “potrebbe ridurre gli incentivi di quest’ultima ad acquisire nuovi clienti, in virtù della medesima struttura dei prezzi di accesso a FiberCop che risulta essere variabile e che comporta un peggioramento oltre una certa soglia di linee attive”. Si tratta di una clausola, che diverge da quanto si riscontra di solito nei contratti all’ingrosso, “appare idonea a scoraggiare la concorrenza per l’acquisizione di clienti, posto che ne disincentiva l’acquisizione oltre un certo numero di linee attivate”. Senza dimenticare, prosegue l’Autorità presieduta da Roberto Rustichelli, che “gli effetti di incentivazione all’utilizzo di linee attive potrebbe determinare criticità concorrenziali in termini di differenziazione della qualità dei servizi e di erogazione di servizi innovativi”.

COSA SCRIVE L’ANTITRUST SU FIBERCOP

Insomma, secondo il Garante della Concorrenza e del Mercato, alcune clausole dei contratti “appaiono, contrariamente agli obiettivi dichiarati del progetto FiberCop, ridurre la concorrenza nei mercati dei servizi all’ingrosso e al dettaglio di telecomunicazione a banda larga ed ultra-larga, generando altresì un effetto distorsivo sugli investimenti, risultando nei fatti discriminatorio – favorendo l’erogazione di taluni servizi attivi rispetto a servizi di accesso passivo, o talune soluzioni tecnologiche rispetto che altre – e disincentivando una concorrenza basata sugli investimenti, nonché aumentando le barriere all’ingresso per alcune tipologie di operatori, quali gli operatori che presentando offerte commerciali convergenti tra servizi a banda larga e ultralarga e servizi media audiovisivi”.

TIM E FASTWEB: BENE AVVIO CONFRONTO CON ANTITRUST SU FIBERCOP

In una nota arrivata a stretto giro Tim e Fastweb si dicono soddisfatte dell’intervento dell’Antitrust. “L’avvio del confronto, che fa seguito ad una richiesta di TIM e Fastweb, nello spirito di collaborazione che contraddistingue da sempre la relazione dei due operatori con le Autorità di settore, rappresenta un importante passaggio dopo che la Commissione Europea, lo scorso 26 novembre, ha comunicato che FiberCop non sarà soggetta ad alcun obbligo di comunicazione ed approvazione da parte dell’Antitrust comunitario”. Nel comunicato i due gruppi ricordano che FiberCop “ha come obiettivo il rapido sviluppo della fibra ottica (FTTH), ed in particolare la copertura del 76% delle aree nere e grigie” e che “si svilupperà sul modello del co-investimento aperto, così come previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni, grazie al quale tutti gli operatori interessati potranno prendere parte al progetto secondo diverse modalità di partecipazione e nell’ottica di garantire la massima concorrenza”.

Back To Top