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Copyright, come migliorare la riforma Ue. L’appello dei Copernicani

Il Movimento “I Copernicani” indicano ai parlamentari europei le soluzioni per non minare, con la riforma del copyright, la libertà di espressione Intervenire legislativamente sulle modalità di enforcement del copyright online è molto delicato in quanto è necessario tutelare un altro bene fondamentale in una democrazia quale la libertà di espressione. I Copernicani riconoscono che…

Intervenire legislativamente sulle modalità di enforcement del copyright online è molto delicato in quanto è necessario tutelare un altro bene fondamentale in una democrazia quale la libertà di
espressione.

I Copernicani riconoscono che un punto di equilibrio tra questi due beni sia difficile da individuare ma ritengono che non si possa intervenire sull’uno a scapito dell’altro.

Inoltre, i Copernicani, che fanno della promozione della concorrenza e nuova imprenditorialità un loro assunto di base, ritengono che solo grandissimi operatori multinazionali, perlopiù extracomunitari, sarebbero in condizione di rendere operativi i sistemi previsti dalla direttiva in esame nella forma attuale. Operatori che si avvantaggerebbero in modo significativo dal derivante effetto limitativo della concorrenza e fortemente penalizzante per le startup e le piccole e medie imprese europee.

CHI SONO I COPERNICANI

BILANCIAMENTO TRA DIRITTI 

L’articolo 21 della Costituzione assicura che:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel  caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

I Copernicani ritengono che le attuali previsioni nella proposta di direttiva europea in materia di tutela del Copyright appaiano in contrasto con il dettato Costituzionale laddove il sequestro preventivo dei contenuti caricati su piattaforme online costituisca una forma di censura esercitata tramite strumenti automatici di proprietà della piattaforma e non su atto motivato dell’autorità giudiziaria o in violazione di norme di legge che prescrivano la indicazione dei responsabili

E’ un fatto scientificamente acclarato che non possa esistere un sistema perfetto in grado di effettuare automaticamente un valutazione certa della liceità o meno di un contenuto, anche in ragione delle libere utilizzazioni previste dalla legge. Inoltre, una valutazione effettuata dalle piattaforme avrebbe l’effetto di limitare la libertà di espressione per ragioni di autotutela delle stesse: la piattaforma tenderebbe a privilegiare l’assenza di falsi negativi rispetto alla non rimozione di falsi positivi in quanto i primi costituiscono un rischio economico maggiore, sia nella valutazione del contenuto in fase di caricamento che in fase di ricorso da parte del cittadino, vanificando l’equità della valutazione.

Per questo motivo è necessario che la valutazione di liceità non sia effettuata da un soggetto privato avente parte in causa (la piattaforma) ma sia disposta solo in conformità ai richiamati principi costituzionali.

I Copernicani propongono che, per bilanciare la tutela del Copyright e la libertà di espressione, siano fatti salvi tutti i seguenti principi:

● i cittadini abbiano il diritto di opporsi in tempo reale al sequestro di qualsiasi contenuto, sia in fase di pubblicazione che in un momento successivo;
● la legge prescriva l’indicazione dei responsabili nel caso di condivisione di materiale la cui liceità è contestata dal titolare dei diritti;
● solo l’autorità giudiziaria possa motivatamente disporre il sequestro di un contenuto i cui responsabili siano indicati:
● i cittadini abbiano la loro privacy tutelata mediante una protezione dell’anonimato sia nei confronti delle piattaforme che dei titolari dei diritti o di terzi diversi dall’autorità giudiziaria;
● siano sanzionati i casi di lite temeraria, ovvero la invocazione indebita di presunta titolarità di diritti non posseduti.

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TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL’ECOSISTEMA DELLE STARTUP EUROPEE

I Copernicani sono fermamente convinti che l’introduzione di necessarie garanzie e regolamentazioni non possa prescindere dalla crescente competizione tra sistemi economici territoriali nell’industria dell’innovazione, e che l’Unione Europea debba operare per incrementare la propria efficacia nel favorire la nascita e la crescita di nuove imprese globali con DNA europeo. La sola alternativa a ciò, è quella di diventare un mero terreno di conquista per imprese nate altrove. Se il mercato delle startup europee continua ad essere meno rilevante e dinamico di quelli statunitensi ed asiatici, molto è per causa delle barriere regolamentari, che tipicamente sono affrontabili con facilità dai colossi, ma con sforzi invece inaffrontabili per le startup.

Queste, tipicamente, sperimentano le proprie innovazioni in condizioni di risorse economiche molto scarse, per poi trovare investitori e successivamente scalare. Ma le ventilate sandbox o vacanze regolamentari riservate a neoimprese o imprese sotto una certa soglia non sono la soluzione, perché il successo delle startup è determinato dall’accesso al Venture Capital e gli operatori di Venture Capital per mitigare il rischio non finanziano aziende che abbiano sperimentato il proprio prodotto o servizio in condizioni di mercato non reali.

E’ pertanto necessario, qualora si vogliano introdurre dei vincoli, prevedere delle soluzioni che mettano le startup in grado di misurarsi con il mercato alla pari dei colossi. Ed è altresì noto che i sistemi di content analisys and filtering predisposti per i contenuti audiovisivi soggetti a copyright come quelli di Google/YouTube abbiano avuto costi di implementazione di diverse decine di milioni di dollari, per definizione investimenti irraggiungibili tanto per le startup che per le piccole e medie imprese.

E’ altrettanto vero che, laddove ci sia un problema, si possa contemporaneamente ravvisare un’opportunità che produca economia: si potrebbe pertanto prevedere un meccanismo di identificazione di concessionari europei opportunamente sottoposti a vincolanti requisiti di efficienza e sicurezza per offrire al mercato un meccanismo di “verifica as a service” tramite Application Programming Interfaces (API) disponibili per integrazione a startup e SMEs che usino come servizio un sistema che non sarebbero in grado di acquistare o svilupparsi autonomamente.

Alternativamente, si potrebbe richiedere ai colossi web operanti in Europa di concedere il licensing per uso gratuito della tecnologia che impiegano internamente, attuando un principio e favorendo un meccanismo di redistribuzione di risorse rispetto alle dinamiche del “winner takes all” proprie dell’economia in Rete.

Tali proposte sarebbero il solo modo, ad oggi, di implementare il ribilanciamento dei diritti perseguito dalla Riforma del Copyright senza alzare palizzate verso i soli nuovi operatori economici, ed anzi garantendo un terreno di gioco livellato per tutti gli operatori, non frenando la concorrenza da parte di nuovi entranti.

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SOLUZIONE PROPOSTA

Per rendere efficaci questi principi viene formulata la seguente proposta di soluzione:

BILANCIAMENTO DEI DIRITTI

1. in caso di sospetto di illiceità di un contenuto, la piattaforma richiede al cittadino che effettua il caricamento una attestazione di avvenuta indicazione di una credenziale di identificazione;

2. in caso tale attestazione non sia fornita entro un tempo definito, la piattaforma può procedere al sequestro del contenuto notificando l’autorità giudiziaria;

3. in caso tale attestazione sia fornita, il sequestro può essere disposto solo da atto motivato dell’autorità giudiziaria;

4. la attestazione sia fornita all’utente da un terzo fiduciario operante nell’Unione Europea che, acquisita l’identità dell’utente, fornisca una attestazione di avvenuta indicazione mediante un token univoco anonimo;

5. che tale attestazione, a libera scelta del cittadino, possa essere limitata ad un singolo utilizzo “usa e getta” (attestazione singola protetta) o valida per un periodo di tempo stabilito (credenziale protetta)

6. la corrispondenza tra credenziale di identificazione ed attestazione singola protetta sia conservata dal fiduciario, mantenuta esclusivamente offline per un tempo massimo di dodici mesi e comunicata esclusivamente all’autorità giudiziaria su atto motivato della stessa;

7. l’operatività dei fiduciari sia soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e dall’Autorità preposta ai sensi del Regolamento eIDAS;

8. siano sanzionati amministrativamente i casi di lite temeraria prevedendo aggravi in caso di recidiva;

9. i corrispettivi per l’attività prestata dai fiduciari nella fornitura di attestazioni singole protette siano a carico dei titolari dei diritti che originano le richieste di sequestro e siano ristorati ai titolari da parte dei resistenti in caso di fondatezza della richiesta;

10. la credenziale di identificazione acquisita dal fiduciario possa essere una identità digitale eIDAS, un numero telefonico mobile, un riferimento bancario verificato, una attestazione singola protetta o una credenziale protetta;

11. sia fatto salvo al cittadino il diritto di richiedere ad un fiduciario una credenziale protetta e di utilizzare tale credenziale per autenticarsi presso una piattaforma;

12. in caso il cittadino decida di autenticarsi presso una piattaforma utilizzando una credenziale protetta o una identità digitale eIDAS il sequestro possa avvenire esclusivamente su atto motivato dell’autorità giudiziaria.

CHI SONO I COPERNICANI

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELLE STARTUP

1. E’ necessario escludere la soluzione apparentemente semplice dell’adozione di modelli di sandbox o di vacanza regolamentare per operatori economici sotto una certa dimensione o anzianità. Ne deriverebbe una distorsione in sfavore delle sole startup europee che non sarebbero più in grado di attirare capitale di rischio e quindi di contendere i mercati sottoposti alla Direttiva, diversamente dai colossi del web e delle startup nate in altre giurisdizioni.

2. Stabilire che le web company che dispongono di sistemi di controllo siano obbligate a rendere disponibile all’ingrosso in modalità “as a service” l’accesso ai propri sistemi di verifica dei contenuti per startup e SMEs europee con prezzi allineati ai soli costi variabili ed escludendo la raccolta ed analisi dei dati relativi. In subordine implementare un regime su concessione su base UE finalizzato all’affidamento – sottoposto a termini e condizioni predefinite – dell’erogazione di un servizio di “verifica as a service” sui contenuti caricati da utenti da rendere disponibile a startup e SMEs tramite Application Programming Interfaces (API) a prezzi orientati ai costi marginali.

3. Fissare come entrata in vigore, degli obblighi di verifica dei contenuti, una data a valle della piena disponibilità di una delle soluzioni di cui al punto precedente.

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(IL TESTO DELL’APPELLO E’ TRATTO DA QUI)

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