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Prescrizione

Decreto Intercettazioni e Privacy, ecco la bozza integrale

La bozza dello schema di decreto-legge 'Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni" che prevede una serie di misure relative alla Fase 2 dell'emergenza Coronavirus e, in particolare, alla privacy per l'App Immuni e a misure sulla giustizia.

L’entrata in vigore delle nuove norme sulle Intercettazioni slitta dal 1 maggio al 1 settembre.

Il nuovo rinvio è previsto nella bozza del decreto in materia i giustizia, di cui l’Adnkronos ha preso visione, che sarà sul tavolo del preconsiglio, convocato per oggi alle 17, e poi all’esame del Consiglio dei ministri che si terrà stasera o domani mattina, 30 aprile.

Il decreto prevede anche che le nuove disposizioni si applichino ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto.

Il Consiglio dei ministri è previsto si riunisca stasera alle 21,30, secondo quanto si apprende da fonti di governo.

Il provvedimento prevede una serie di misure relative alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus e, in particolare, alla privacy per l’App ‘Immuni’ e a misure sulla giustizia.

ECCO LA BOZZA INTEGRALE DEL DECRETO LEGGE

Schema di decreto-legge recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti”.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di differire l’entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali come dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e rimodulata dal decreto-legge n. 161 del 2019 per le esigenze di adeguamento delle strutture, il cui processo in corso è stato rallentato dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto;
RITENUTA altresì la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento dei concorsi e degli esami per l’accesso alle professioni legali e per la funzionalità di ulteriori settori della giustizia, nonché di introdurre misure di coordinamento e integrazione della disciplina sulla sospensione dei termini dei procedimenti civili e penali nel periodo dell’emergenza;
RITENUTA

 

 

 

 

RITENUTA

la necessità ed urgenza di integrare la disciplina dell’ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare e permessi nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis del medesimo ordinamento;

 

………………….

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;
 

Sulla proposta

 

del Ministro della giustizia;

  

E M A N A

il seguente decreto-legge

CAPO I

ART. 1

(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni)

  1. All’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;
  3. b) al comma 2, le parole «1 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».
  4. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

 ART. 2

 (Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’art. 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice procedura penale, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Salvo ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;

2) il nono comma è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d’appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

  1. b) all’articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente: «1-quater.1 Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine all’applicazione della detenzione domiciliare, ovvero alla sua proroga ai sensi del comma 1-ter, chiedono il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decidono non prima, rispettivamente, di due giorni e di quaranta giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.

 

ART. 3

(Disposizioni integrative e di coordinamento riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020)

  1. All’articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. …, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. al comma 1, le parole «15 aprile 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
  3. al comma 2, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
  4. al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti»;

2) alla lettera b), le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale» con le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;

  1. al comma 6, primo periodo, le parole «16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «12 maggio»;
  2. al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e»;
  3. al comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»;
  4. al comma 12-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2020» e le parole «salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale»;

2) al quinto periodo, dopo le parole «è formulata per iscritto» sono inserite le seguenti: «dal procuratore generale o» e le parole «del ricorrente» sono soppresse.

  1. dopo il comma 12-quater sono aggiunti i seguenti: «12-quater.1 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

12-quater.2 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria sono autorizzati a comunicare  agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.  La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»;

  1. al comma 12-quinquies è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»;
  2. al comma 20 le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020»;
  3. ovunque ricorrano, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.

 

ART. 4

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

  1. A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, con istanza congiunta di tutte le parti costituite, depositata fino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, può essere richiesto lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, se non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il giudice, nel medesimo termine di cui al primo periodo, può disporre che la discussione si svolga mediante collegamenti da remoto, previa comunicazione alle parti costituite. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
  2. Il comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario.».
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40, è abrogato. Il comma 2-quater dell’articolo 136 dell’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo e l’articolo 13-bis dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono abrogati.

 

ART.5

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia contabile)

 

  1. All’articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. …, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a. al comma 6, terzo periodo, le parole “30 giugno” sono sostituite dalle parole “31 dicembre”, le parole “dieci” e “nove” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “quindici” e “dodici”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali»;

b. dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

«8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, il pubblico ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all’art. 60 del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell’art. 67 codice medesimo. Il decreto del presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale»;

CAPO II

ART. 6

(Tracciamento dei contatti)

  1. Al solo fine di rintracciare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19, presso il Ministero della Salute è istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un’apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, anche ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l’Istituto superiore di sanità e con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari al tracciamento dei contatti e per l’adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. La modalità di tracciamento dei contatti tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma è complementare alle ordinarie modalità in uso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
  2. Il Ministero, all’esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, par. 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, assicurando, in particolare, che:
    1. gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
    2. per impostazione predefinita, in conformità all’articolo 25 del Regolamento, i dati personali raccolti dall’applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell’ambito delle misure di cui al presente comma del presente comma, nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
    3. il trattamento effettuato per il tracciamento dei contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
    4. siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
    5. i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificato nell’ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;
    6. i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate.
  3. I dati raccolti attraverso l’applicazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini statistici o di ricerca scientifica.
  4. Il mancato utilizzo dell’applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.
  5. La piattaforma di cui al comma 1 è realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o in controllo pubblico.
  6. L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

CAPO III

Disposizioni finanziarie e finali

ART.7

(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l’utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8

(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,

 

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