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Così la Svizzera spalanca le porte alle Ico delle criptomonete

L’Autorità federale elvetica di vigilanza sui mercati finanziari ha deciso di pubblicare una serie di linee guida per gli investitori nel complicato mercato delle Initial Coin Offering La Svizzera ha deciso di aprire le porte alle Ico, le raccolte di capitali tramite Initial Coin Offering. Lo ha stabilito la Finma (l’Autorità federale elvetica di vigilanza…

La Svizzera ha deciso di aprire le porte alle Ico, le raccolte di capitali tramite Initial Coin Offering. Lo ha stabilito la Finma (l’Autorità federale elvetica di vigilanza sui mercati finanziari) assecondando la tendenza in atto nel paese, controcorrente rispetto al resto del globo, di sostegno alle cripto-monete e allo sviluppo della Blockchain. Tendenza che candida, di fatto, la Svizzera come uno dei leader di settore a livello mondiale. Come? In sintesi, chiarendo come e quando gli imprenditori dovranno applicare le norme antiriciclaggio nel settore dei valori mobiliari. A livello mondiale, infatti, le autorità di regolamentazione sono preoccupate per l’uso delle criptovalute che pongono rischi agli investitori ma anche per un loro utilizzo da parte di criminali per il riciclaggio di denaro. Ad esempio, la People’s Bank of China (Pboc) ha fatto sapere che metterà al bando tutte le piattaforme per lo scambio di criptovalute e i siti per le Ico, come sottolinea il South China Morning Post. Secondo l’agenzia Xinhua la Banca centrale cinese ha pronto un giro di vite sugli investitori locali per evitare che si avventurino in transazioni estere di valute virtuali e Ico.

LA GUIDA PRATICA DELLA FINMA

Nelle guida pratica pubblicata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la Finma esplica in che modo gestirà le richieste di assoggettamento delle Initial coin offering sulla base del diritto dei mercati finanziari vigente. Nel documento, l’Authority elvetica definisce le informazioni minime necessarie per il trattamento delle richieste e i principi in base ai quali fornirà una risposta. In questo modo, sottolinea la stessa Authority “si crea trasparenza per i partecipanti al mercato interessati”.

SVIZZERA PIONIERA DELLE ICO

La Svizzera, come detto, è un Paese pioniere nell’ambito delle Ico. Secondo PwC, quattro delle dieci principali offerte iniziali di monete virtuali proposte hanno utilizzato come base proprio la Svizzera. Ad attrarre startup nella nazione alpina, sono soprattutto la presenza di un vasto gruppo di investitori e specialisti della tecnologia, privilegi fiscali e vantaggi normativi. Alla luce del significativo aumento delle Initial coin offering effettuate o pianificate in Svizzera, la Finma ha dovuto e deve tuttora trattare, un grande numero di richieste (oltre 100) inerenti all’assoggettamento. Da qui la volontà di mettere mano al settore.

DECISIVO CONSIDERARE IL SINGOLO CASO

Con le Ico è possibile raccogliere, in forma digitale, capitale per scopi imprenditoriali sulla base della tecnologia blockchain. Con la guida pratica pubblicata dall’autorità elvetica, la Finma rende note – in sostanza – le modalità di trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento degli organizzatori di Ico a fronte di una situazione giuridica che necessita di essere interpretata. Non tutte le Ico, sottolinea infatti la Finma, “sottostanno al diritto dei mercati finanziari e a un obbligo di assoggettamento”, questo perché le Offerte iniziali di moneta “sono molto diverse fra loro dal punto di vista della struttura. Pertanto, occorre sempre prendere in considerazione le circostanze del singolo caso”. La stessa Finma riconosce però che “esistono diversi punti di contatto tra le Ico e il diritto generale dei mercati finanziari in vigore”, anche se al momento “non sussistono requisiti di regolamentazione specifici per le Ico”. E “non esiste nemmeno una giurisprudenza pertinente, né una dottrina giuridica univoca in materia”.

FINMA SI CONCENTRA SULLA FUNZIONALITÀ E LA TRASMISSIBILITÀ DEI TOKEN

Nella sua valutazione prudenziale sulle Ico, la Finma segue un approccio concentrato “sulla funzione economica e sulla finalità dei token, ovvero le unità basate sulla blockchain, emesse dall’organizzatore dell’Ico. In tale contesto sono fondamentali la classificazione dei token e la questione della loro negoziabilità o trasmissibilità fin dall’inizio dell’Ico”. Per ira non esiste una classificazione generalmente riconosciuta di questi “gettoni”, né in Svizzera, né all’estero. Tuttavia, a livello funzionale, la Finma ha deciso di distinguere tre tipologie, sebbene, avverte, “possano esistere anche forme miste”. Innanzitutto, chiarisce l’Autorità svizzera, esistono i token di pagamento, “che sono paragonabili a semplici ‘criptovalute’, senza essere collegati ad altre funzionalità o progetti. In alcuni casi, i token possono sviluppare la funzionalità e il riconoscimento come mezzi di pagamento solo con il passare del tempo”. Poi ci sono i token di utilizzo, cioè i “token finalizzati a fornire l’accesso a un’utilizzazione o a un servizio digitale”. Infine, ci sono i token d’investimento che rappresentano “valori patrimoniali” alla stregua cioè delle “quote di valori reali, aziende, ricavi” o dei “diritti ai dividendi o al pagamento di interessi”. “Il token deve dunque essere valutato, in relazione alla sua funzione economica, come un’azione, un’obbligazione o uno strumento finanziario derivato”, spiega l’Authority elvetica.

NORME RICICLAGGIO E COMMERCIO DI VALORI MOBILIARI RIVESTONO UN’IMPORTANZA CENTRALE

Nella sua analisi, la Finma ha constatato come i punti di contatto più frequenti tra Ico e norme finanziarie siano concentrate nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e del commercio di valori mobiliari. Utilizzi che richiederebbero un assoggettamento alla Legge sulle banche o sugli investimenti collettivi. “La Legge sul riciclaggio di denaro prevede alcuni obblighi per gli intermediari finanziari, come quello relativo all’accertamento dell’avente economicamente diritto – sottolinea l’Autorità svizzera –. Questa legge ha come scopo la tutela del sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. In un sistema organizzato a livello decentrato sulla base di una blockchain, in cui i valori patrimoniali sono trasferibili in modo anonimo, i rischi legati al riciclaggio del denaro sono particolarmente elevati”. Le norme relative al commercio di valori mobiliari hanno, invece, il compito di garantire che i partecipanti al mercato “possano prendere le proprie decisioni su investimenti quali azioni o obbligazioni sulla base di informazioni minime affidabili” o pervenire “a uno svolgimento equo e affidabile della compravendita con una formazione efficiente dei prezzi”.

TRE LE TIPOLOGIE DI ICO “CENSITE” DALL’AUTORITÀ ELVETICA

Sulla base di questi criteri di funzionalità e trasmissibilità, la Finma è giunta quindi a una valutazione prudenziale delle Initial Coin Offering distinguendo tra Ico di pagamento, Ico di utilizzo e Ico d’investimento. Nelle prime i token svolgono la funzione di mezzi di pagamento e sono trasmissibili: in questo caso la Finma considera come assodato un assoggettamento alle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro. Tuttavia, l’Authority “non tratterà tali token come valori mobiliari”. Nel secondo caso “i token di utilizzo non sono classificabili come valori mobiliari se conferiscono esclusivamente un diritto di accesso a un’utilizzazione o a un servizio digitale” e sono “impiegabili al momento dell’emissione”. Però, avverte l’Autorità, in “tutti i casi in cui sussiste solo o anche la funzione economica di investimento sono trattati dalla Finma come valori mobiliari” cioè come “token d’investimento”. Infine, proprio nelle Ico d’investimento, i token vengono considerati “come valori mobiliari con le relative conseguenze sul piano del diritto dei mercati finanziari nella prospettiva della negoziazione. Generalmente, per le Ico tale considerazione include anche gli obblighi corrispondenti previsti dal Codice dalle obbligazioni (ad es. obbligo di pubblicazione di un prospetto)”. Le Ico, sottolinea infine l’Authority, “possono anche costituire forme miste di queste categorie. Ad esempio, un assoggettamento alla Legge sul riciclaggio di denaro può sussistere anche se un token di utilizzo è o sarà ampiamente utilizzabile come mezzo di pagamento”.

POTENZIALE INNOVATIVO DALLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

In conclusione, la Finma riconosce il potenziale innovativo della tecnologia blockchain e per questo motivo ha annunciato supporto e partecipazione al gruppo di lavoro dedicato alla tecnologia blockchain e alle Ico della Confederazione. “La tecnologia blockchain offre un potenziale innovativo che va ben oltre i mercati finanziari – ha sottolineato il Direttore della Finma Mark Branson –. Tuttavia, i progetti basati sulla tecnologia blockchain che funzionano in modo analogo alle attività soggette all’obbligo di autorizzazione non devono sottrarsi a un quadro regolatorio di comprovata efficacia. L’approccio equilibrato con cui trattiamo le richieste e i progetti Ico permette agli innovatori seri di trovare la loro dimensione nel panorama regolatorio e di lanciare i loro progetti nel rispetto delle leggi attuali, proteggendo così gli investitori e l’integrità della piazza finanziaria”.

I RISCHI

La Finma, nonostante il tentativo di regolamentare il settore, ha già richiamato più volte l’attenzione degli investitori sui rischi legati alle Ico. “Generalmente, i token acquistati nel quadro di una Ico sono esposti a un’elevata volatilità dei prezzi. In considerazione dello stadio iniziale di molte Ico, sussistono numerose incertezze in relazione ai progetti Ico da finanziare e attuare. Inoltre, in base al diritto vigente, non c’è chiarezza sull’applicabilità e trasmissibilità secondo il diritto civile dei diritti che potrebbero essere legati ai token o prospettati in relazione a essi”.

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